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PUGLIA - LR 12/1995 con agg. 2006 e 2010 (Interventi tutela animali d'affezione e prevenzione randagismo)

Puglia(Include: integrazioni della L.R. n. 15 del 31 luglio 1996; agg. della L.R. n. 26 del 9 agosto 2006 - "Interventi in materia sanitaria"; agg. della L.R. n. 4 del 25 febbraio 2010 "Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali")

 

ARTICOLO 1 (Finalità)
1. La Regione Puglia, al fine di realizzare sul proprio territorio un corretto rapporto uomo - animale - ambiente e in attuazione di quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 28, promuove, disciplina e coordina la tutela degli animali di affezione, persegue gli atti di crudeltà e i maltrattamenti nei loro confronti nonchè il loro abbandono.

ARTICOLO 2 (Tutela sanitaria e vigilanza)
1. Le funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali, la tutela igienico - sanitaria degli stessi, nonchè i controlli connessi all' attuazione della presente legge sono attribuiti ai Comuni, che li esercitano mediante le Unità sanitarie locali (USL), ai sensi dell' art. 5 della legge regionale 2 agosto 1989, n. 13.
2. Per le funzioni di cui al precedente comma 1, le USL possono avvalersi della collaborazione delle Guardie zoofile di cui al successivo art. 15 e degli enti ed associazioni di cui all' art. 13 della presente legge.

ARTICOLO 3 (Anagrafe canina)
1. Presso il Settore veterinario di ogni USL è istituita l' Anagrafe canina, alla quale devono essere iscritti tutti i cani entro i primi sei mesi di vita o, se randagi, entro trenta giorni dopo essere stati raccolti.

1 bis) L’anagrafe canina di ogni AUSLdeve essere informatizzata e centralizzata a livelli regionale, conattuazione di un sistema unitario di gestione ed elaborazione dati di anagrafe canina informatizzata regionale denominata ACIR.;
(NOTA: comma aggiunto dalla L.R. n. 26 del 9 agosto 2006 "Interventi in materia sanitaria")

2. Il detentore a qualsiasi titolo del cane è tenuto a comunicare all'Anagrafe canina, presso l' USL competente per territorio, la detenzione, la cessione definitiva, la scomparsa, la morte del cane entro quindici giorni dall' avvenimento.
3. Gli allevatori e i commercianti devono tenere un registro di carico e scarico e comunicare al settore veterinario della USL competente per territorio il nome e l' indicazione dell' eventuale acquirente entro trenta giorni dalla vendita dell' animali.
4. Sono esentati dall' obbligo dell' iscrizione all' Anagrafe canina i cani di proprietà delle Forze armate e dei Corpi di pubblica sicurezza.
5. L' iscrizione all' Anagrafe canina è gratuita.

ARTICOLO 4 (Contrassegno di riconoscimento)
1. Entro novanta giorni dalla data di avvenuta iscrizione all'Anagrafe canina il cane verrà identificato mediante un sistema di riconoscimento elettronico (Microchips) inserito sottocute con metodi che non arrechino danno e dolore all' animale.
2. Le operazioni di identificazione, nonchè la rilevazione dello stato segnaletico dell' animale, sono eseguite a cura dei Servizi veterinari delle USl.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emanerà apposita direttiva indicando le caratteristiche del Microchips e delle schede segnaletiche individuali, da utilizzarsi per la iscrizione dei singoli animali, alla quale dovranno uniformarsi le USL della Regione.

ARTICOLO 5 (Profilassi)
1. La Giunta regionale, su proposta della Commissione di cui all' art. 12 della presente legge e sentite le associazioni e gli enti di cui al successivo art. 13 che ne facciano richiesta: a) adotta i provvedimenti per la prevenzione del randagismo e la tutela degli animali; b) promuove e attiva, di concerto con la Sovrintendenza scolastica, corsi di educazione sanitaria, nelle scuole di ogni ordine e grado, intesi a definire un corretto rapporto uomo - animale; c) istituisce corsi di formazione professionale e di aggiornamento per il personale addetto all' attuazione della presente legge.
2. La Regione e Le USL, attraverso i Servizi veterinari, con la collaborazione dei medici veterinari liberi professionisti e degli enti e associazioni zoofile e protezionistiche, promuovono la conoscenza e la diffusione dei metodi per il controllo della riproduzione degli animali d'affezione. A tal fine le USL possono predisporre interventi, su base volontaria, atti al controllo delle nascite, servendosi delle strutture proprie, tenuto conto del progresso scientifico.

