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FRIULI-VENEZIA GIULIA - LR n. 20/2012 "Norme per benessere e tutela animali d'affezione"

Friuli(Legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 11 ottobre 2012 inerente "Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione". Tratto dal  sito ufficiale della regione. NOTA: la presente legge ABROGA la L.R. 39/1990).

 

[Regolamenti di attuazione:
D. P. Reg. 15 ottobre 2013 n. 195 "Reg. concernente criteri e modalità di concessione dei contributi previsti dall’articolo 35 commi 3 e 4".
D. P. Reg. 11 settembre 2013 n. 163 "Reg. concernente criteri e modalità di concessione dei finanziamenti previsti dall’articolo 17 comma 4 per gli interventi di sterilizzazione di animali non identificati e delle colonie feline".
D. P. Reg. 11 settembre 2013 n. 164 "Reg. recante i requisiti delle associazioni e e degli enti, le modalità per l’iscrizione e la tenuta dell’elenco presso la Direzione centrale di cui all’articolo 6"]


 

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, con la presente legge, assume come finalità pubblica e promuove, anche attraverso l'educazione, la tutela delle condizioni di salute, il benessere e il rispetto degli animali, nel quadro di un corretto rapporto uomo, animale e ambiente.
2. La Regione riconosce la natura di esseri senzienti degli animali, ne condanna il maltrattamento e l'abbandono, e contrasta, nel rispetto della normativa comunitaria e statale, l'introduzione illecita di animali di affezione.
Art. 2
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) animali di affezione: ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto, per compagnia o affezione, senza essere destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano, nonché quelli utilizzati dai disabili, per la pet-therapy, per la riabilitazione e quelli impiegati nella pubblicità;
b) detentore: ogni soggetto giuridico che, a qualunque titolo, è responsabile in ordine alla custodia e al benessere dell'animale di affezione, provvedendo alla sua sistemazione e a fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza dell'animale;
c) allevamento di cani e gatti per attività commerciali: la detenzione di cani e gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a cinque fattrici e trenta cuccioli per anno;
d) commercio di animali di affezione: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura, di addestramento e di allevamento;
e) colonia felina: due o più gatti che vivono in libertà abitualmente in un determinato territorio, senza che ve ne sia la detenzione da parte di persona alcuna, eventualmente alimentati e/o accuditi da privati singoli o associati, denominati referenti di colonia, che ne possono chiedere il riconoscimento al Comune o al Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari. È fatto salvo che anche il singolo gatto vivente in libertà deve essere tutelato, curato, accudito e sterilizzato;
f) oasi felina: luogo opportunamente identificato dal Comune, d'intesa con il Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari, che consente l'introduzione di gatti per i quali necessita la collocazione in ambiente controllato o protetto. Tali gatti costituiscono la colonia felina dell'oasi. Le caratteristiche e le infrastrutture minime dell'oasi felina sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 36;
g) gattile: struttura di ricovero temporaneo dove sono somministrate cure ed è assicurata degenza o osservazione sanitaria a gatti viventi in libertà, appartenenti o non a colonie feline, recuperati con le procedure di cui all'articolo 24, prima della loro ricollocazione ai sensi dell'articolo 7, comma 4;
h) struttura di ricovero e custodia: struttura pubblica o privata, dedicata alla custodia di cani e gatti con la finalità prioritaria dell'adozione e centro convenzionato di recupero per altre specie di animali presenti nel territorio regionale.
Art. 3
 (Soggetti attuatori)
1. All'attuazione della presente legge provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, i Comuni, i Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari, i medici veterinari liberi professionisti della regione, con la collaborazione delle associazioni animaliste e ambientaliste e degli enti zoofili.

CAPO II
TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE

Art. 4
 (Responsabilità e doveri del detentore)
1. Chiunque detenga un animale di affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, avuto riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 36.
2. In particolare, il detentore di animali di affezione è tenuto a:
a) garantire un ricovero adeguato all'animale al riparo dalle intemperie;
b) rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità e qualità sufficiente e con tempistica adeguata, garantendo la presenza costante di acqua in maniera accessibile all'animale;
c) assicurargli la necessaria prevenzione e cure sanitarie e un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
d) tener conto, nel caso in cui l'animale venga adibito alla riproduzione, delle sue caratteristiche fisiologiche e comportamentali, in modo da non mettere a repentaglio la salute e il benessere della progenitura o della femmina gravida o allattante;
e) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
f) prendere ogni possibile e adeguata precauzione per impedirne la fuga;
g) adottare modalità idonee a garantire la tutela di terzi da danni e aggressioni;
h) assicurare la regolare pulizia dell'ambiente di vita dell'animale;
i) trasportare e custodire l'animale in modo adeguato alla specie. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da proteggere l'animale da intemperie e da evitare lesioni, consentendo l'ispezione, l'abbeveramento, il nutrimento e la cura dello stesso. La ventilazione e la cubatura devono essere adeguate alle condizioni di trasporto e alla specie animale trasportata.
3. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è vietato allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante.
4.
Gli animali di affezione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 6, possono essere soppressi solo da un medico veterinario con farmaci ad azione eutanasica, previa anestesia profonda, nel caso in cui l'animale risulti gravemente ammalato e sofferente, con prognosi certificata dal medico veterinario.

