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Animali e condominio: convivenza, regole, rischi, difese

La presenza di animali domestici in un condominio genera spesso litigi, scontri e persino minacce.

AGGIORNAMENTO "NUOVA LEGGE SUL CONDOMINIO":
Dal 18 giugno 2013 finalmente entra in vigore la nuova legge n. 220/12, che tra le altre cose stabilisce nero su bianco come le norme del regolamento non possano porre limiti alle destinazioni d’uso delle unità di proprietà esclusiva, né vietare di possedere o detenere animali da compagnia.
Inoltre é comunque sempre bene conoscere anche l'Ordinanza del Ministero della Salute "concernente la tutela dell'incolumità pubblica da aggressioni di cani", a oggi in vigore fino ad agosto 2014.

Una prima panoramica (testo in costante aggiornamento):

  • Vietare ad un condomino - anche mediante un regolamento condominiale - la detenzione di un animale domestico nel proprio appartamento equivale a menomare i suoi diritti personali e individuali (art. 1138 del Cod. Civile, come modificato dalla nuova legge n. 220/12 sul condominio), un atto illegale a tutti gli effetti.
  • Anche qualunque delibera condominiale che si "inventi" delle regole a discapito dell'animale (es.: vietato dare cibo ai randagi; vietato l'uso dell'ascensore; divieto d'uso delle scale...), può essere annullata presentando ricorso al Giudice di Pace entro 30 gg dalla data di deliberazione (per i dissenzienti, o astenuti) e dalla data di ricevimento del Verbale (per gli assenti). Basta una lettera in carta libera dove sia elencato il problema, allegando opportuna documentazione (es. eventuali certificati medici relativi all'animale; elenco delle leggi di riferimento) e copia della delibera. Se poi, malauguratamente per i condomini che creano problemi a chi possieda animali domestici, il divieto contro l'animale non fosse stato discusso come argomento all'ordine del giorno, ma solo come elemento dello spazio "varie ed eventuali", la delibera è già nulla di per sé (se un punto non è esplicitamente all'ordine del giorno, non può essere poi affrontato come "varie ed eventuali", ma solo eventualmente come punto all'ordine del giorno di una successiva assemblea) e basterà inviare una raccomandata A/R all'Amministratore, per sancire il tutto.
  • Qualora una norma contenuta in un regolamento condominiale tenti comunque di vietare la detenzione di animali affermando che essi possono disturbare la quiete o l'igiene della collettività, non solo il semplice possesso di cani o di altri animali non è sufficiente a far incorrere in questo divieto, ma è anche necessario che si accerti effettivamente il pregiudizio causato alla collettività degli altri condomini sotto il profilo della quiete o dell'igiene. Insomma, i condomini contrari alla presenza di un animale domestico dovranno seriamente documentare - tramite personale tecnico privato, o anche il servizio veterinario pubblico (ASL) - la gravità delle situazioni da loro denunciate, per chiarire se si tratta davvero di problematiche ambientali (scarsa igiene, malattie, cattivi odori, etc...) sempre che però, nel frattempo, al personale tecnico non sia venuto da ridere ;)
  • Alla luce di quanto sopra, di norma è difficile trovare un giudice che faccia allontanare un animale da un appartamento: chi accusasse un proprietario di animli domestici di quanto espreso ai punti precedenti, dovrebbe dimostrare con prove rigorose che, per. es., l'animale o gli animali recano disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone (art. 659 Codice Penale), o che si verificano immissioni superiori alla normale tollerabilità (art. 844 Codice Civile)

... E poi i più diffusi esempi di contrasto tra condomini:

 

1) Si può vietare ad un condomino la detenzione di un animale domestico?

  • Tranne casi eclatanti e conclamati, correlati gravi situazioni (comprovata mancanza di igiene, serio disturbo della quiete, maltrattamento...), alla luce della nuova legge n. 220/12 del condominio, non è possibile vietare la detenzione di animali domestici - anche se il divieto fosse incluso nel contratto di affitto ("divieto contrattuale"). In questo secondo caso, però, suggeriamo sempre di controllare le richieste del proprietario di casa PRIMA di accettare, onde evitare inutili situazioni di conflitto.
  • Il divieto NON VALE anche se si volesse inserirlo nel Regolamento condominiale (e nel caso in cui voi foste proprietari dell'appartamento in cui vivete, basterebbe il vostro NO in fase di votazione per impedire un eventuale inserimento).