A tal fine i Servizi veterinari delle AUSL, servendosi di strutture proprie o regolarmente accreditate,effettuano interventi chirurgici di sterilizzazione, individuati nella ovarioistectomia per le femmine e nella orchiectomia per i maschi, sugli animali randagi presenti nel territorio. Le autorità sanitarie locali possono disporre la reimmissione sul territorio di provenienza degli animali sottoposti a preventivo intervento di sterilizzazione. Il Comune provvede a effettuare una polizza per eventuali danni (NOTA: paragrafo aggiunto dalla L.R. n. 26 del 9 agosto 2006 "Interventi in materia sanitaria")

3. Gli interventi per la limitazione delle nascite degli animali di cui al precedente comma 2 sono effettuati da medici veterinari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale o da medici veterinari liberi professionisti convenzionati.

ARTICOLO 6 (Recupero cani randagi)
1. Spetta ai Servizi veterinari delle USL di recupero dei cani randagi.
2. In caso di recupero dei cani vaganti regolarmente anagrafati si provvede alla restituzione al legittimo proprietario. I cani non anagrafati vengono iscritti all' anagrafe canina e, se non reclamati entro sessanta giorni, possono essere ceduti gratuitamente a privati maggiorenni, a enti e associazioni protezionistiche.
3. Prima della scadenza del termine di cui al precedente comma 2 possono essere ceduti in affidamento temporaneo, con l' impegno, da parte degli affidatari, di restituirli ai proprietari che li richiedessero entro i sessanta giorni.
4. Per il recupero dei cani randagi deve essere effettuato in modo indolore e senza arrecare traumi all' animale. 5. La soppressione così come prevista dagli articoli 86, 87 e 91 del DPR 8 febbraio 1954, n. 320 e dall' artº 2, comma 6, della legge 14 agosto 1991, n. 281, deve essere effettuata esclusivamente dai medici veterinari, anche liberi professionisti, con metodo eutanasico.

ARTICOLO 7 (Cane collettivo)
1. Sono iscritti all'Anagrafe canina anche i cani collettivi.
2. Cane collettivo è quel cane che vive in caseggiato, quartiere o rione in cui gruppi di persone, coordinate da un tutore responsabile, dichiarino di accettare l'animale e provvedano a fornirgli mantenimento, assistenza e quant' altro necessario al suo benessere nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di Polizia veterinaria DPR 8 febbraio 1954, n. 320, e dall' art. 672 del Codice penale.
3. Tali cani devono possedere i requisiti di salubrità , essere sterilizzati e iscritti all' anagrafe a nome del tutore responsabile, che assume tutti gli obblighi del proprietario ai fini della presente legge.

ARTICOLO 8 (Canili sanitari)
1. I Comuni, singoli o associati, provvedono alla costruzione o al risanamento dei canili sanitari esistenti di cui all' art. 84 del dpr 8 febbraio 1954, n. 320 secondo i criteri stabiliti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale. Per le predette finalità i Comuni possono utilizzare i fondi rivenienti dagli oneri di urbanizzazione.
2. I canili sanitari rappresentano la struttura nella quale trovano accoglienza i cani recuperati in quanto vaganti. Presso tali strutture i suddetti cani saranno anagrafati e sottoposti agli interventisanitari di cui all' art. 2, comma 5, della legge 14 agosto 1991, n. 281. Presso i canili sanitari i cani stazioneranno per il periodo di sessanta giorni in attesa di riscatto o affidamento o cessione a norma del precedente art. 6, comma 3, previo trattamento profilattico.
3. La gestione dei canili sanitari è affidata ai Comuni. E' fatto obbligo ai Servizi veterinari delle USL di garantire adeguata assistenza sanitaria ai suddetti canili, ricorrendo al Servizio di pronta disponibilità .
4. I Comuni prevedono nel proprio bilancio stanziamenti sufficienti per la manutenzione dei canili sanitari e il sostentamento dei cani ricoverati e custodia.