5. Il Sindaco, ai sensi dell' articolo 19 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 36, dispone il ricovero, a spese del detentore, presso le strutture di cui all'articolo 7, di tutti gli animali di affezione detenuti in condizioni tali da causare disagio all'animale o da non garantire la pubblica sicurezza o l'igiene pubblica.
Art. 5
 (Divieti e prescrizioni)
1. È vietato:
a) abbandonare cani, gatti o altri animali di affezione, nonché lasciarli cronicamente incustoditi per un tempo incompatibile con le loro necessità fisiologiche ed etologiche, con riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso;
b) utilizzare animali con ruoli attivi nella pratica dell'accattonaggio;
c) vendere animali a minorenni;
d) organizzare, promuovere o assistere a combattimenti fra animali;
e) detenere animali di affezione in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi;
f) per un periodo di cinque anni, detenere animali a chiunque sia stato riconosciuto colpevole di reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti degli stessi;
g) cedere animali di affezione a chiunque possa farne uso o commercio per sperimentazioni o spettacoli.
2. Nel caso in cui il detentore non possa per seri e comprovati motivi continuare a detenere il proprio animale di affezione, ne dà comunicazione, secondo le modalità stabilite dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2, all'ufficio anagrafe canina del Comune di detenzione dell'animale, al fine di ottenere l'eventuale ricovero presso le strutture pubbliche o private convenzionate. Con il regolamento di cui all'articolo 36 sono disciplinate le eventuali modalità di esenzione degli oneri a carico del detentore.
3. Nel caso di cui al comma 2, il Comune informa le associazioni e gli enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 e l'Azienda per i servizi sanitari, per opportune iniziative di ricollocazione dell'animale presso privati che diano le garanzie previste dall'articolo 4.
4. I cani vaganti, ai quali non risulti apposto il codice di identificazione, sono soggetti alle procedure di cui agli articoli 25 e 26 a spese del detentore e successivamente restituiti allo stesso. Qualora il proprietario o il detentore risultino sconosciuti o in caso di rinuncia alla proprietà, ai sensi del comma 2, si provvede al ricovero degli esemplari presso le strutture di cui all'articolo 7 o alla collocazione presso privati che diano le garanzie previste dall'articolo 4, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettera a); sulla scheda segnaletica di riferimento è indicata la struttura presso la quale l'animale è ricoverato.
Art. 6
 (Elenco delle associazioni ed enti per la tutela degli animali)
1. Presso la Direzione centrale competente in materia di tutela della salute è tenuto un elenco al quale possono richiedere l'iscrizione le associazioni e gli enti, aventi sede nella regione, le cui finalità rientrino fra quelle previste dalla presente legge.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 6, L. R. 5/2013
2Comma 1 bis aggiunto da art. 8, comma 7, L. R. 5/2013
Art. 7
 (Strutture di ricovero e custodia)
1. I Comuni assicurano, in forma singola o associata, la custodia e il mantenimento, nonché la gestione sanitaria e l'assistenza medico-veterinaria dei cani, dei gatti e degli altri animali di affezione, ai sensi dell'articolo 5, presso strutture proprie o private convenzionate, tali da garantire condizioni di salute adeguate alla specie e al benessere degli animali ricoverati.
2. I Comuni, nell'affidamento a strutture private convenzionate del servizio di cui al comma 1, prevedono criteri di prelazione a favore di strutture che:
a) comportano minimi spostamenti degli animali preferendo, ove possibile, strutture sul proprio territorio;
b) sono dotate di un educatore cinofilo per la rieducazione, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 36, al fine di favorire il recupero comportamentale e la conseguente adozione degli animali di affezione custoditi;
c) sono gestite o comunque si avvalgono di servizi prestati dalle associazioni ed enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6;
d) svolgono attività finalizzate a incentivare l'adozione degli animali ricoverati.
3. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere utilizzati:
a) i canili dei Comuni singoli e associati e i canili privati convenzionati;
b) i gattili di cui all'articolo 24, comma 1;
c) i luoghi ove insistono colonie o oasi feline;
d) i centri convenzionati di recupero per altre specie di animali presenti nel territorio regionale.
4. I gatti sono preferibilmente ricollocati in libertà all'interno di una colonia o di un'oasi felina.
5. Le strutture di cui al comma 3, lettere a), b) e d), sono sottoposte a controlli periodici dei veterinari delle Aziende per i servizi sanitari. Presso tali strutture è tenuto, costantemente aggiornato, il registro di carico e scarico degli animali di cui all'articolo 15.
6. Alla gestione delle strutture pubbliche istituite per l'attuazione dei compiti di polizia veterinaria provvede l'Azienda per i servizi sanitari tramite il Servizio veterinario. A tal fine le medesime garantiscono il ricovero e la custodia temporanea dei cani, nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria), con spese a carico del detentore.
7. Le caratteristiche delle strutture di ricovero e custodia e le modalità di gestione, compresi gli orari di apertura al pubblico, al fine di favorire le adozioni, sono stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 36. Con il medesimo regolamento sono determinate le tariffe minime concernenti le spese che i Comuni sostengono per il mantenimento degli animali, nonché una convenzione tipo, che unifichi il servizio di mantenimento e custodia sull'intero territorio regionale. È in ogni caso assicurato un servizio di vigilanza permanente e un servizio di reperibilità da parte di un veterinario. Tutte le strutture devono ottenere l'autorizzazione sanitaria e deve essere nominato un veterinario libero professionista come responsabile sanitario.
