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Cosa dice la legge per tutelarci dalle immissioni moleste (parte 1 - rumori)

Italia

IN GENERALE RIGUARDO ALLE IMMISSIONI MOLESTE - Art. 844 C.Civile

La disposizione dell'art. 844 c.c. (1), è applicabile anche negli edifici in condomino nell'ipotesi in cui un condomino nel godimento della propria unità immobiliare o delle parti comuni dia luogo ad immissioni moleste o dannose nella proprietà di altri condomini. Nell'applicazione della norma deve aversi riguardo, peraltro, per desumerne il criterio di valutazione della normale tollerabilità delle immissioni, alla peculiarità dei rapporti condominiali e alla destinazione assegnata all'edificio dalle disposizioni urbanistiche o, in mancanza, dai proprietari. In particolare, nel caso in cui il fabbricato non adempia ad una funzione uniforme e le unità immobiliari siano soggette a destinazioni differenti, ad un tempo ad abitazione ed ad esercizio commerciale, il criterio dell'utilità sociale, cui è informato l'art. 844 citato, impone di graduare le esigenze in rapporto alle istanze di natura personale ed economica dei condomini, privilegiando, alla luce dei principi costituzionali (v. Cost., artt. 14, 31 e 47) le esigenze personali di vita connesse all'abitazione, rispetto alle utilità meramente economiche inerenti all'esercizio di attività commerciali. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito la quale aveva ordinato la rimozione dal muro perimetrale comune di una canna fumaria collocata nella parte terminale a breve distanza dalle finestre di alcuni condomini, destinata a smaltire le esalazioni di fumo, calore e gli odori prodotti dal forno di un esercizio commerciale ubicato nel fabbricato condominiale).
Cass. civ., sez. II, 15 marzo 1993, n. 3090.

La norma dell'art. 844 è applicabile anche ai rapporti tra i condomini di uno stesso edificio, quando uno di essi, nel godimento della cosa propria od anche comune, dia luogo ad immissioni moleste e dannose nella proprietà dell'altro.
Cass. civ., 20 febbraio 1969, n. 570.

Ai fini della valutazione della liceità delle immissioni, l'art. 844 cod. civ. enuncia tre diversi criteri, di cui due obbligatori ed uno facoltativo e sussidiario: i criteri obbligatori sono quelli della normale tollerabilità e del contemperamento delle ragioni della proprietà con le esigenze della produzione, mentre il criterio facoltativo è quello della priorità dell'uso.
Cass. civ., sez. II, 20 dicembre 1985, n. 6534.

Qualora i condomini, con il regolamento di condominio, abbiano disciplinato i loro rapporti reciproci in materia di immissioni con norma più rigorosa di quella dettata dall'art. 844 c.c., che ha carattere dispositivo, della liceità o meno della concreta immissione si deve giudicare non alla stregua del principio generale posto dalla legge, bensì dal criterio di valutazione fissato nel regolamento (nella specie trattavasi dell'installazione di una tipografia nonostante che il regolamento facesse divieto di svolgere attività rumorose od emananti esalazioni nocive).
Cass. civ., sez. II, 4 febbraio 1992, n. 1195.

La protezione della proprietà da immissioni dannose è concessa dagli artt. 949 e 844 cod. civ. anche nei rapporti tra condomini di uno stesso edificio quando uno di essi, nel godimento della cosa propria o comune, dia luogo ad immissioni moleste e dannose nella proprietà di altro condomino, facendo sorgere in colui che subisce l'immissione dannosa, il diritto al risarcimento del danno e ad una declaratoria giudiziale che sanzioni l'illegittimità delle immissioni.
Cass. civ., sez. II, 23 gennaio 1982, n. 448.

La domanda di condanna all'eliminazione delle immissioni intollerabili di rumori, fumi e vibrazioni derivanti da una centrale per la produzione di energia elettrica, proposta dal proprietario di un fondo adiacente alla stessa, appartiene alla cognizione del giudice ordinario, in quanto, pur potendo comportare la chiusura di detta centrale, essa è diretta alla tutela di diritti soggettivi (proprietà e salute), che si assumono lesi dalle modalità di attuazione della produzione di energia, non già alla soppressione del relativo servizio pubblico.
Cass. civ., Sezioni Unite, 29 luglio 1995.