NOTA: E’ fatto divieto di condurre animali in strutture, di cui agli articoli 8 e 9, ubicate fuori regione e al di fuori del comprensorio competente per ASL , visto l’articolo 5 della legge regionale 22 agosto 1989, n. 13 (Norme concernenti la materia veterinaria), che stabilisce come le funzioni in materia veterinaria (non espressamente attribuite alla competenza dello Stato o della Regione) sono esercitate dai comuni, che si avvalgono delle rispettive ASL. (1)

ARTICOLO 9 (Rifugi)
1.In attuazione dell' art. 3, comma 3, della legge 14 agosto 1991, n. 281, la Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i Comuni ove ubicare i rifugi per cani sulla base dei seguenti criteri: a) censimento della popolazione canina in ambito regionale; b)indicazioni della commissione regionale di cui al successivo art. 12.Nei suddetti rifugi trovano accoglienza i cani provenienti dai canili sanitari che non hanno trovato adozione o altra prevista sistemazione.
2. La Giunta regionale determina altresì la percentuale di partecipazione di ogni Comune all' onere connesso alla costruzione e alla gestione di ciascun rifugio. La Giunta regionale, nei termini di cui al precedente comma 1, stabilisce i criteri tecnici di realizzazione dei rifugi, sentita la Commissione di cui all' art. 12 della presente legge.
3. I finanziamenti di cui all' art. 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281 saranno ripartiti per la costruzione o ristrutturazione dei rifugi di cui al comma 1.
4. I rifugi, oltre che dai Comuni in cui ricadono territorialmente, possono essere gestiti da enti e associazioni riconosciute e iscritte all' Albo di cui all' art. 13 della presente legge.
5. AL fine di combattere il fenomeno dell' abbandono, presso i suddetti rifugi possono essere ospitati cani e gatti con regolare proprietario per determinati periodi di tempo e a pagamento. Le tariffe giornaliere saranno stabilite annualmente dalla Giunta regionale, su proposta della Commissione regionale di cui al successivo art. 12.
6. I Comuni nel cui territorio è prevista l' ubicazione dei rifugi approvano i singoli progetti, entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento regionale di individuazione, in zone ritenute idonee. L'approvazione del progetto costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell' opera.
7. Ai Servizi veterinari delle USL è demandata la vigilanza e il controllo dei rifugi.

NOTA: E’ fatto divieto di condurre animali in strutture, di cui agli articoli 8 e 9, ubicate fuori regione e al di fuori del comprensorio competente per ASL , visto l’articolo 5 della legge regionale 22 agosto 1989, n. 13 (Norme concernenti la materia veterinaria), che stabilisce come le funzioni in materia veterinaria (non espressamente attribuite alla competenza dello Stato o della Regione) sono esercitate dai comuni, che si avvalgono delle rispettive ASL. (1)

ARTICOLO 10 (Gatti)
1. La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di libertà. E' vietato maltrattarli e spostarli dal loro habitat.
2. I gatti che vivono in libertà possono essere sterilizzati e rimessi nel loro gruppo. 3. Enti e associazioni zoofile o gruppi di persone, d'intesa con i servizi veterinari delle USL, possono avere in gestione le colonie di gatti che vivono in stato di libertà curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza.

ARTICOLO 11 (Rinuncia)
1. Qualora il proprietario o detentore di un animale, intenda rinunciare a questi, deve formulare comunicazione scritta al Servizio veterinario della USL competente per territorio, che provvede al ritiro dell' animale e alla consegna al competente rifugio in condizioni di affidabilità .
2. A carico del proprietario rinunciatario è previsto un contributo di mantenimento sino a quando l'animale resta presso il rifugio.
3. L' entità del contributo annuale è stabilita dalla Regione su proposta della Commissione di cui al successivo art. 12.

ARTICOLO 12 (Commissione regionale)
1. Presso l' Avvocato regionale alla sanità è istituita, entro sessanta giorni dalla data di promulgazione della presente legge, una Commissione regionale che coordina, sovraintende e controlla gli interventi necessari all' attuazione della presente legge ed è organo consultivo della Giunta regionale.
2. La Commissione regionale, presieduta dall' Assessore regionale alla sanità o suo delegato, è così composta:
a) l' Assessore regionale all' ambiente o suo delegato;
b) un medico veterinario del Settore assistenza veterinaria dell' Assessorato alla sanità o suo delegato;
c) un medico del Settore sanità pubblica dell'Assessorato regionale alla sanità o suo delegato;
d) un medico veterinario designato dall' ordine Nazionale dei medici veterinari;
e) tre esperti sorteggiati tra i nominati segnalati dalle Associazioni iscritte all'Albo di cui al successivo art. 13.