Riferimenti:

  • Nuova legge n. 220/12 condominio
  • CASSAZIONE CASSAZIONE n. 899/1972 - 24 marzo ("Divieto animali in appartamento? Non valido se in regolamenti condominiali ordinari")
  • CASSAZIONE n. 899/1972 - 24 marzo ("È inesistente il divieto giuridico di tenere cani in condominio. Il regolamento condominiale che contenga una norma contraria è limitativo del diritto di proprietà, quindi giuridicamente nullo. L'assemblea condominiale non può deliberarlo").
  • Sentenze emesse da Pretori di Torino e Milano: hanno assolto dalle loro presunte colpe due proprietari di cani e in entrambi i casi hanno condannato i proprietari degli stabili alle spese giuridiche, sentenziando anche che "i cani e gli altri animali domestici fanno parte delle affettività familiari".

 

2) Cani, gatti e disturbo della quiete pubblica / disturbi all'igiene / disturbo notturno

Innanzitutto nessun vicino o cittadino è autorizzato, per quanto si possa sentire distrubata dalla presenza di un animale, a maltrattarlo, perseguitarlo o ucciderlo:

  • Se un condominio o un vicino rivelasse l'intenzione di nuocere al cane, o al gatto anche se non di proprietà (randagio, colonia felina), o di manifestare propopositi di avvelenamento, è possibile presentare una denuncia-querela alla Polizia Municipale, alla Polizia di Stato, ai Carabinieri, o al Corpo Forestale dello Stato per "minaccia" ex art. 612 c.p. (punisce a querela della persona offesa "chiunque minacci ad altri un danno ingiusto"), in relazione all'art. 544-bis del codice penale (uccisione di animali), meglio se supportando il tutto con testimoni, o prove di qualche tipo.

Disturbo dell'igiene/immissioni (odore del pelo, bisogni fisiologici, etc.):

  • Si è passabili di reclami solo se per intensità e frequenza, i "disturbi" provocano insofferenza e causano danno alla quiete, o generano malessere (che chi si lamenta deve però certificare!) anche in persone di normale sopportazione.

Disturbo della quiete

  • Gli orari sensibili e le regole per i rumori molesti sono simili tanto per l'abbaiare di un cane, quanto per la musica di uno stereo, o gli schiamazzi di una o più persone etc..: un rumore di intensità e frequenza "tollerabili" è consentito dalle 8 del mattino fino alle 10 di sera. Per la Corte di Cassazione, inoltre, se è un solo condomino a lamentarsi, non si turba la quiete pubblica e il cane "può disturbare il vicino di casa". Perché sia fattibile un concreto allontanamento degli animali (o, per esempio, un esposto da parte di condomini che se ne lamentano), non basta quindi che il reclamo sia fatto da un vicino poco tollerante, ma che ci sia una pluralità di persone a lamentarsi e a denunciare il fatto (Cassazione 1394/1999 - si veda sotto i RIFERIMENTI).
    Qualche abbaio occasionale NON fa testo ("Il cane che abbaia in modo normale, per es. in caso di visite di estranei, di "disturbatori", non presuppone alcuna violazione della quiete (art. 659 del C. Penale e art. 844 del C. Civile). Inoltre tale "disturbo" anche se denunciato da più persone deve essere dimostrato da una perizia, ovvero dal monitoraggio di personale adatto (es., vigili, ASL, ma anche tecnici privati chiamati - e pagati - dal condominio) e cioè deve essere definito come eccedente le norme in tutela dell'inquinamento acustico.
  • Attenzione però al rumore (abbaio) notturno: chi non riesce a dormire a causa dell'abbaiare ininterrotto dei cani, ha diritto ad un risarcimento anche se il disturbo riguarda una persona singola. Il disturbo notturno è un caso in cui la Cassazione diventa più severa coi proprietari di cani e oggi fanno testo diverse sentenze della Cassazione, che troverete citate (si veda sotto i RIFERIMENTI). MOLTO raramente si attua, però, un allontanamento dei cani e la legge è più propensa a multare i proprietari. Se qualcuno si lamenta dei nostri animali e fornisce prove certe e/o testimonianze convincenti a sostegno di tale accusa, si potrebbero avere dei problemi, ma chiariamo subito: se io affermo che il cane dei vicini mi disturba abbaiando di notte, dovrò DIMOSTRARE che ciò accade con continuità e oltre la soglia della tolleranza (per esempio registrando il cane che abbaia alle 3 del mattino. Trovando testimoni attendibili. Oppure, in casi un po' estremi, facendo rilevare con strumentazioni apposite "quanto" sia lesivo l'abbaiare dei cani) e quindi per poter denunciare qualcuno a casa di rumori definiti molesti, sarà necessario che tale rumore sia dimostrato e cioè:
    - 
CONTINUATO: per es., se il vicino ogni sera accende la tv a volume massimo e la tiene così per ore, sta violando l'art. 844 del c. civile ("Immissioni"), ma se per errore gli cade il servizio di pentole con grandissimo rumore, non sto violando nessuna legge, è stato un caso. E allo stesso modo, Se il mio cane abbaia occasionalmente, non è considerabile fatto molesto come invece un abbaiare insistente, continuo e violento (di notte, ricordiamocelo, attenzione!)