8. Le strutture di ricovero e custodia assicurano i seguenti servizi:
a) ricovero e custodia dei cani e degli animali di affezione catturati o ritrovati per il tempo necessario alla loro restituzione ai detentori, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 320/1954 , o al loro affidamento agli eventuali richiedenti che diano le garanzie previste dall'articolo 4, se non reclamati entro sessanta giorni;
b) ricovero e custodia permanente dei cani e degli animali di affezione nei casi di cui all'articolo 5, comma 2, e all'articolo 4, comma 5, quando non sia possibile il loro affidamento a eventuali richiedenti;
c) assistenza veterinaria;
d) spazi idonei a garantire la sgambatura dei cani;
e) spazi idonei per l'isolamento sanitario degli animali.
9. Le strutture di ricovero e custodia promuovono l'adozione di cani e animali di affezione in esse ricoverati, anche attraverso la collaborazione delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6.
10. Le strutture gestite da privati o da enti o associazioni sono dotate dei requisiti strutturali e funzionali di cui al comma 7.
Note:
1Comma 6 sostituito da art. 279, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 8
 (Altre strutture di ricovero e custodia)
1. Le strutture gestite da privati o da enti, associazioni o imprese commerciali diverse da quelle di cui all'articolo 7, comma 1, che detengono animali di affezione, devono possedere i requisiti previsti dall'Accordo Stato-Regioni recepito con deliberazione della Giunta regionale 1 giugno 2007, n. 1317 (Indicazioni per l'applicazione nella Regione FVG dello Schema di accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy).
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 8, comma 8, L. R. 5/2013
Art. 9
 (Centri di recupero di animali esotici e pericolosi)
1. La Regione, tramite la Direzione centrale competente in materia di tutela della salute, riconosce Centri regionali per la detenzione e/o recupero di animali esotici, anche pericolosi.
2. A seguito di apposito bando di concorso, i candidati in possesso dei requisiti di cui al comma 3 presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di tutela della salute, che individua, tra le strutture idonee, la più qualificata.
3. Costituiscono requisiti minimi per il riconoscimento:
a) la disponibilità di almeno 10.000 metri quadrati di terreno già adibito o da destinarsi alla struttura, ubicato in zona idonea e lontana da centri urbani;
b) la presenza di strutture idonee per la detenzione di animali esotici anche pericolosi e di ambienti riscaldati per la detenzione di specie esotiche sensibili alle basse temperature, in numero sufficiente a permettere l'apertura immediata del Centro;
c) comprovata esperienza e conoscenza degli animali esotici;
d) la reperibilità di un addetto nell'arco delle ventiquattro ore;
e) la disponibilità alla collaborazione con Enti e Università, ma non a fini sperimentali;
f) pregresse collaborazioni con organi di polizia giudiziaria per l'affido di fauna esotica anche pericolosa;
g) la collaborazione da parte di un medico veterinario con esperienza nella gestione sanitaria di strutture adibite alla detenzione di animali esotici e/o pericolosi.
4. La Regione, compatibilmente con le proprie disponibilità, può erogare contributi per l'adeguamento e ampliamento delle strutture, il mantenimento degli animali e gli interventi sanitari.
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 8, comma 13, lettera a), L. R. 6/2013
2Parole sostituite al comma 4 da art. 8, comma 13, lettera b), L. R. 6/2013
3Comma 4 bis aggiunto da art. 8, comma 13, lettera c), L. R. 6/2013
Art. 10
 (Diritto di accesso ai ricoveri)
1. L'accesso alle strutture di ricovero e custodia pubbliche o private convenzionate di cui all'articolo 7, ai fini ispettivi e di controllo dei metodi di gestione e delle condizioni igienico-sanitarie, è garantito al personale dei Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari, alle associazioni e agli enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6, nonché al Sindaco del Comune convenzionato o a un suo incaricato.
2. Alle associazioni e agli enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 è altresì garantito, per le finalità di cui al comma 1, l'accesso alle strutture di cui all'articolo 8.
3. I soggetti di cui al comma 1, qualora rilevino inadeguatezze, possono riferire con osservazioni scritte al Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari, che provvede alle necessarie misure correttive, informandone la Direzione centrale competente in materia di tutela della salute. Qualora siano riscontrate problematiche di rilievo, le stesse sono segnalate alle autorità competenti e al Corpo forestale regionale, che congiuntamente ai veterinari dell'Azienda per i servizi sanitari si attivano per un pronto intervento.
Art. 11
 (Adozioni)
1. Al fine di prevenire il sovraffollamento presso le strutture di ricovero e custodia di cui all'articolo 7, i Comuni possono prevedere, in collaborazione con le associazioni di cui all'articolo 6, incentivi all'adozione degli animali.
2. Gli incentivi possono consistere in una forma di assistenza veterinaria convenzionata, nella fornitura di alimenti da parte di imprese convenzionate o in contributi in denaro finalizzati a tali interventi ed erogati periodicamente dopo il controllo delle condizioni dell'animale.
3. I Comuni vigilano sul rispetto della normativa vigente da parte degli affidatari.
Art. 12
 (Istituzione dell'applicativo informatico "Adotta un amico")
1. La Regione promuove e favorisce l'affido dei cani e degli altri animali di affezione mediante canali informativi fruibili dai privati in ambiente web.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione istituisce nella Banca dati regionale di cui all'articolo 25 la rubrica "Adotta un amico".
3.
Contestualmente al ricovero presso una struttura pubblica o privata convenzionata, i dati relativi all'animale sono inseriti nella rubrica " Adotta un amico ", secondo le modalità definite dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2.

