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TAR Lazio - Via libera animali su spiagge libere romane

Tar Lazio(Sentenza del TAR - Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma, 2° Sez., n. 03164 del 9 luglio 2014. Tratto dal sito ufficiale).

Il divieto di condurre e far permanere in spiagge romane qualsiasi tipo di animale (fatti salvi i tratti in concessione agli stabilimenti balneari che abbiano allestito aree attrezzate), appare ingiustificato e sproporzionato. Inoltre il comune di Roma è tuttora inadempiente all'obbligo di individuare uno o più tratti di spiaggia libera da destinare all’accoglienza di animali da compagnia. Ora al Campidoglio restano 20 giorni per individuare tratti di arenili che possano accogliere cani e gatti.

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8151 del 2014, proposto da: 
Earth, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Rizzato, con domicilio eletto presso l’avv. Concetta Tiziana Marino in Roma, viale Ippocrate, 92; 

contro 

Roma Capitale, rappresentata e difesa dall’avv. Angela Raimondo, con la quale domicilia in Roma, via Tempio di Giove, 21, presso l’Avvocatura capitolina; 

per l'annullamento 

previa sospensione dell'efficacia, 
- dell'ordinanza sindacale n. 65 in data 23.04.2014 emessa dal Sindaco di Roma Capitale limitatamente all'art. 2 comma F nella parte in cui vieta ai conduttori di animali di poter accedere alle spiagge libere durante la stagione balneare (1 maggio - 30 settembre 2014); 
Visto il ricorso con i relativi allegati; 
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;  V
ista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; 
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; 
Visti tutti gli atti della causa; 
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; 
Relatore alla camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 il Cons. Silvia Martino; 
Uditi gli avv.ti, come da verbale; 

Premesso che il divieto di condurre e far permanere in spiaggia qualsiasi tipo di animale (fatti salvi i tratti in concessione agli stabilimenti balneari che abbiano allestito aree attrezzate), appare ingiustificato e sproporzionato, soprattutto alla luce del fatto che il Comune è tuttora inadempiente all’obbligo di individuare tratti di arenile da destinare all’accoglienza di animali da compagnia; 
Ritenuto che l’esigenza cautelare possa trovare adeguata tutela con l’individuazione - entro il termine di venti giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza – di uno o più tratti di spiaggia libera, ove consentire l’accesso anche di animali, con tutte le prescrizioni atte a garantire il decorso, l’igiene e la pulizia della spiaggia; 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II^, accoglie l’istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione. 
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica dell’8 ottobre 2014.  Compensa le spese della fase cautelare. 
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.