    - SUPPORTATO da testimoni atti a farlo: qualcuno credibile che avvalli il tutto e disposto anche a comparire davanti a un giudice (per es., in una delle due sentenze citate prima, un testimone era il ragazzo che lavorava al mattino presto e sentiva i cani abbaiare).
    - 
e/o CAUSA DI PROBLEMI PSICO-FISICI: è passabile di denuncia un vicino che crei (o non impedisca il generare) un rumore in grado di creare ad altra persona una patologia dichiarata (che devi essere diagnosticata - per es., da un medico), per es. "fa così tanto rumore che ho il mal di testa dalla mattina alla sera".
    - e/o CERTIFICATO da un ente tecnico apposito
  • Tutto ciò, ma in senso inverso, lo può fare un proprietario di cani che si ritrovi perseguitato dalle lamentele (se ingiustificate) dei vicini: i vicini dicono che i cani abbaiano, ma nessun altro si lamenta? Tali vicini non hanno reali prove a supporto, né altri testimoni? Potenzialmente possono essere querelati. Suggeriamo di tutelarsi per es. raccogliendo le testimonianze di altri vicini, i quali potrebbero dichiarare che i cani non creano disturbo. O altre prove adatte. Con tali elementi (non sono obbligatori, ma che possono sostenere) ci si può recarsi presso le Forze dell'Ordine e farsi valere.


Riferimenti:

  • CASSAZIONE n. 4706/2011
  • CASSAZIONE n. 1394 del 6 marzo 2000 (punibile l'abbaiare continuo dei propri cani anche - e soprattutto - in ore notturne)
  • CASSAZIONE n. 26107 del 2006 (Se il cane disturba di notte, previsto anche arresto per i proprietari)
  • CASSAZIONE n. 1394 del 6 marzo 2000 ("Cani e gatti in condominio: disturbo della quiete pubblica")
  • C. Penale ("Disturbo notturno da parte del cane")
  • Art. 844 del C. Civile ("Divieto di" immissioni - Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi).
  • Scheda utile "IMMISSIONI MOLESTE"
  • FARE UNA DENUNCIA
  • Sentenza del pretore di Campobasso del 12 maggio 1990: è necessario l'accertamento dell'effettivo pregiudizio recato alla collettività dei condomini sotto il profilo dell'igiene e della quiete, non essendo sufficiente il semplice possesso degli animali

 

3) Uso dell'ascensore, di scale, di pianerottoli, di cortili - insomma di parti comuni dell'edificio condominiale

