Ormai (purtroppo) gli incidenti stradali a danno di animali sono diventati frequenti - per il mancato rispetto dei limiti di velocità, per un'errata gestione e tutela della sicurezza sulle strade, o per pura fatalità. E a caderne vittima può essere sia un animale d'affezione - soprattutto cani e gatti -, sia un animale selvatico.
Per legge in entrambi i casi il conducente del veicolo è tenuto a soccorrere l'animale ferito e comunque ad avvisare gli organi preposti per controllare - e far rimuovere il corpo dell'animale se deceduto (il tutto, a prescindere dalla colpa).
Stessa responsabilità per gli animali domestici d'affezione:
Prima di tutto ricordiamo che il Reg. CE 2724/2000 del 30 novembre 2000 (CITES) vieta da parte di privati la detenzione di un gran numero di specie di mammiferi selvatici italiani. Si ammette una detenzione solo fino a 24 ore di esemplari bisognosi di cure veterinarie (dandone cioè comunicazione entro tali 24 ore alle autorità competenti) e quindi è possibile portare presso la propria abitazione un animale selvatico solo in attesa di trovare una sistemazione adeguata all’animale presso personale specializzato e autorizzato!
E questo vale anche per i cacciatori, che spesso hanno la tendenza a "impadronirsi" degli animali selvatici investiti, morenti o meno!
La detenzione temporanea di fauna viva è concessa esclusivamente a strutture, autorizzate dalle Regioni, adibite alla cura e riabilitazione della fauna stessa.
Ricordiamo poi che esistono due leggi (la n. 968/1977 per prima, la n. 152/1992 poi) in base alle quali la fauna selvatica è definita "patrimonio indisponibile dello Stato" e sarebbe quindi lo Stato stesso il responsabile dei danni causati da questo tipo di animali negli incidenti stradali.
Solo che, al contempo, la "tutela fauna selvatica e questione caccia" è oggi di competenza delle Regioni (che in base all'art. 2043 del c. civile devono attuare tutto quanto compete loro onde evitare che la fauna selvatica arrechi danni a cose e persone). E, infine, una Regione può a sua vola delegare una provincia: è in base alla presenza di quest'ultima delega o meno, in sintesi, che saranno la regione o la provincia a porsi come riferimento per la richiesta di risarcimento danni., per non parlare degli Enti gestori della strada.
Insomma, che sia Stato, Regione, Provincia, Comune o la Società Autostrade, dovrebbero essere loro quelli obbligati a collocare, per esempio, appositi cartelli segnaletici di pericolo attraversamento fauna selvatica (il triangolo bianco con bordi rossi e un cervo saltellante) e a farlo in quantità sufficiente e in posizioni ben visibili.
Nel caso delle autostrade la richiesta di risarcimento è un po' più "facile" perché gli automobilisti pagano un pedaggio e in tale pedaggio è inclusa l'assicurazione di ricevere da Società Autostrade massime garanzie di sicurezza - per esempio, il non aver recintato o recintato a dovere le strade che ha in concessione, crea i presupposti per una responsabilità in caso di sinistri con animali e a quel punto non sarà l’automobilista a dover dimostrare la "responsabilità dell’Ente", piuttosto sarà obbligo per l'Ente stesso dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie).
La stessa Cassazione stabilisce che la responsabilità degli Enti preposti alla cura della fauna selvatica esiste realmente, se non hanno adottato misure idonee ad evitare danni.
In relazione all’entità dell’infortunio, bisognerà telefonare alle forze dell’ordine per far effettuare i rilievi (e quant’altro sia di loro competenza).
Sarà poi un giudice che, in base alla dinamica dei fatti e alle prove, stabilirà se l'Ente gestore e responsabile della sicurezza strdale abbia mancato in qualcosa, con conseguente o meno determinazione di un risarcimento danni in merito al veicolo incidentato.
NOTE:
* In base all'art. 2697 del c. civile:
Onere della prova
Chi vuol far valere un diritto in giudizio (Cod. Proc. Civ. 163) deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (Cod. Proc. Civ. 115). Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
non può essere accolta una domanda di risarcimento dei danni arrecati a un veicolo da un cane randagio, se non è stata fornita in giudizio la piena prova - o sufficienti elementi probatori - che il cane in questione fosse effettivamente randagio (sentenza del Giudice di pace di FASANO n. 596 del 9 novembre 2010).