ARTICOLO 1 Finalità ed oggetto
1. La Regione Emilia-Romagna, nell’esercizio delle proprie competenze, spettanti ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, in materia di tutela della salute umana ed animale ed in attuazione dell’Accordo 6 febbraio 2003 (Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy) e alla luce della legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate),interviene a disciplinare le modalità di corretta convivenza tra le persone egli animali, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e di benesseredegli animali.
2. Per tali finalità la presente legge disciplina in particolare le modalità dell adetenzione, del commercio e dell’allevamento degli animali da compagnia,le condizioni di svolgimento degli spettacoli con animali, ivi compresal’attività circense, il controllo delle popolazioni di sinantropi.