e bis) un rappresentante individuato dall’Associazione nazionale dei Comuni italiani della Regione Puglia.
(NOTA: comma aggiunto dalla L.R. n. 26 del 9 agosto 2006 "Interventi in materia sanitaria")

ARTICOLO 13 (Albo regionale delle Associazioni per la protezione degli animali)
1. Presso l'Assessorato regionale alla sanità è istituito un Albo regionale al quale possono essere iscritti esclusivamente gli enti e le associazioni per la protezione degli animali operati nella Regione Puglia.
2. Ai fini dell' iscrizione all' Albo, gli enti e le associazioni di cui al precedente comma 1 devono resentare domanda al Presidente della Giunta regionale, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata di:
a) copia dell' atto costitutivo; b) copia dello Statuto da cui risulti la mancanza del fine di lucro e la tutela degli animali e copia del bilancio; c) elenco dei soci dal quale risulti l' esistenza di almeno duecento soci ordinari; d) relazione documentata dell'attività esercita nonchè della efficienza organizzativa e operativa.
3. La Giunta regionale, sentito il parere della Commissione di cui al precedente art. 12, dispone l' iscrizione all'Albo regionale delle associazioni che ne hanno fatto domanda dandone comunicazione agli enti o associazioni interessate.
4. I soggetti interessati devono richiedere, pena la cancellazione d'ufficio, la conferma dell'iscrizione ogni tre anni, con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione di cui al precedente comma 2.
5. Il mancato rispetto dei principi generali della legge 14 agosto 1991, n. 281 e della presente legge comporta la cancellazione immediata dall' Albo regionale.
6. Nella fase di prima applicazione della presente legge saranno iscritti all' Albo regionale tutti gli enti e associazioni che ne facciano domanda, entro trenta giorni dalla data di promulgazione della presente legge, in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo.

ARTICOLO 14 (Attività di convenzione)
1. Le associazioni iscritte all'Albo regionale di cui al precedente art. 13, mediante convenzione con i Comuni, possono svolgere le seguenti funzioni:
a) costruire e gestire i rifugi per cani; b) svolgere compiti di assistenza volontaria in generale ai canili sanitari e ai rifugi;c) partecipare alle iniziative di cui agli artt. 5 e 6 della presente legge.
2. le attività oggetto di convenzione svolte dalle associazioni protezionistiche hanno carattere volontario con esclusione di fini di lucro.

“2 bis. Il ricovero e la custodia dei cani sono assicurati dai comuni mediante apposite strutture; la gestione è esercitata in proprio o affidata in concessione, previa formale convenzione, alle associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all’albo regionale depositato presso l’Assessorato alle politiche della salute”. (comma aggiunto dalla L.R. n. 4 del 25 febbraio 2010 "Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali" - vedere a fine pagina)

ARTICOLO 15 (Guardie zoofile)
1. Per le funzioni di vigilanza, sul trattamenti cui sono sottoposti gli animali, la tutela sanitaria degli stessi, il controllo degli allevamenti, dei canili e tutti i luoghi dono sono allocati animali di affezione, oltre che dai soggetti indicati dall' art. 57 del CPP possono essere svolte dalle guardie zoofile volontarie con la qualifica di Guardia giurata ai sensi del tu delle leggi di Pubblica sicurezza, approvato con rd 18 giugno 1931, n. 773.
2. Per ottenere la qualifica di cui al precedente comma i soggetti interessati devono frequentare con esito positivo uno speciale corso di addestramento con esami di idoneità , istituito dalla Giunta regionale e attuato dai Servizi veterinari delle USL.
2. Per il conseguimento della qualifica di cui al comma 1 i soggetti interessati devono frequentare con esito positivo uno specifico corso di addestramento istituito e attuato dalle AUSL, previa autorizzazione della Giunta regionale la quale determina criteri, modalità e tempi di attuazione. (NOTA: comma modificato dalla L.R. n. 26 del 9 agosto 2006 "Interventi in materia sanitaria")
3. Le guardie zoofile volontarie saranno dotate di tesserino di riconoscimento rilasciato dal Presidente della Giunta regionale con gli estremi di provvedimento prefettizio di riconoscimento della qualifica di Guardia zoofila.
4. Le guardie zoofile operano nell' ambito di tutto il territorio provinciale.
4. E’ istituito presso il competente Settore dell’Assessorato alle politiche della salute il registro delle guardie zoofile regionali (NOTA: comma modificato dalla L.R. n. 26 del 9 agosto 2006 "Interventi in materia sanitaria")

ARTICOLO 16 (Contributi per il patrimonio zootecnico)
1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico la Regione indennizza gli allevatori per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, per i quali non si è in grado di risalire al proprietario.
2. Tali eventi devono essere accertati competenti Servizi veterinari delle USL.
3. La misura del contributo e le modalità di erogazione sono determinate con delibera di Giunta regionale con riferimento a quanto previsto dalla legge 2 giugno 1988, n. 218.

ARTICOLO 17 (Sanzioni)
1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all' Anagrafe di cui al comma 1 del precedente art. 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire settantacinquemila a lire quattrocentocinquantamila.
3. Chiunque, avendo iscritto il cane all' Anagrafe di cui al comma 1 del precedente art. 3, omette di sottoporlo al tatuaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire cinquantamila a lire trecentomila.
4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire diecimilioni.
5. Il detentore del canone che non denuncia la variazione di residenza, la cessione, lo smarrimento, la morte dell' animale, come previsto dalla presente legge, è punito con una sanzione amministrativa da lire centocinquantamila a lire novecentomila.
6. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo saranno riscosse dalla Regione secondo le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e confluiranno sull' apposito capitolo 3061150 denominato "Entrate rivenienti da sanzioni amministrative di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281".

ARTICOLO 18 (Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge provvedono i Comuni e le USL, ciascuno per la parte di propria competenza, tenendo conto degli indirizzi programmatici della presente legge.
2. Per le finalità della presente legge e per la erogazione dei contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 16, si farà fronte con le quote assegnate alla Regione a norma dell' art. 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonchè con le somme derivanti dal precedente art. 17, che sono da considerarsi vincolate per la finalità della presente legge, e con i fondi di lire 100 milioni previsti al capº 0751013 "Spese per prevenzione del randagismo" del bilancio 1995, previo prelevamento di pari importo dal cap. 1110070 "Fondi per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione".
3. Le spese derivanti dagli articoli 4 e 5 della presente legge sono sostenute dalle USL con i fondi assegnati e gravanti sulla parte indistinta del Fondo sanitario.

ARTICOLO 19 (Norma transitoria)
1. In sede di prima applicazione della presente legge, sarà garantita la ristrutturazione o la costruzione di almeno un rifugio in ogni provincia.
2. In fase di prima attuazione della presente legge, in considerazione dei tempi necessari per gli adempimenti relativi alla realizzazione dei rifugi per cani di cui al precedente art. 9, i Comuni possono stipulare convenzioni con gli enti e le associazioni di cui al precedente art. 13 che abbiano la disponibilità di strutture idonee.
3. I proprietari o detentori di cani a qualsiasi titolo titolo devono comunicare la detenzione, nei termine massimo di sei mesi dalla promulgazione della presente legge, al Servizio veterinario della USL competente per territorio per gli adempimenti previsti dall' art. 3 della presente legge La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

4. L' Assessorato regionale alla sanità, sentita la Commissione regionale di cui all'art. 12, può concedere, previo parere motivato del Servizio veterinario della Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, una proroga alle convenzioni esistenti sino a un massimo di dodici mesi ove non esistano enti o associazioni di cui all'artº 13 che dispongano di strutture idonee.
(NOTA: questo comma è stato aggiunto dalla L.R. n. 15 del 31 luglio 1996)

 


AGGIORNAMENTI e INTEGRAZIONI


(LR 15 del 31 luglio 1996)

Art. 1
All'art. 19 della legge regionale 3 aprile 1995, nº 12 è aggiunto il seguente comma:
"4. L' Assessorato regionale alla sanità, sentita la Commissione regionale di cui all'art. 12, può concedere, previo parere motivato del Servizio veterinario della Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, una proroga alle convenzioni esistenti sino a un massimo di dodici mesi ove non esistano enti o associazioni di cui all'artº 13 che dispongano di strutture idonee."


LR n. 26 del 9 agosto 2006 "Interventi in materia sanitaria"

Omissis

Art. 2 (Interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo)
1. Alla legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo), sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 dell’articolo 3 è inserito il seguente:“1 bis) L’anagrafe canina di ogni AUSLdeve essere informatizzata e centralizzata a livelli regionale, conattuazione di un sistema unitario di gestione ed elaborazione dati di anagrafe canina informatizzata regionale denominata ACIR.”;
b) al comma 2 dell’articolo 5 sono aggiunti,infine, i seguenti periodi: “A tal fine i Servizi veterinari delle AUSL, servendosi di strutture proprie o regolarmente accreditate,effettuano interventi chirurgici di sterilizzazione, individuati nella ovarioistectomia per le femmine e nella orchiectomia per i maschi, sugli animali randagi presenti nel territorio. Le autorità sanitarie locali possono disporre la reimmissione sul territorio di provenienza degli animali sottoposti a preventivo intervento di sterilizzazione. Il Comune provvede a effettuare una polizza per eventuali danni”;
c) al comma 2 dell’articolo 12 è aggiunta,infine, la seguente lettera:“e bis) un rappresentante individuato dall’Associazione nazionale dei Comuni italiani della Regione Puglia.”;
d) il comma 2 dell’articolo 15 è sostituito dal seguente: “2. Per il conseguimento della qualifica di cui al comma 1 i soggetti interessati devono frequentare con esito positivo uno specifico corso di addestramento istituito e attuato dalle AUSL, previa autorizzazione della Giunta regionale la quale determina criteri, modalità e tempi di attuazione.”;
e) il comma 4 dell’articolo 15 è sostituito dal seguente: “4. E’ istituito presso il competente Settore dell’Assessorato alle politiche della salute il registro delle guardie zoofile regionali”.

2. Ai fini della tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo sono assunte le seguenti iniziative:
a) i canili, le pensioni e gli allevamenti per cani devono rispettare gli stessi criteri tecnici previsti per la costruzione e il risanamentodei rifugi. Il limite massimo di capienza dei rifugi e delle strutture a questi assimilate non può comunque superare le duecento unità di animali con esclusione di moduli contigui fatte salve le strutture a oggi autorizzate che opereranno a esaurimento;
b) costituzione di tavoli politici e tecnici per il monitoraggio del fenomeno del randagismoe l’individuazione delle azioni necessarie, la cui composizione deve prevedere anche la partecipazione delle componenti presenti nella Commissione regionale.

Omissis


 

"DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO PREVISIONE 2008 E BILANCIO PLURIENNALE 2008 - 2010 DELLA REGIONE PUGLIA"

Art. 42 (modifiche all'art. 2 della SUDDETTA L.R. n. 26/2006)
1. All'Art. 2 comma 2 della legge regionale 9 Agosto 2006 n. 26 (Interventi per la tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo) è aggiunta la seguente lettera:
c) In deroga a quanto previsto dalla lettera a), i comuni singoli o associati possono realizzare, in considerazione ad esigenze specifiche, rifugi con capienza superiore alle duecento unità, previo parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente ed a condizione che posseggano o realizzino un canile sanitario, anche consortile e che la gestione di tali strutture sia conforme a quanto previsto dagli artt. 8 e 9 della legge regionale 7 Aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo).


 

 

L.R. n. 4 del 25 febbraio 2010 "Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali"

Art. 44 Divieto conferimento animali
E’ fatto divieto di conferire animali in strutture di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo), ubicate fuori regione e al di fuori del comprensorio competente per ASL visto l’articolo 5 della legge regionale 22 agosto 1989, n. 13 (Norme concernenti la materia veterinaria), il quale stabilisce che le funzioni in materia veterinaria, non espressamente attribuite alla competenza dello Stato o della Regione, sono esercitate dai comuni, che si avvalgono delle rispettive unità sanitarie locali.

Art. 45 Integrazione dell’articolo 14 della l.r. 12/1995
All’articolo 14 della l.r. 12/1995 è aggiunto, in fine, il seguente comma:“2 bis. Il ricovero e la custodia dei cani sono assicurati dai comuni mediante apposite strutture; la gestione è esercitata in proprio o affidata in concessione, previa formale convenzione, alle associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all’albo regionale depositato presso l’Assessorato alle politiche della salute.”.