Sebbene l'art. 844 c.c. contenga un elenco esemplificativo delle immissioni suscettibili di divieto, posto che, in esso, dopo l'espressa menzione di alcune di tali immissioni seguono le parole "e simili propagazioni" , tuttavia il carattere eccezionale dei limiti posti alla estrinsecazione del diritto di proprietà fa sì che la tassatività sussiste nel genus, se non nella species. Pertanto, la norma è passibile di applicazione, per interpretazione estensiva, ad ipotesi che presentino tutti i seguenti requisiti: 1) materialità dell'immissione, cioè che essa cada sotto i sensi dell'uomo ovvero influisca oggettivamente sul suo organismo (per esempio, radiazioni nocive) o su apparecchiature (per esempio, correnti elettriche e onde elettromagnetiche); 2) carattere indiretto o mediato dell'immissione, nel senso che essa non consista in un facere in alienum, ma costituisca ripercussione di fatti compiuti, direttamente o indirettamente dall'uomo, nel fondo da cui si propaga; 3) attualità di una situazione di intollerabilità, non semplice pericolo di essa, derivante da una continuità, o almeno periodicità, anche se non a intervalli regolari, dell'immissione. Questi requisiti non ricorrono nell'ipotesi in cui aggetti di gronda e tubazioni di raccolta delle acque piovane sporgano oltre la linea di confine.
Cass. civ., sez. II, 7 settembre 1977, n. 3889.

La possibilità di eliminare o di ridurre la immissione con l'adozione di idonei accorgimenti tecnici può influire nella valutazione della tollerabilità delle immissioni stesse, nel senso di far considerare intollerabile ciò che può essere eliminato senza soverchio sacrificio e con mezzi normali; ma ciò non consente di affermare, in via di illazione, che possano valutarsi con minor rigore quelle immissioni rispetto alle quali ogni rimedio sia stato adottato e si sia rivelato, o non possa che rivelarsi, inutile, ciò perché l'adozione di accorgimenti tecnici non rileva, in relazione al suo costo, sul piano della valutazione della normale tollerabilità delle immissioni bensì, in relazione alla sua efficienza (o, al più, in relazione al rapporto tra il suo costo e la sua efficienza, ed impregiudicato restando, il caso di totale o parziale inefficienza, il rimedio dell'indennizzo) sul piano della decisione circa i rimedi e le misure da adottare.
Cass. civ., 10 ottobre 1975, n. 3241.

Sia la norma dell'art. 844 cod. civ. e sia quella dell'art. 890 dello stesso codice sono ispirate all'esigenza di contemperare le ragioni della proprietà con le necessità economico-sociali, con potere del giudice di stabilire i rispettivi limiti; mentre l'art. 844 tende a tutelare la proprietà delle immissioni, il successivo art. 890 ha un più vasto campo di applicazione, estendendo la sua previsione a tutti i casi in cui le immissioni sono tali da provocare anche soltanto il pericolo di pregiudizio alla stabilità di un immobile o alla salubrità del luogo.
Trib. civ. Napoli, 18 luglio 1983.

Il problema dell'interpretazione analogica dell'art. 844 c.c. in ipotesi in cui sia stata (esclusivamente) proposta azione ex art. 2043 c.c. è in realtà (ai fini di causa) un falso problema, perché quando l'attore si limita ad agire contro l'autore delle immissioni per la loro eliminazione è chiaro che egli svolge solo un'azione personale inquadrabile nell'azione di risarcimento in forma specifica di cui all'art. 2058 c.c.
Corte app. civ. Milano, sez. IV, 17 luglio 1992, n. 1351.