Art. 13
 (Commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali)
1. Le attività di allevamento di cani e di gatti per attività commerciali e le attività di commercio di animali di affezione sono sottoposte al nulla osta di cui all' articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 320/1954 .
2. Il nulla osta di cui al comma 1 è rilasciato, su istanza del responsabile dell'attività, dal Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari. Il nulla osta contiene le indicazioni relative alle specie di animali di affezione e al loro numero massimo detenibile per specie, che si intendono commerciare, allevare, addestrare e custodire, nonché, per le attività di vendita di animali, le prescrizioni del Servizio veterinario relative all'età minima per la cessione, tenuto conto della specie.
3. Per il rilascio del nulla osta è richiesto:
a) il possesso, da parte del responsabile, dei suoi addetti o incaricati, delle cognizioni necessarie all'esercizio dell'attività, di una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali di affezione;
b) il possesso, da parte della struttura di ricovero e custodia, dei requisiti previsti dall' articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 320/1954 e dal regolamento di cui all'articolo 36, salvo il caso di attività di toelettatura;
c) la tenuta, per le attività di vendita di animali di affezione di un registro di carico e scarico. Per i cani, gatti, furetti, lagomorfi e psittacidi, ad eccezione di calopsite e ondulati, il carico e lo scarico è individuale e deve riportare, per ogni singolo soggetto: l'identificazione, la data di acquisizione, la provenienza, la data di cessione e la destinazione. Per le altre specie animali, quali piccoli uccelli, piccoli roditori e pesci, il carico è registrato per singole partite. Per tutti gli altri animali, soggetti alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (CITES), si rinvia alla normativa di riferimento.
4. Gli esercenti il commercio di animali di affezione rilasciano per ogni animale venduto un'autocertificazione attestante l'età, la razza, la provenienza, la genealogia, le vaccinazioni eseguite e l'eventuale iscrizione dei genitori al libro genealogico, in aggiunta alla documentazione ufficiale e valida attestante tali aspetti rilasciata da enti o professionisti a ciò preposti.
5. Il Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari verifica le condizioni di detenzione, ricovero, benessere, alimentazione e cura degli animali oggetto di commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali, nonché il rispetto della normativa vigente e delle esigenze fisiologiche ed etologiche degli animali.
6. È vietato importare, detenere, porre in vendita cani importati di età inferiore ai tre mesi. L'importazione, la detenzione e la vendita devono avvenire nel rispetto del Protocollo vaccinale.
Note:
1Parole soppresse alla lettera b) del comma 3 da art. 8, comma 9, L. R. 5/2013
Art. 14
 (Addestramento)
1. L'addestramento, l'educazione, l'istruzione e l'abilitazione di animali devono essere impartiti esclusivamente con metodi non violenti.
2. Le attività di cui al comma 1 sono sottoposte a vigilanza veterinaria da parte dell'Azienda per i servizi sanitari.
3. Gli addestratori, gli educatori, gli istruttori e gli abilitatori di animali a qualunque titolo, professionale o privato, devono dare comunicazione di inizio della propria attività al Comune e all'Azienda per i servizi sanitari.
4. I soggetti di cui al comma 3 registrano la loro attività, con i dati e gli elementi identificativi riferiti a ciascun animale o gruppo di animali soggetti alle attività di cui al comma 1; il registro è vidimato dall'Azienda per i servizi sanitari.
Art. 15
 (Registro di carico e scarico)
1. Le strutture di ricovero e custodia di cui agli articoli 7 e 8 e gli esercizi per il commercio degli animali di affezione, a esclusione delle attività di toelettatura e di addestramento, devono dotarsi di un registro di carico e scarico, secondo le modalità stabilite dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2.
2. Gli allevatori o detentori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere un registro aggiornato in cui devono risultare le nascite, i decessi, con l'indicazione delle cause di morte, e le cessioni anche a titolo gratuito, con l'annotazione delle generalità degli acquirenti o destinatari.
Art. 16
 (Ritrovamento, cattura e soppressione)
1. Ferme restando le disposizioni del Titolo II, Capo V, del decreto del Presidente della Repubblica 320/1954 , la cattura di cani e altri animali di affezione vaganti è ammessa per finalità di controllo anagrafico, sanitario, di emergenza medico-veterinario o di non autosufficienza, di controllo delle nascite e in caso di comprovato pericolo per l'incolumità pubblica.
2. La cattura per le finalità di cui al comma 1 è effettuata dal Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari mediante personale dedicato dipendente o convenzionato, opportunamente attrezzato e formato.
3. La cattura è effettuata con metodi indolori, tali da non arrecare danno all'animale, utilizzando attrezzature idonee alla specie oggetto dell'intervento.
4. Gli animali di affezione vaganti rinvenuti sono immediatamente sottoposti alla procedura di lettura del microchip o del tatuaggio mediante verifica del dispositivo di identificazione. Gli animali registrati alla Banca dati regionale di cui all'articolo 25 sono restituiti al detentore al quale sono addebitate le spese per la cattura e ogni eventuale onere ulteriore. Gli animali non rintracciabili nella Banca dati regionale sono trattati secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 4.
5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 4, i comandi di polizia locale si dotano di un dispositivo di lettura di microchip isocompatibile.
6.
Gli animali ritrovati o catturati possono essere soppressi soltanto se gravemente ammalati o gravemente infortunati o sofferenti per malattie incurabili o con affezioni di comprovata pericolosità. La soppressione è effettuata da medici veterinari, con metodi eutanasici preceduti da anestesia. Qualora l'animale risulti rintracciabile nella Banca dati regionale, la soppressione, in relazione con la gravità della situazione clinica anamnestica ed epidemiologica, avviene previo consenso del detentore.