  • Anche qui si può citare ai condomini l'art. 1117 e seguenti del C. Civile: le parti comuni sono, appunto, comuni e ogni condomino ha il diritto di usufruirne seppur sempre nel rispetto delle normative igienico-sanitarie e del decoro urbano. In caso potete controllare un eventuale Reg. od Ordinanza Comunali in merito a ciò (ma vedrete che al massimo vi sarà definito l'obbligo di guinzaglio e/o museruola).
  • L'ascensore tanto contestato è parte comune a tutti gli effetti e ciò vale sia se portate con voi il vostro cane, il nipotino o vostra nonna: resta zona per voi del tutto fruibile.
  • Nel caso vi contestino una mancanza di igiene/decoro, è ribadito il concetto secondo cui i condomini devono dimostrare con prove rigorose che l'animale è causa di deterioramento/sporcizia delle cose (muro, ascensore, cortile o altro), o che sia portatore di malattie, con documentazione fotografica affidabile e/o con perizia di parte. Per tutelarvi da questo vi basterà per es. un certificato che indica le vaccinazioni del'animale e il suo buono stato di salute.

Riferimenti:

 

4) Minaccia nei confronti del vostro animale

  • Se ricevete minacce nei confronti del/dei vostri animali domestici e per ora non avete certezze o prove su chi sia l'autore, sporgete comunque denuncia contro ignoti recandovi presso i Carabinieri, la Polizia, il Corpo Forestale, la Polizia Municipale. La minaccia costituisce violazione di quanto enunciato negli art. 638 (uccisione/danneggiamento di animali di proprietà) e 727 + succ. modificazioni del C. Penale attuate dalla Legge n. 189/2004.
  • Se invece avete il nome della persona che vi minaccia, sporgete sempre denuncia sulla base di quanto detto al punto precedente, ma con riferimento alla persona in questione.
  • Se la minaccia include accenni a veleno, esiste a vostra difesa anche il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, lì dove stabilisce il divieto, punendolo anche con reclusione fino a 2 anni, di distribuzione di sostanze velenose poichè potrebbero essere ingerite anche da bambini (in alcune regioni, poi, come la Toscana, si aggiunge alla normativa nazionale, una sanzione amministrativa). E poi ricordate che esiste anche l'Ord. Min. 24 dic. 2008, Divieto di utilizzo e di detenzione di esche o bocconi avvelenati.
  • Ricordate che tutti gli organi di polizia giudiziaria sono OBBLIGATI ad accettare la vostra denuncia, pena la denuncia nei loro confronti di "omissione d'atti d'ufficio", art. 328 del C. Penale.

Riferimenti:

 

5) Divieto di dar cibo a gatti randagi / divieto di tenere gatti / colonie feline

Voi che nutrite e accudite i gatti siete tutelati prima di tutto dalla L. Quadro 281/91 , da cui sono poi derivate le diverse leggi regionali a prevenzione del randagismo e tutela degli animali d'affezione (per il Lazio, per es., è la LR 34/97) secondo cui non solo è lecito, ma addirittura doveroso accudire e nutrire le colonie (certo, lasciando poi tutto pulito, non mollate piattini o altro in giro).
A difesa del vostro operato e della tutela dei gatti, potete citare anche i rif. del C. Penale contro il maltrattamento di animali, sanciti dopo le modifiche attuate dalla Legge 189/2004 che, con l'introduzione dell'art. 544, definisce maltrattamento di animale anche la reclusione. E anche non permettere di sfamare i gatti, equivale a maltrattarli!
Le colonie feline sono insomma tutelate dalla legge, che riconosce al gatto il diritto al territorio con espresso divieto di spostamento dei soggetti dal loro habitat (intendendo per habitat il luogo dove i gatti trovano abitualmente rifugio, cibo e protezione), identificando con questo termine sia aree pubbliche che private. La permanenza dei gatti nelle aree condominiali è da considerare legittima ed impedirne la cura ed il nutrimento, o comunque il mettere in atto comportamenti che possono lederne salute e sopravvivenza, è contro la legge e quindi passabile di denuncia.