I RUMORI MOLESTI

Il bene della salute ha carattere primario ed assoluto, e nello ambito della tutela dei diritti assoluti assicurata dagli art. 2043 e 2058 cod. civ., deve essere protetto contro qualsiasi attività che possa menomarlo, ma l'assolutezza e l'incomprimibilità del diritto non escludono la necessità di accertare quali siano le condizioni obiettive nel cui contesto il diritto viene esercitato, e se sia razionale il sacrificio totale di ogni altra esigenza in potenziale conflitto con esso, tenuto anche conto che la ricerca dell'effettiva esistenza della menomazione (ossia del confine tra un'attività che reca un semplice fastidio psicofisico ed un'attività che determina una vera e propria menomazione di quel bene, nel senso di dar luogo ad oggettivi fenomeni patologici fisici o psichici) non può essere compiuta con criteri puramente astratti, che prescindano dal concreto ambiente in cui la persona vive ed opera. Pertanto, sia al fine di accertare la concreta sussistenza della lesione, sia al fine di stabilire le concrete modalità della tutela, non può ritenersi ingiustificato il ricorso all'applicazione analogica delle disposizioni dell'art. 844 cod. civ. in tema di immissioni moleste, laddove fanno riferimento al criterio della tollerabilità della molestia ed alla possibilità di estendere l'intervento del giudice al di là della barriera dell'inibizione assoluta, in modo da ricomprendere la determinazione dei mezzi necessari per ricondurre l'attività aggressiva nei limiti del diritto. (Nella specie, l'occupante di un appartamento di un edificio in condominio aveva chiesto l'inibizione dell'esercizio della centrale termica condominiale, ubicata in un locale sottostante allo appartamento, poiché la rumorosità dell'impianto recava nocumento alla sua salute; la Suprema Corte, alla stregua del principio di cui in massima, ha ritenuto che, una volta accertata la lesione del diritto, non fosse a priori vietato al giudice, ai fini della tutela dello stesso, di ordinare, anziché l'inibizione dell'uso dello impianto nel luogo in cui si trovava, l'esecuzione di opere atte ad eliminare i rumori o a ricondurli nei limiti della tollerabilità).
Cass. civ., sez. II, 6 aprile 1983, n. 2396.

In tema di immissioni (nella specie di rumori), le disposizioni dell'art. 844 cod. civ. trovano applicazione avendo riguardo alla situazione del fondo che le riceve, con la conseguenza che se questo è sito in zona residenziale, la normale tollerabilità deve essere valutata in base ai criteri vigenti in tale zona, in cui le immissioni stesse si propagano, a nulla rilevando la loro normalità riferita al luogo di provenienza (nella specie, zona industriale).
Cass. civ., sez. II, 30 luglio 1984, n. 4523.

Dalla mancata emanazione da parte del Comune di una propria regolamentazione limitatrice delle attività rumorose, in base all'art. 66 del T.U. delle leggi di P.S., approvato con decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si può desumere che il Comune stesso abbia ritenuto l'attività produttiva prevalente sulle esigenze di quiete dei privati, e che, in conseguenza, ogni imposizione di restrizioni debba considerarsi illegittima e l'art. 844 c.c. non possa trovare applicazione. Le due norme, infatti, hanno finalità e campo di azione ben distinti: la prima, di interesse pubblico, mira a tutelare la quiete pubblica, riguarda i rapporti tra l'esercente l'attività e la collettività in cui egli opera, creando obblighi dell'esercente nei confronti degli enti preposti alla vigilanza, ma non diritti perfetti nei confronti degli abitanti del Comune; la seconda, invece, regolando un rapporto fra fondi, tutela il diritto reale di proprietà.
Cass. civ., sez. II, 17 maggio 1974, n. 1452.

La potenzialità diffusiva del rumore nelle abitazioni confinanti con il pubblico esercizio dal quale provengano le immissioni sonore, e il pregiudizio per la tranquillità esistenziale delle persone presenti in tali abitazioni, possono essere desunti sulla base di prove documentali e testimoniali, oltre che dall'esame degli imputati, senza la necessità degli accertamenti fonometrici realizzati sulla base dei metodi di misurazione previsti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991.
Cass. pen., sez. I, 19 settembre 1996, Cantarella.

Il D.P.C.M. 1 marzo 1991 pone un limite di accettabilità dell'inquinamento acustico che deve essere tenuto presente nella valutazione della tollerabilità delle immissioni sonore ex art. 844 c.c. per cui, oltre alla determinazione dei limiti massimi assoluti, si deve tener conto anche dei limiti relativi, ossia della differenza massima da non superare rispetto al livello del rumore ambientale.
Corte app. civ. Milano, 29 novembre 1991, n. 1987.

Tutte le immissioni sonore, anche se provengono da un appartamento ubicato nello stesso stabile in cui si trova quello ove le stesse si propagano, devono essere mantenute entro i limiti di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991.
Pret. civ. Pescara, ord. 15 marzo 1992, n. 3.

Il D.P.C.M. 1 marzo 1991 non ha sostanzialmente modificato il precedente quadro giuridico di tutela dall'inquinamento acustico (artt. 32 Cost. e 844 c.c.), in quanto i limiti previsti da tale normativa fanno riferimento solo agli obblighi dei cittadini verso l'autorità, ma non autorizzano il singolo, una volta che egli abbia ottemperato a tali norme, a violare i diritti specificamente previsti in favore dell'individuo e della proprietà
Trib. civ. Monza, sez. I, 14 agosto 1993, n. 1436.