7. Gli interventi chirurgici di sterilizzazione di animali di affezione vaganti finalizzati al controllo delle nascite possono essere effettuati decorsi sessanta giorni dalla cattura, per consentire il reclamo dell'animale ai sensi dell' articolo 2, comma 5, della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo).
Note:
1Comma 6 sostituito da art. 280, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 17
 (Controllo della riproduzione animale)
1. I Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari, con la collaborazione delle associazioni di volontariato e degli enti di cui all'articolo 6, con il consenso dei detentori, predispongono interventi atti al controllo delle nascite, servendosi delle strutture pubbliche o convenzionate.
2. Gli interventi di sterilizzazione di animali non identificati, ricoverati presso le strutture di ricovero e custodia di cui all'articolo 7, sono effettuati dai veterinari delle Aziende per i servizi sanitari o dai veterinari liberi professionisti convenzionati con l'ente gestore. Le spese per tali interventi sono a carico dei Comuni.
3. I Comuni possono promuovere il ricorso agli interventi di sterilizzazione degli animali di proprietà o detenzione privata, anche contribuendo ai costi delle prestazioni dei veterinari liberi professionisti convenzionati.
4. La Regione può altresì finanziare, per il tramite dei Comuni, gli interventi di sterilizzazione di cui al comma 2.
Note:
1Parole aggiunte al comma 4 da art. 8, comma 10, L. R. 5/2013
Art. 18
 (Soccorso ad animali feriti)
1. Chiunque trovi un animale ferito o lo ferisca involontariamente è tenuto a prestargli soccorso o a provvedere affinché gli venga prestato soccorso.
Art. 19
 (Programmi di informazione e di educazione)
1. La Regione predispone, d'intesa con i Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari e gli enti protezionistici, programmi annuali di informazione, educazione e indirizzo, da svolgere anche nelle scuole, rivolti ai detentori di animali di affezione e all'opinione pubblica in genere, per promuovere un corretto rapporto uomo-animale e una maggiore sensibilità verso la difesa dell'ambiente e il rispetto degli animali.
2. L'attuazione dei programmi di cui al comma 1 spetta ai Comuni, singoli o associati, con la collaborazione dei Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari, delle associazioni animaliste e ambientaliste e degli enti zoofili.
3. I programmi di cui al comma 1 sono diretti in particolare a:
a) promuovere l'acquisto responsabile dell'animale di affezione, inteso come conoscenza preventiva delle sue esigenze di benessere e salute;
b) scoraggiare il dono di animali di affezione a minori di 18 anni senza l'espresso consenso del genitore o di chi esercita la responsabilità parentale, nonché il dono degli stessi animali come premio, ricompensa o omaggio;
c) limitare la riproduzione non pianificata di animali di affezione;
d) promuovere l'importanza dell'iscrizione all'anagrafe canina.
4. La Regione, nell'ambito dei corsi di formazione e aggiornamento per il personale regionale, degli enti locali e delle Aziende per i servizi sanitari, addetto ai servizi di cui alla presente legge, assicura la conoscenza delle norme a tutela del benessere animale.
5. La Regione può altresì finanziare corsi di formazione per i volontari delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6.
Note:
1Lettera b) del comma 3 sostituita da art. 281, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 20
 (Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali e uffici aperti al pubblico)
1. I cani, accompagnati dal detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché ai locali e uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale.
2. I detentori che conducono i cani negli esercizi, locali e uffici di cui al comma 1, sono tenuti a usare sia guinzaglio che museruola, qualora prevista dalla normativa statale, avendo cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.
3. Il regolamento di cui all'articolo 36 definisce le misure generali di sicurezza e le forme di promozione dell'accessibilità.
4. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico può adottare misure limitative all'accesso, previa comunicazione al Sindaco.
Art. 21
 (Accesso dei cani ai giardini, parchi e aree pubbliche)
1. Ai cani accompagnati dal detentore è consentito l'accesso nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, ivi compresi i parchi e i giardini; in tali luoghi, è obbligatorio l'uso del guinzaglio e, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche della museruola.
2. È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando le stesse sono delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
3. Chiunque conduca il cane in ambito urbano è tenuto a raccoglierne le feci e ad avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
4. Il responsabile dei giardini, parchi e aree pubbliche può adottare misure limitative all'accesso, previa comunicazione al Sindaco.

