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ITALIA - Cassazione n. 26368/2011 (Cane legato a catena/corda troppo corta? E' maltrattamento: art. 544-ter C.Penale)

(Sentenza n. 26368 del 6 luglio 2011 - Terza Sez. Penale della Corte di Cassazione).

Precisazione della CassazioneIn riferimento all'art. 544-ter del C. Penale: "Il prevenuto ha incrudelito senza ragioni." Insomma: le temporanee cattive condizioni di salute del ricorrente (il proprietario dei cani), non erano tali da rendere "inevitabile" (stato di necessità) il detenere i propri animali in quelle condizioni.

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) avverso la sentenza del 13.5.2010 del Tribunale di Mondavi 

sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano sentite le conclusioni del P.G., dr. Enrico Delehaye, che ha chiesto convertirsi il ricorso in appello

1) Con sentenze in data 13.5.2010 il Tribunale di Mondavi, in composizione monocratica. condannava alla pena di euro 5.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 544 ter comma 1 c.p. perchè, senza necessita, deteneva n 3
esemplari, di cani in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche, tali da cagionare loro lesioni derivanti dall'essere legati con una corta catena a mezzi in disuso, senza protezione ed in ambiente contaminato dalla presenza di rifiuti che provocano lesioni agli arti e su altre parti del corpo.
Riteneva il Tribunale che dalle risultanze processuali emergesse la prova del reato ascritto, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. Era stato accertato infatti che i cani venivano tenuti legati ad una catena corta, tanto che presentavano al collo abraso*, e che ricorreva il dolo generico richiesto dalla norma essendo la condotta tenuta senza necessita.

2) Ricorre per cassazione *** , denunciando la erronea interpretazione e falsa applicazione della legge penale in relazione all'art.544 ter comma 1 c.p. Dall'istruttoria dibattimentale non è emerso che l'imputato abbia posto in essere la condotta prevista dalla norma sanzionatrice; né è emersa la sussistenza dell'elemento soggettivo sia sotto la forma del dolo specifico che del dolo generico. Dai referti medie, prodotti risulta lo stato di necessità in cui versava il ricorrente all'epoca dei fatti (a causa delle fratture subite aveva difficoltà nei movimenti)

3) Pur essendo la sentenza appellabile (il reato contestato è un delitto punito con pena alternativa ed è stata appplicata la multa per cui non si verte nell'ipotesi prevista dall'art.593 comma 3 c.p.p.) il ricorso per cassazione deve ritenersi proposto a norma dell'art. 569 c.p.p. Tale norma consente, invero, di proporre ricorso immediato per cassazione, tranne che nei casi previsti dal comma 3 del medesimo articolo (La disposizione del comma 1 non si applica nei casi previsti dall'art. 606 comma 1 lett. d) e ed e). In tali casi il ricorso eventualmente proposto si converte in appello). Con l'impugnazione è stata denunciata la erronea interpretazione e falsa applicazione dell art.544 ter comma 1 c.p. e quindi un vizio denunciarle con ricorso immediato per cassazione ex art.569 c.p.p.

3.1.) Tanto premesso, il ricorso è inammisibile perchè generico e manifestatamente infondato.
Il Tribunale, con motivazione coerente ed immune da vizi, ha ritenuto la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato ascritto. Sotto il profilo oggettivo ha rilevato che dalle dichiarazioni del teste *** era emerso che, a seguito del sopralluogo, era stato accertato che i tre cani erano legati corti alla catena tanto da presentare abrasioni al collo, che l'unico riparo alle intemperie era costituito dalla pala di un trattore, che infine essi si trovavano in mezzo al fango ed a rifiuti ferrosi. Quanto all'aspetto soggettivo, dopo aver rilevato, richiamando la giurisprudenza di questa Corte che '....la fattispecie di maltrattamento configura un reato a dolo specfico nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrità e della vita dell'animale è "tenuta per crudeltà, mentre configura un reato a doto generico quando la condotta è tenuta senza necessità" (Cass.sez. 3 24.10.2007 n.44822) ha escluso che nei caso di specie ricorresse la necessità richiamata dalla norma (rientrando in tale nozione lo stato di necessità ex art.54 c.p. nonché ogni altra situazione che induca al maltrattamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona o ai beni). Il Tribunale ha, infatti, evidenziato che il prevenuto aveva "incrudelito senza ragioni sui poveri animali". Né può minimamente configurarsi lo "stato di necessità" ipotizzato nel ricorso e riconducibile alla menomate condizioni di salute del ricorrente, non ricorrendone secondo le stesse enunciazioni (si parla di temporanee menomazioni, "tali da impedirgli con facilità i movimenti") palesemente, i presupposti.

3.11) Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma che pare congruo determinare In euro 1.000,00 ai sensi dell'art.616 cp.p.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai versamento alia cassa delie ammende della somma di euro 1.000,00.

Così decìso in Roma il 9 giugno 2011

Cassazione Sentenza n. 26368 del 6 luglio 2011

(immagine gentilmente fornita da un utente Feder F.I.D.A.)