Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se decidi di continuare la navigazione, consideriamo che accetti il loro uso. Per ulteriori informazioni riguardanti anche la modalità di modifica delle impostazioni dei cookie, leggi la nostra Informativa sulla privacy

Animaliamoli

2015 schede

2015 rassegna

2015 denunciare

Dona il tuo 5x1000 a Feder F.I.D.A. Onlus
Stampa

TAR Puglia annulla Ordinanza "affama-randagi" del Comune di San Vito dei Normanni

(Sentenza del TAR - Tribunale Amministrativo Regionale Puglia. Lecce, 1° Sez., del 22 febbraio 2012).

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 138 del 2012, proposto da: Lac, Lega per L'Abolizione della Caccia, e Earth, rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Rizzato, con domicilio eletto presso Piervincenzo Vantaggiato in Lecce, via Augusto Imperatore, 16; contro Comune di San Vito dei Normanni, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco De Pasquale, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;
per l'annullamento dell'ordinanza n.108 del 7/11/11, in base alla quale il Comune di San Vito dei Normanni ordina alla popolazione di non somministrare cibo ad animali vaganti sul territorio comunale.

Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Vito dei Normanni; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 il dott. Claudia Lattanzi e uditi l’avv. P. Manno, in sostituzione dell'avv.to M. Rizzato, per le ricorrenti, e l’avv. F.sco De Pasquale, per il Comune: Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Le ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza del comune di San Vito dei Normanni, con la quale “è fatto divieto nel perimetro urbano di somministrare cibo ad animali vaganti sul territorio”.

Il ricorso è fondato.
L’art. 1 della LR 3 aprile 1995, n. 12, in attuazione dei principi definiti con la l. 281/1991, stabilisce che “La Regione Puglia, al fine di realizzare sul proprio territorio un corretto rapporto uomo-animale-ambiente promuove, disciplina e coordina la tutela degli animali di affezione, persegue gli atti di crudeltà e i maltrattamenti nei loro confronti nonché il loro abbandono”, e agli articoli seguenti stabilisce che l’unico intervento ammesso per la prevenzione dal randagismo è la profilassi attraverso atti di controllo delle nascite, precisando altresì, all’art. 10, che “La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di libertà. E' vietato maltrattarli e spostarli dal loro habitat.”. Il Consiglio di Stato in sede consultiva (Sez, III, parere 16 settembre 1997, n. 883), su un ricorso straordinario al Capo dello Stato analogo alla controversia odierna, ha precisato che nessuna norma di legge fa divieto di alimentare gli animali randagi nei luoghi in cui essi trovano rifugio. Inoltre, il divieto di deporre alimenti per la nutrizione dei randagi o che comunque vivano in libertà contrasta con l’art. 2 della l. n. 281/91. Il divieto sindacale, rivolto alla popolazione locale tutta, di offrire alimenti agli animali randagi appare in contrasto sia con la legge regionale sia con la legge quadro nazionale n. 281/91, dettata a prevenzione del randagismo e a tutela degli animali d’affezione. Sotto diverso profilo, è da rilevare che l’ordinanza impugnata trova il proprio fondamento nella relazione dell’Asl che richiede il blocco della distribuzione di cibo in ambito urbano, poiché “è stato rilevato un aumento dell’imbrattamento del suolo pubblico con conseguente aumentato rischio di trasmissione di infestioni da ecto ed endo parassiti alla popolazione”. In realtà, l’Asl non ha fornito alcuna prova o studio comprovante l’affermazione sopra riportata, e comunque, si ricorda che spetta proprio all’Asl programmare le limitazioni e il controllo delle nascite attraverso la profilassi non solo degli animali “domestici” ma anche e soprattutto degli animali randagi.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto con compensazione delle spese di giudizio per giusti motivi.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.