Forti di tutto questo potete tutelare la/le colonie scrivendo una bella lettera (spedita via A/R, o consegnata a mano) all'Amministratore - e di cui dovrete fornire copia ai condomini - del tipo:

"Ai Condomini di Via...
All’Amministratore del Condominio di Via...

Sono giunte informali proteste per presunti problemi causati nel vostro stabile dai gatti della colonia felina dimorante presso il nostro condominio (o altro motivo di discussione nel condominio a causa dei gatti).
Tali animali sono curati da (...), sterilizzati e censiti secondo la legge quadro 281/1991 e relativa legge regionale (inserire la legge di riferimento) di attuazione e la colonia da loro costituita è regolarmente controllata dal Servizio Veterinario Asl mentre l’accudimento non è fonte di alcun problema igienico. Eventuali documentati danni causati dai gatti devono essere inviati, per richiesta di risarcimento, al Sindaco in quanto proprietario dei gatti ai sensi del C.Civile.
La legge 281/1991 prevede per le colonie feline il diritto alla territorialità e vieta qualsiasi forma di maltrattamento nei loro confronti.
Inoltre il regolamento regolamento comunale tutela animali (se esistente) stabilisce con l'art. (inserire l'articolo) che ...
Infine, ai sensi degli articoli 544-bis e 544-ter del Codice penale, il maltrattamento (ivi incluso l'impedimento della cura, o del nutrimento delle colonie) è perseguito penalmente anche con la reclusione da tre mesi a un anno o la multa da 3.000 euro a 15.000 euro mentre l’uccisione è punita con la reclusione da tre a 18 mesi.
Ciò anche solo a titolo di tentativo.

Per questi motivi, qualsiasi minaccia anche solo verbale di mettere in atto comportamenti violenti nei loro confronti, o qualsiasi comportamento lesivo nei confronti del benessere della colonia felina, sarà segnalato alle Autorità.
Distinti saluti"

Riferimenti:

 

6) Denunciare avvelenamenti

Riguardo al veleno esiste il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, lì dove stabilisce il divieto, punendolo anche con reclusione fino a 2 anni, di distribuzione di sostanze velenose poichè potrebbero essere ingerite anche da bambini (in alcune regioni, poi, come la Toscana, si aggiunge una sanzione amministrativa).
E poi ricordate che esiste anche l'Ord. Min. 24 dic. 2008 (prorogata con l'Ordinanza del 10 febbraio 2012), Divieto di utilizzo e di detenzione di esche o bocconi avvelenati.

Per denunciare un caso di avvelenamento di animali domestici, randagi o selvatici, si deve compilare un foglio di carta semplice da inviare all'organo di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Municipale o al Magistrato)e  sul quale vanno indicati gli estremi del fatto rilevato ed i vostri dati di riconoscimento, allegando quanta più documentazione possibile. Per casi urgenti basta anche la segnalazione telefonica ma il consiglio è di far seguire l'avvertimento da un atto scritto. È bene inviare, per conoscenza, l'esposto o la denuncia alla sede dell'associazione animalista o ambientalista più vicina.
Importante: ai fini dell'acquisizione delle prove, fate sempre compiere l'autopsia dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale tramite richiesta del Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio.

E' utile, sia in forma preventiva che successiva, fare un esposto al Giudice di Pace in base all'articolo 638 del C. Penale ("Danneggiamento o uccisione di animali altrui") e in base all'articolo 727 del Codice penale (contro i maltrattamenti, con le modifiche attuate dalla Legge 189/2004 che ha introdotto l'art. 544-ter nel C. Penale), al testo Unico delle Leggi Sanitarie e alla legge 157/92. Fate una fotocopia del tutto e distribuitelo nel condominio e in zona: servirà speriamo a far capire al responsabile che esistono delle leggi (fac-simile dell'avviso).
In caso di territorio di caccia, chiedete al Sindaco, massima autorità sanitaria e di protezione degli animali nel Comune, un'Ordinanza urgente e chiedete anche al Presidente della Giunta Provinciale il divieto nella zona di ogni attività cinofilo-venatoria (ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della L. "caccia" n. 157/1992), nonché della relativa legge regionale.

Riferimenti: