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PIEMONTE - D.P.G.R. n. 4359 dell'11 novembre 1993 (Reg. attuazione L.R. 34/2003 "Tutela e controllo animali d'affezione")

Piemonte(Regolamento recante i criteri di di attuazione della Legge regionale n. 34/1993. Tratto dal sito ufficiale della regione).

Articolo 1 - Criteri per la detenzione di animali da affezione
1.    I cani detenuti all'aperto devono disporre di un ricovero, ben coibentato ed impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle temperature e condizioni climatiche sfavorevoli.
2.    La detenzione dei cani alla catena deve essere evitata; qualora si renda necessaria, occorre che all'animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e che la catena sia mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza.
3.    Qualora i cani siano detenuti prevalentemente in spazi delimitati, è necessario uno spazio di almeno 8 metri quadrati per capo adulto, fatte salve esigenze particolare di razza: i locali di ricovero devono essere aperti sull'esterno, per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione.
4.    Lo spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.
5.    Ogni animale da affezione deve avere costantemente a disposizione acqua da bere.
6.    Il nutrimento, fornito almeno quotidianamente, fatte salve particolari esigenze di specie, deve essere, nella quantità e nella qualità, adeguato alla specie, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale.

Articolo 2 - Soppressione eutanasica
1.    La soppressione eutanasica di un animale da affezione deve essere preceduta da anestesia profonda.

Articolo 3 - Criteri per la istituzione e la gestione dei Servizi pubblici di cattura e custodia animali randagi
1.    La cattura ordinaria degli animali da affezione vaganti o randagi deve essere effettuata esclusivamente da personale addestrato ed adeguatamente attrezzato, appositamente incaricato dai Comuni singoli o associati, con reperibilità costante, nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 6 della legge.
2.    I cani catturati devono essere immediatamente trasferiti ad un canile pubblico, per l'osservazione sanitaria, la registrazione segnaletica, l'identificazione con tatuaggio, l'avviso all'eventuale proprietario e gli opportuni interventi di profilassi veterinaria eseguiti dal Servizio veterinario dell'U.S.S.L.
3.    I cani possono essere allontanati dal canile pubblico solo dopo che sia trascorso con esito favorevole il periodo di osservazione sanitaria. che di norma ha durata di dieci giorni.
4.    Trascorso il periodo di osservazione, i cani che risultano senza proprietario e non possono
essere restituiti, secondo le modalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20, relativa alla anagrafe canina, sono destinati ai rifugi per il ricovero o ceduti ai privati che ne facciano richiesta.
5.    I canili pubblici per la temporanea custodia di animali catturati devono essere autorizzati ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria.
6.    Il canile deve essere costituito da box individuali, agevolmente lavabili e disinfettabili, in modo da garantire la massima igiene: le dimensioni e le caratteristiche devono essere tali da consentire le fondamentali libertà di movimento ed il benessere degli animali temporaneamente ricoverati.
7.    Il canile deve essere dotato di efficiente approvvigionamento idrico e di un sistema di scarico degli effluenti e delle acque di lavaggio a norma di legge: devono essere eseguite periodiche, frequenti pulizie, disinfezioni, disinfestazioni e derattizzazioni.
8.    Il canile deve disporre di un locale ad uso sanitario, da adibirsi agli interventi veterinari di cui al secondo comma del presente articolo.
9.    Il responsabile della custodia degli animali deve tenere aggiornato un apposito registro di carico e scarico, sotto la vigilanza del Servizio veterinario della U.S.S.L. Sul registro devono essere annotate: la data ed il luogo di cattura dell'animale vagante, i dati segnaletici, il numero di tatuaggio, eventuali interventi veterinari, la data della cessione e le generalità del destinatario.
10. I cani e i gatti catturati non possono essere ceduti per la sperimentazione. 11. I Comuni forniscono, su richiesta, le informazioni riguardanti i cani di proprietà catturati,
luogo e data del ritrovamento, dati segnaletici, numero di tatuaggio, modalità per la restituzione.

Articolo 4 - Gestione sanitaria dei servizi pubblici di cattura e custodia cani
1.    Ai Servizi veterinari delle UU.SS.SS.LL. competono: la vigilanza sul servizio comunale di cattura e custodia dei cani, per accertare il rispetto delle norme relative all'igiene, alla sanità ed al benessere degli animali; gli interventi obbligatori di profilassi veterinaria; le operazioni di segnalamento ed identificazione tramite tatuaggio degli animali.

Articolo 5 - Criteri per la concessione della autorizzazione sanitaria e di risorse per la gestione di rifugi per il ricovero di cani e gatti senza proprietario
1.    I rifugi per il ricovero dei cani e dei gatti, ceduti dai canili pubblici perché senza proprietario ed in attesa di affidamento, devono essere costruiti secondo i seguenti criteri base:
o    capacita` massima complessiva del singolo impianto: 100 capi; o    superficie minima per capo: 4 mq., fatte salve esigenze diverse; o    numero massimo di cani per box: 4 capi adulti o 1 femmina con relativa cucciolata; o    pavimento, pareti, infissi, attrezzature facilmente lavabili e disinfettabili; o    approvvigionamento idrico sufficiente; o    canali di scolo e scarichi adeguati per garantire il deflusso delle acque di lavaggio; o    reparto di isolamento, per una capienza pari al 10% di quella complessiva; o    locale per gli interventi veterinari; o    locale per il deposito e la preparazione degli alimenti; o    magazzino per il deposito dei detergenti, dei disinfettanti e delle attrezzature per il loro impiego;
1.    Nei rifugi non possono essere introdotti soggetti catturati che non abbiano subito la prescritta osservazione sanitaria ne` cani ceduti definitivamente dai proprietari: i cani introdotti devono risultare preventivamente registrati e tatuati presso i canili pubblici.
2.    L'eventuale custodia temporanea, a pagamento, degli animali di proprietà si deve effettuare in reparti appositi e separati, secondo le norme che disciplinano la gestione delle pensioni per animali, di cui al presente Regolamento.
3.    Il responsabile del rifugio deve tenere aggiornato un registro di carico e scarico, da cui risultino: la data dell'introduzione e il canile pubblico di provenienza, lo stato segnaletico ed il numero di tatuaggio, eventuali interventi veterinari, la data della cessione e le generalità del destinatario.
4.    I rifugi per gli animali da affezione sono soggetti ad autorizzazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria ed alla vigilanza veterinaria, esercitata dai Servizi veterinari delle UU.SS.SS.LL. mediante sopralluoghi con periodicità almeno trimestrale.
5.    I Comuni possono fornire alle Associazioni che gestiscono i rifugi agevolazioni, servizi e contributi a condizione che l'Associazione operi con dimostrata efficacia. per l'affidamento a privati, in tempi brevi, degli animali custoditi.
6.    I Comuni, per la realizzazione di rifugi, possono concedere in comodato, alle Associazioni per la protezione degli animali, un terreno idoneo per l'edificazione.
7.    L'Associazione interessata deve formalizzare la presentazione del progetto, per la concessione edilizia, nonché per il parere favorevole dei Servizi veterinario e di igiene pubblica della USSL, ai fini dell'autorizzazione ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria e delle norme che disciplinano le industrie insalubri e gli scarichi degli effluenti.
8.    L'Associazione per la protezione degli animali che gestisce il rifugio deve nominare un direttore responsabile della organizzazione e gestione, nonché un medico veterinario libero professionista che garantisca l'assistenza zooiatrica.
9.    L'attività delle Associazioni nella gestione dei rifugi deve essere documentata da una apposita relazione annuale, da inviarsi al Comune ed alla USSL, in cui sia indicato il numero dei cani introdotti e dei cani ceduti a privati.
10. Alle norme di cui al presente articolo sono soggetti anche i rifugi già esistenti, che devono adeguarsi entro il termine di diciotto mesi dall'entrata in vigore dei presente Regolamento.

Articolo 6 - Norme che disciplinano gli impianti privati in cui si detengono cani e gatti
1.    Sono soggetti alle norme di cui al presente articolo i concentramenti di cani in numero superiore a cinque soggetti adulti e di gatti in numero superiore a 10 capi adulti.
2.    Gli impianti gestiti da privati o da Enti, a scopo di allevamento, ricovero, pensione, commercio o addestramento sono soggetti ad autorizzazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria, rilasciata dal Sindaco, previa istruttoria favorevole dei Servizi veterinario e di igiene pubblica della USSL
3.    Gli impianti in cui si detengono cani devono essere costruiti secondo i seguenti criteri: o    superficie minima per cane: 4 mq., fatte salve esigenze diverse; o    numero massimo di cani per box: 4 capi adulti o 1 femmina con relativa cucciolata; o    pavimento, pareti, infissi, attrezzature facilmente lavabili e disinfettabili; o    approvvigionamento idrico sufficiente; o    canali di scolo e scarichi adeguati per garantire il deflusso delle acque di lavaggio; o    reparto di isolamento, per una capienza pari al 10% di quella complessiva; o    locale per gli interventi veterinari; o    locale per il deposito e la preparazione degli alimenti; o    magazzino per il deposito dei detergenti, dei disinfettanti e delle attrezzature per il loro impiego.
1.    Il responsabile dell'impianto deve tenere aggiornato un registro di carico e scarico, da cui risultino: la data d'introduzione o di nascita dei cani presenti, le generalità del proprietario per gli animali in pensione, il numero di tatuaggio, eventuali interventi veterinari, la data e le generalità del destinatario in caso di cessione, o la data di restituzione al proprietario per i soggetti in pensione.
2.    I concentramenti di cui al presente articolo sono soggetti a vigilanza veterinaria, esercitata mediante sopralluoghi con periodicità almeno trimestrale.
3.    Alle norme di cui al presente articolo sono soggetti anche gli impianti già esistenti, che devono adeguarsi entro il termine di diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, nonché le strutture per il ricovero di gatti ed altri animali da affezione, compatibilmente alle particolari esigenze di specie

Articolo 7 - Criteri e procedure per il riconoscimento e l'iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni per la protezione degli animali
1.    Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni per la protezione degli animali, le Associazioni iscritte al registro regionale delle Organizzazioni di volontariato di cui alla deliberazione 339-C.R. 2899 del 3 marzo 1992:
o    il cui Statuto indichi la protezione degli animali quale finalità; o    che operano nel settore con programmi ed attività documentate, nel rispetto delle leggi vigenti da almeno 3 anni; o    che sono rappresentate da almeno 400 soci residenti in Piemonte.
1.    La documentazione relativa alle attività svolte in Piemonte per la protezione degli animali, dovrà` essere indirizzata al Presidente della Giunta Regionale che comunicherà alle Associazioni interessate l'accoglimento o il diniego della domanda entro 60 gg. dalla presentazione della medesima. previa istruttoria dell'Assessorato alla Sanità.
2.    La Regione può effettuare verifiche sulla sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo, disponendo, in caso di non conformità, la cancellazione dall'Albo della Associazione interessata.

Articolo 8 - Corsi di formazione e di educazione sanitaria
1.    Nelle scuole gli interventi educativi per la sensibilizzazione ai problemi connessi con il rapporto fra l'uomo, gli animali e l'ambiente, con particolare riferimento agli animali domestici e da affezione, saranno organizzati dal personale docente, appositamente aggiornato, in collaborazione con i Servizi veterinari delle UU.SS.SS.LL. o della Regione, in parte anche tramite lezioni o dibattiti a cui partecipino direttamente i medici veterinari del servizio pubblico.

Articolo 9 - Interventi di controllo sulla popolazione felina
1.    Qualora l'accertamento del Servizio veterinario della USSL evidenzi in una colonia di gatti randagi problemi legati al benessere animale, quali cattivo stato di nutrizione o condizioni di sofferenza, depressione del sensorio, il Comune dispone l'affidamento della colonia ad una Associazione per la protezione degli animali, che garantisce il ripristino delle condizioni di benessere, riferendo periodicamente all'USSL competente per territorio.
2.    Particolare attenzione dovrà essere rivolta ai problemi inerenti la riproduzione ed il controllo delle patologie presenti. A tal fine, il Comune può fornire alle Associazioni che hanno in affidamento colonie di gatti randagi la consulenza di un medico veterinario libero professionista appositamente convenzionato, per gli interventi zooiatrici che si rendano necessari.
3.    Al Servizio veterinario della U.S.S.L. deve essere segnalata la presenza di affezioni a carattere zoonosico e di malattie denunciabili ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria. per gli interventi di competenza.
4.    La cattura dei gatti randagi può essere disposta solo nel caso in cui, per motivi di ordine igienico-sanitario, la presenza degli animali risulti, ad un accertamento congiunto dei Servizi veterinario e di igiene pubblica della USSL, incompatibile con insediamenti di popolazione a rischio (es. ospedali, asili, case di cura) ovvero in caso di epidemie che mettono a repentaglio la salute dell'uomo o degli animali: in questi casi, la cattura e` eseguita, previo provvedimento motivato dei Sindaco, dal personale di cui al comma 1 dell'articolo 3 del presente Regolamento, con l'assistenza del Presidio multizonale di profilassi e polizia veterinaria competente per territorio, nel rispetto del benessere animale.

Articolo 10 - Comitato Tecnico Regionale
1.    I Presidenti delle Associazioni iscritte all'Albo di cui all'articolo 10 della legge, appositamente convocati dalla Presidenza della Giunta Regionale, provvedono a nominare per votazione gli esperti in etologia che entrano a far parte del Comitato Tecnico Regionale per la tutela degli animali.
2.    Le modalità operative e di funzionamento del Comitato Tecnico Regionale sono disciplinate con la deliberazione della Giunta Regionale, istitutiva del Comitato stesso.