CAPO III
TUTELA DEI GATTI LIBERI

Art. 22
 (Censimento delle colonie feline)
1. I Comuni provvedono al censimento e alla registrazione delle colonie feline.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i Comuni possono avvalersi del supporto delle Aziende per i servizi sanitari o delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6, previa convenzione. Della convenzione è data comunicazione all'Azienda per i servizi sanitari.
3. I Comuni provvedono alla mappatura delle aree e degli spazi in cui vivono le colonie feline o sono ubicate le oasi feline, riconoscendole quali zone protette ai fini della cura e dell'alimentazione dei gatti ivi stanziati.
Art. 23
 (Cura e gestione delle colonie feline)
1. I Comuni provvedono alla cura della salute e delle condizioni di sopravvivenza delle colonie feline, anche tramite le associazioni e gli enti di cui all'articolo 6.
2. I Comuni provvedono agli interventi di carattere sanitario, comprese le sterilizzazioni chirurgiche per il controllo delle nascite, tramite i Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari e i veterinari liberi professionisti convenzionati con i Comuni medesimi.
3. I Comuni possono istituire un elenco di nominativi dei volontari che danno la propria disponibilità ad accudire le colonie feline, comunicandolo all'Azienda per i servizi sanitari.
4. I Comuni rilasciano ai volontari di cui al comma 3, che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, un tesserino di riconoscimento. Il tesserino è ritirato in caso di comportamenti in contrasto con la normativa vigente o con le disposizioni impartite dal Comune.
5. I volontari di cui al comma 3 possono accedere, ai fini dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà o in concessione al Comune. L'accesso a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.
6. I Comuni promuovono corsi di formazione, anche in collaborazione con l'Azienda per i servizi sanitari e con le associazioni ed enti di cui all'articolo 6, rivolti ai volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline.
7. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente stanziano. Qualora le colonie feline, per validi motivi certificati dall'Azienda per i servizi sanitari, siano incompatibili con il territorio occupato, con ordinanza del Sindaco, possono essere trasferite in altro sito idoneo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f).
Art. 24
 (Cattura e ricovero dei gatti liberi)
1. I gatti che vivono in libertà non possono essere rinchiusi. È ammesso il loro temporaneo ricovero solo per motivi sanitari o di recupero a seguito di malattie debilitanti o per grave pericolo di sopravvivenza della colonia felina, attestati dai Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari. Il ricovero è effettuato presso strutture pubbliche o private gestite dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 6, autorizzate dall'Azienda per i servizi sanitari.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 282, comma 1, L. R. 26/2012