I limiti di maggior favore previsti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 in materia di inquinamento acustico non hanno modificato il quadro giuridico di cui agli artt. 844 c.c. e 32 della Costituzione per cui il punto di intollerabilità è da ritenersi ancora raggiunto allorché un determinato rumore superi di tre decibel il rumore di fondo.
Trib. civ. Monza 4 novembre 1991, n. 1831.

In materia di inquinamento acustico, i limiti previsti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 non hanno superato i criteri fissati dall'art. 844 c.c.; pertanto, nel caso di immissioni sonore, deve farsi riferimento alla "rumorosità di fondo" della zona, cioè a quel complesso di suoni, di origine varia e spesso non identificabile, continui e caratteristici della zona medesima, sui quali si innestano, di volta in volta, rumori più intensi (voci, veicoli...); tali elementi devono essere valutati in modo obiettivo, in relazione alla reattività dell'uomo medio. In particolare, il principio da seguire per determinare la tollerabilità del rumore è quello del mancato superamento della soglia di 3 decibel oltre il rumore di fondo, che equivale ad un raddoppio dell'intensità di quest'ultimo.
Trib. civ. Como, 21 maggio 1996, n. 871.

Le immissioni sonore eccedenti la normale tollerabilità, di cui all'art. 844 c.c., pur in assenza di prova idonea a dimostrare la configurabilità di un danno biologico specifico, realizzano una lesione del diritto alla salute genericamente inteso ex art. 32 Cost., che trova il fondamento della sua risarcibilità nell'art. 2043 c.c.
Corte app. civ. Torino, 4 novembre 1992.

Il rumore, in quanto eccedente i valori della normale tollerabilità, è di per sé nocivo alla salute di chi lo deve sopportare; per realizzarsi lesione del diritto alla salute non è quindi necessaria alcuna ulteriore prova del danno psicologico subito né del carattere ingiusto del rumore medesimo.
Corte app. civ. Torino, 4 novembre 1991, n. 1304.

In caso di immissioni di rumori intollerabili provenienti da parti comuni dell'edificio, il condomino turbato nel possesso del proprio appartamento può esperire azione di manutenzione contro il condominio in persona dell'amministratore.
Pret. civ. Roma, sez. I, 20 dicembre 1983, n. 9595.

Le immissioni sonore prodotte dall'impianto comune di riscaldamento nell'appartamento di un condomino possono cagionare un danno alla salute del condomino medesimo qualora siano superiori di tre decibel al normale rumore di fondo.
Corte app. civ. Milano, 9 maggio 1986.

arativo, consistente nel confrontare il livello medio dei rumori di fondo, costituiti dalla somma degli effetti acustici prodotti dalle sorgenti sonore esistenti ed interessanti una determinata zona, con quello del rumore rilevato nel luogo che subisce le immissioni, e nel ritenere superato il limite di "normale tollerabilità" per quelle immissioni che abbiano un'intensità superiore di oltre tre decibel al livello sonoro di fondo.
Trib. civ. Milano, sez. VIII, 3 ottobre 1989.

Incorre nel reato di cui all'art. 650 cod. pen. l'amministratore di un condominio che ometta di intervenire per evitare rumorosità di un impianto di riscaldamento. Tra i suoi compiti rientra infatti anche quello di vigilare sul migliore uso delle cose comuni.
Cass. pen., sez. VI, 15 marzo 1980, n. 3726.

Il limite di normale tollerabilità ex art. 844 cod. civ, in riferimento alle immissioni rumorose deve essere accertato con riferimento al criterio relativo-comparativo del rumore di fondo e non al superamento di esso di un certo livello di decibel in relazione ai diversi periodi della giornata e va tenuta presente, quindi, anche l'intensità in assoluto del rumore.
Trib. civ. Vigevano, 25 gennaio 1985.

In presenza di immissioni sonore che superino il limite della normale tollerabilità vi è lesione del bene salute nel momento stesso della realizzazione del fatto illecito, con conseguente esonero del danneggiato dalla prova dell'esistenza di patologie conseguenti alla lesione; pertanto la risarcibilità del danno biologico deve essere collegata all'esistenza e alla sopportazione di un'esposizione ad intollerabili e fortemente lesive immissioni acustiche, idonee a compromettere le utilità della vita di relazione non godute.
Trib. civ. Milano, 25 giugno 1998, n. 7721.

Costituisce immissione acustica eccedente la normale tollerabilità quella che, avuto riguardo alla natura del rumore immesso e alla durata dell'attività immissiva, superi di almeno 3 decibel il c.d. rumore di fondo della zona, inteso come quel complesso di suoni di origine varia e spesso non identificabile, continui e non, caratteristici del luogo, sui quali si innestano di volta in volta i rumori più intensi prodotti da voci, veicoli o altro, considerato come fonte rumorosa che persiste in modo continuo nell'ambiente per almeno il 95% del tempo di osservazione.
Pret. civ. Busto Arsizio, sez. dist. Saronno, ord. 5 agosto 1997.

Ai fini della determinazione del limite di tollerabilità delle immissioni sonore e per valutare la sussistenza del presupposto oggettivo della illiceità dell'immissione, deve applicarsi il criterio comparativo, consistente nel confrontare il livello medio dei rumori di fondo costituiti dalla somma degli effetti acustici prodotti dalle sorgenti sonore esistenti e interessanti una determinata zona, con quello del rumore rilevato sul luogo che subisce le immissioni, e nel ritenere superato il limite della normale tollerabilità per quelle immissioni che abbiano una intensità superiore di oltre tre decibel al livello sonoro di fondo; tale disciplina non ha ricevuto deroga dal D.P.C.M. dell'1 marzo 1991, che stabilisce i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno: infatti, le norme ivi previste, che hanno valore puramente regolamentare, disciplinano esclusivamente i rapporti fra imprese ed enti locali per la bonifica del territorio dall'inquinamento acustico, senza incidere sui rapporti di diritto soggettivo intercorrenti fra privati, e senza, quindi, porre eccezioni alle disposizioni di legge di portata generale in materia di tutela dei diritti patrimoniali e della salute che competono ad ogni persona.
Trib. civ. Milano, sez. VIII, 10 dicembre 1992, n. 2207.

In tema di immissioni sonore il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 marzo 1991 il quale fissa le modalità di rilevamento dei rumori, al pari dei regolamenti comunali limitativi delle attività rumorose, essendo rivolto alla tutela della quiete pubblica, riguarda soltanto i rapporti fra l'esercente una delle suddette attività e la collettività in cui esso opera, creando a carico del primo precisi obblighi verso gli enti preposti alla vigilanza. Le disposizioni contenute nel sopraindicato decreto non escludono pertanto l'applicabilità dell'art. 844 c.c., che nei rapporti con i proprietari dei fondi vicini, richiede l'accertamento caso per caso della liceità o illiceità delle immissioni. (Fattispecie in cui è stata ordinata, con provvedimento ex art. 700 c.p.c., la sospensione dell'attività imprenditoriale dalla quale erano derivate le immissioni sonore moleste).
Trib. civ. Varese, ord. 3 giugno 1997.

Il D.P.C.M. dell'1 marzo 1991 pone un limite di "accettabilità" dell'inquinamento acustico che deve indubbiamente essere tenuto presente nella valutazione della tollerabilità delle immissioni sonore ex art. 844 c.c.; oltre alla determinazione di limiti massimi assoluti (differenziati a secondo della tipologia delle zone e l'incidenza solo diurna o anche notturna), vengono anche fissati per le zone non esclusivamente industriali, dei limiti per così dire relativi, ossia una differenza massima "da non superare" rispetto al livello del "rumore ambientale", differenza di 3 dB (A) in periodo notturno (ore 22-6) e 5 dB (A) in periodo diurno.
Corte app. civ. Milano, sez. IV, 17 luglio 1992, n. 1351.

Poiché nel nostro Paese mancano norme di legge circa l'isolamento acustico e i rumori ammissibili nelle abitazioni, la giurisprudenza, necessitata a supplire alla carenza legislativa, ha elaborato, al fine di stabilire i livelli di tollerabilità delle immissioni, un criterio comparativo-relativo che "determina" come punto di riferimento il rumore di fondo e ritiene intollerabili le immissioni che lo superano di oltre 3 dB. Poiché il decibel, unità di misura dell'intensità del suono, ha scala logaritmica, il limite massimo ammissibile di 3 dB sul rumore di fondo comporta un raddoppio della intensità del rumore e significa che la componente del rumore immesso, considerata da sola, non può superare il rumore di fondo.
Corte app. civ. Milano, sez. IV, 17 luglio 1992, n. 1351.

Il corretto criterio di liquidazione del c.d. danno biologico causato dai rumori prodotti da un'autoclave è quello "equitativo" in funzione della intensità e durata delle immissioni acustiche intollerabili, dell'incidenza di queste sulla salute e sull'occupazione degli attori e sulla loro vita di relazione.
Trib. civ. Milano, sez. VIII, 18 maggio 1992.

E' legittimo il ricorso al provvedimento ex art 700 cod. proc. civ. da parte di alcuni condomini, qualora le immissioni di rumore negli appartamenti di un edificio, provocate dal funzionamento, soprattutto nelle ore notturne, delle macchine esistenti nel sottostante panificio, eccedendo la normale tollerabilità, siano idonee a determinare nei condomini stessi una menomazione della loro integrità psico-fisica e, quindi, l'insorgenza di danno alla salute, autonomamente risarcibile.
Pret. civ. Molfetta, 27 febbraio 1989.

E' applicabile il procedimento di cui all'art. 700 c.p.c. nel caso di superamento dei limiti di tollerabilità acustica, che potrebbe determinare un danno alla salute dei condomini. (Nella specie, i rumori intollerabili risultavano provenire da una discoteca).
Trib. civ. Milano, 28 ottobre 1993.

E' applicabile il procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. per far cessare reiterati, insistenti ed intollerabili suoni di pianoforte provenienti da un appartamento anche se prodotti nelle ore consentite dal regolamento condominiale, in quanto il primario e incomprimibile diritto assoluto alla salute spetta alla persona di per sé considerata e non come collegata ad un certo immobile, non potendo tale diritto soffrire limitazioni di eventuali atti di disposizione.
Pret. civ. Torino, ord. 27 dicembre 1990.

Al fine di valutare il grado di tollerabilità di immissioni acustiche provenienti da un appartamento (nella specie: attività pianistica e canora di una cantante lirica) non è possibile effettuare un collegamento diretto fra l'art. 844 c.c. ed il D.P.C.M. 1 marzo 1991, in quanto i limiti di tollerabilità di cui alla prima norma sono tutt'affatto diversi dai limiti di accettabilità di cui al succitato decreto, nel senso che i secondi ben possono esser rispettati pur non essendolo i primi.
Corte app. civ. Torino, sez. II, 23 marzo 1993, n. 345.

E' applicabile il procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. per far cessare le intollerabili immissioni prodotte da suoni di pianoforte, in considerazione del grave ed irreparabile pregiudizio arrecato al diritto alla salute dei condomini, il cui ambito di tutela è certamente più ampio e meno condizionato di quello accordato alle proprietà confinanti in base all'art. 844 c.c.
Pret. civ. Milano, 18 febbraio 1993.

Al fine di stabilire la tollerabilità, oppur no, di immissioni sonore può utilizzarsi il criterio c.d. comparativo, che fa riferimento alla rumorosità di fondo della zona, tenendo presente che la soglia di pericolosità è costituita dallo scarto di tre decibel tra il livello medio dei rumori di fondo e l'intensità della sorgente sonora generatrice delle immissioni.
Pret. civ. Taranto, 17 giugno 1988, n. 327.

In caso di immissioni derivanti dal fondo del vicino (nella specie, propagazioni di rumori e calore), deve ritenersi superato il criterio della normale tollerabilità quando sia accertata una situazione potenzialmente nociva per la salute dei proprietari che subiscono le immissioni.
Pret. civ. Foligno, 10 giugno 1988, n. 49.

In caso di lamentata immissione di rumori molesti (nella specie: da impianti di riscaldamento ed autoclave), deve farsi ricorso all'applicazione analogica dell'art. 844 cod. civ. oltre che per stabilire la sussitenza della lesione (o del pericolo di lesione) del diritto alla salute tramite il concetto di Pret. civ. Brindisi, ord. 17 marzo 1986.

Il proprietario di un immobile sito nelle immediate vicinanze di una discoteca che determini a suo parere un rumore intollerabile, ha diritto di controllare la regolarità delle autorizzazioni rilasciate dal comune.
Tar Lombardia, sez. II, 25 ottobre 1993, n. 629.