CAPO IV
ANAGRAFE CANINA

Art. 25
 (Istituzione della Banca dati regionale dell'anagrafe canina)
1. È istituita la Banca dati regionale (BDR) dell'anagrafe canina, la cui organizzazione sul territorio è affidata ai Comuni.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, è adottato il manuale operativo della BDR, che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.
Art. 26
 (Obbligo di registrazione all'anagrafe canina)
1. Chiunque sia detentore di un cane è tenuto a registrarlo alla BDR, secondo le modalità riportate nel manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2.
2. Alla registrazione si provvede:
a) entro il sessantesimo giorno di vita dell'animale, da parte del detentore della fattrice;
b) entro dieci giorni dalla data di acquisto o dell'inizio della detenzione per gli esemplari che non siano già registrati alla BDR o che siano di provenienza estera. In ogni caso è obbligatoria la registrazione prima della cessione.
3. Il detentore del cane già registrato alla BDR ha l'obbligo di denunciare entro dieci giorni al Comune di residenza:
a) lo smarrimento del cane;
b) la sottrazione del cane, allegando copia della denuncia all'autorità giudiziaria;
c) la cessione del cane a titolo oneroso o gratuito, comunicando contestualmente le generalità e l'indirizzo del nuovo proprietario;
d) la morte del cane, allegando il certificato veterinario o quello del servizio pubblico che ha curato il ritiro dell'animale;
e) la variazione di residenza;
f) la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 2.
4. Le modalità per la registrazione e per la denuncia degli eventi di cui al comma 3 sono stabilite dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2.
Art. 27
 (Identificazione e registrazione dei cani)
1. All'atto dell'identificazione viene assegnato e contestualmente inoculato al cane un codice di riconoscimento che lo contraddistingue in modo univoco; contestualmente all'identificazione si provvede alla registrazione alla BDR nei termini e con le modalità stabiliti dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2.
2. Il cane è identificato mediante marcatura elettronica con microchip applicato per via sottocutanea e riportante il codice di riconoscimento di cui al comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 36 può prevedere per situazioni particolari forme diverse di applicazione del contrassegno di identificazione.
3. Al detentore del cane è addebitato il costo unitario del microchip o del diverso contrassegno di identificazione.
4. L'operazione di identificazione e di registrazione alla BDR è eseguita dall'Azienda per i servizi sanitari che può, a tal fine, stipulare convenzioni con veterinari liberi professionisti. Resta ferma la possibilità per il detentore di far eseguire a proprie spese l'identificazione e la registrazione da parte di un veterinario di fiducia, purché autorizzato dall'Azienda per i servizi sanitari.
5. I veterinari, nell'esercizio dell'attività professionale, accertano che l'animale sia provvisto del codice di identificazione. Qualora l'animale ne risulti sprovvisto, i veterinari ne danno comunicazione al Comune di residenza del detentore per i provvedimenti di competenza e, se autorizzati, provvedono immediatamente all'identificazione e registrazione alla BDR dell'animale.
6. I veterinari liberi professionisti espongono nei locali dove esercitano l'attività professionale tutte le informazioni riguardanti gli obblighi per i detentori di cani previsti dal presente Capo e le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 33.
Art. 28
 (Accesso ai dati dell'anagrafe canina)
1. I Comuni assicurano ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso ai dati registrati nella BDR, ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

CAPO V
ANAGRAFE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE DIVERSI DAI CANI

Art. 29
 (Istituzione della Banca dati regionale degli animali di affezione diversi dai cani)
1. È istituita, all'interno della BDR, l'anagrafe degli animali di affezione diversi dai cani, per la registrazione obbligatoria, qualora l'identificazione dell'animale sia dovuta ai sensi della normativa statale o comunitaria vigente, o sia stata effettuata su base volontaria da parte del detentore.
2. La registrazione di cui al comma 1 comporta gli obblighi e le sanzioni previsti per la registrazione all'anagrafe canina.
3. La gestione dell'anagrafe è demandata ai Comuni.
Art. 30
 (Identificazione degli animali di affezione diversi dai cani)
1. L'identificazione degli animali di affezione diversi dai cani è disciplinata secondo quanto previsto all'articolo 27.
2. Qualora le caratteristiche etologiche dell'animale lo rendano indispensabile, i veterinari possono utilizzare dispositivi di identificazione diversi dal microchip.
Art. 31
 (Accesso ai dati dell'anagrafe degli animali di affezione diversi dai cani)
1. I Comuni assicurano ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso ai dati registrati nell'anagrafe di cui all'articolo 29, ai sensi della legge regionale 7/2000 , nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32
 (Vigilanza)
1. Fatte salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, i corpi di polizia locale, nonché gli organi di vigilanza di cui dispongono le Aziende per i servizi sanitari sono preposti alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e, in generale, di leggi e regolamenti in materia di protezione degli animali.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 283, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 33
 (Sanzioni)
1. Ai contravventori della presente legge, come integrata e specificata dal regolamento di cui all'articolo 36 e dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 51,60 euro a 77,50 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 3, e all'articolo 14, comma 4;
b) da 100 euro a 600 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, all'articolo 26 e all'articolo 27, commi 5 e 6;
c) da 60 euro a 300 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2;
d) da 250 euro a 350 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), c), e), f);
e) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, all'articolo 5, comma 1, lettere a), d), g), all'articolo 16, comma 6, e all'articolo 18 si applicano le sanzioni previste dalla legge 281/1991 e dalla legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate);
f) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 6, si applicano le sanzioni previste dalla legge 4 novembre 2010, n. 201 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno).
2. All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni provvedono i Comuni, ai sensi dell' articolo 2, primo comma, n. 3, della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), secondo le modalità previste dalla medesima legge.
Art. 34
 (Devoluzione dei proventi)
1. I proventi delle sanzioni amministrative sono integralmente devoluti ai Comuni, a titolo di finanziamento delle spese per gli interventi di cui alla presente legge.
Art. 35
 (Contributi)
1. Per l'ammodernamento e l'eventuale acquisto delle strutture di cui all'articolo 7, nonché per la costruzione di nuove strutture, la Regione concede ai Comuni singoli o associati, ai privati titolari di ricoveri convenzionati e a enti non di diritto pubblico o associazioni, contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa ammissibile.
2. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 1, si applica la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
3. La Regione è autorizzata a concedere contributi alle associazioni di volontariato di cui all'articolo 6 per le spese sostenute nello svolgimento dell'attività di cura, sostentamento e sterilizzazione delle colonie feline.
4. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 3. L'importo del contributo non può essere superiore a 5.000 euro.
Art. 36
 (Regolamento di esecuzione)
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il regolamento di esecuzione della medesima previo parere della commissione consiliare competente.
Art. 37
 (Disposizioni transitorie)
1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla presente legge trovano applicazione, per quanto compatibili, i regolamenti emanati con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 dicembre 2000, n. 465 (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all' articolo 13 della legge regionale 39/1990 , come sostituito dall' articolo 7, comma 11 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 , per l'ammodernamento, l'acquisto e la costruzione di nuove strutture per il ricovero dei cani e dei gatti), e con decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2002, n. 171 (Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 in materia di tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina).
2. Il regolamento di cui all'articolo 36 stabilisce i termini per l'adeguamento dei requisiti strutturali e gestionali delle strutture di ricovero e custodia esistenti.

Art. 38 (Abrogazioni)
1.Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: a) la legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 (Norme a tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina);
b) l' articolo 113 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47 (modificativo della legge regionale 39/1990 );
c) i commi 10, 11 e 12 dell' articolo 7 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (modificativi e integrativi della legge regionale 39/1990 ).

Art. 39 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 9, comma 4, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.2.1.1134 e del capitolo 4480 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributi ai Centri regionali di recupero di animali esotici e pericolosi".
2. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 17, comma 4, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.2.1.1134 e del capitolo 4482 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributi ai Comuni per il finanziamento di interventi di sterilizzazione di animali".
3. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 19, comma 5, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.3.1.2025 e del capitolo 4483 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Finanziamenti dei corsi di formazione per volontari delle associazioni ed enti per la tutela degli animali".
4. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 35, comma 3, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.2.1.1134 e del capitolo 4481 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributi alle associazioni di volontariato per le spese sostenute per l'attività di cura, sostentamento e sterilizzazione delle colonie feline".
5. In considerazione dell'abrogazione della legge regionale 39/1990 , disposta dall'articolo 38, comma 1, lettera a), gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 35, comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 7.2.2.1134 e al capitolo 4652 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, la cui denominazione è sostituita in " Contributi ai Comuni singoli o associati, ai privati titolari di ricoveri convenzionati e a enti non di diritto pubblico o associazioni, per l'ammodernamento, l'acquisto nonché la costruzione di nuove strutture di ricovero e custodia dei cani, dei gatti e degli altri animali di affezione ".

6. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi da 1 a 4 per complessivi 100.000 euro per l'anno 2012 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.5.1.1176 e dal capitolo 9680 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
7. AI fine di provvedere alla reintegrazione dell'accantonamento previsto dall' articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.1176 e del capitolo 9683 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.2.3470 e dal capitolo di fondo globale 9710, partita n. 98 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.