Degradazione ambientale e rumori, specie in relazione all'attività serale e notturna di un pubblico esercizio, costituiscono lesioni di un legittimo interesse dei proprietari e residenti di unità immobiliari ubicate nel medesimo stabile ove si svolge tale attività e legittimano gli stessi a ricorrere al giudice amministrativo per chiedere, denunciando vizi formali del procedimento, l'annullamento della relativa autorizzazione comunale.
Tar Emilia-Romagna, sez. II, 10 novembre 1992, n. 525.

Sussiste l'obbligo del condominio di risarcire sia il danno biologico che il danno morale subito da un condomino a causa delle immissioni sonore, superiori alla normale tollerabilità, provenienti dalla centrale dell'impianto comune di riscaldamento. La liquidazione del danno va effettuata con criterio equitativo dal giudice e non può consistere in una somma meramente simbolica.
Corte app. civ. Milano, 18 settembre 1990, n. 1803.

Ai fini della valutazione dell'intollerabilità delle emissioni sonore, in mancanza del decreto, non ancora emanato, relativo all'introduzione di livelli di tollerabilità particolari per le aree e le attività aeroportuali, in attuazione del d.p.c.m. 1 marzo 1991, che stabilisce i limiti massimi di accettabilità delle emissioni sonore nell'ambiente esterno e abitativo, il giudice può ricorrere ai criteri di tempo elaborati tenendo anche conto dei parametri introdotti da quest'ultimo decreto.
Pret. civ. Ciriè, ord. 25 marzo 1993.

In tema di inquinamento acustico in stabile condominiale, il parametro di confronto del Pret. civ. Monza, ord. 18 luglio 1991.

Con riferimento alla nozione di immissione eccedente la normale tollerabilità agli effetti dell'azione di cui all'art. 844 c.c., per Trib. civ. Napoli, 17 novembre 1990.

Va accolta la domanda di risarcimento danni di quanti lamentano una lesione alla salute provocata da immissioni acustiche, superiori alla normale tollerabilità, effetto dell'esercizio di un'attività imprenditoriale (nella fattispecie attività di falegnameria all'interno di un condominio) caratterizzata da negligenza conseguente alla mancata adozione delle opportune cautele, nonché dall'inosservanza delle prescrizioni di legge; vanno differenziate, ai fini esclusivamente del quantum risarcibile, le posizioni di chi dimostri sul piano clinico un'effettiva lesione dell'integrità psico-fisica, e così un danno biologico oltre che morale, dovuti alla condotta, dolosa o colposa, del convenuto (nel caso di specie comprovata da una perizia medico-legale), da chi abbia subito invece un mero turbamento psicologico (e così solo un danno morale) conseguente all'altrui comportamento illecito, anche penalmente in relazione al disposto dell'art. 659 c.p.p. Sono da ritenersi civilmente responsabili in solido con il conduttore, ex art. 2055 c.c., per il danno biologico e comunque patrimoniale (non così per quello morale), gli stessi locatori dell'immobile in cui detta attività lesiva dei diritti dei terzi era svolta, i quali locatori dovevano (o avrebbero dovuto) infatti conoscere e impedire l'attività che il conduttore vi avrebbe esercitato e così prevenire le conseguenze lesive da questa prodotte; tale corresponsabilità civile dei locatori, difettando una rilevanza penale del loro comportamento omissivo, non si estende peraltro al danno meramente morale.
Trib. civ. Vigevano, 9 agosto 1991.

Anche il disturbo dell'abbaiare di un cane nel condominio non è presunto ma deve essere inquadrato nei limiti della normale tollerabilità.
Trib. civ. Milano, 22 marzo 1990, in L'Ammin. 1992, n. 4.

In tema di applicazione dell'art. 844 c.c. al condominio di edificio la integrità della persona del condomino ed il bene primario della salute, in cui si concreta il danno biologico, non possono essere valutati solo in termini fisici, materialmente constatabili, ma comprendono anche la sfera emotiva e psichica, le cui sofferenze sono meno obiettivamente misurabili ma non per questo meno reali, né può negarsi la sussistenza di una menomazione dell'integrità psichica derivante dalla spina irritativa costituita dalle continue aggressioni sonore superanti il limite della tollerabilità, in quanto l'efficacia patogena del rumore disturbante è dato acquisito alla scienza medica attuale, né occorre in concreto verificarla.
Corte app. civ. Milano, 29 novembre 1991.

Nel giudizio sulla normale tollerabilità, ex art. 844 c.c., di immissioni acustiche provocate dall'uso di campane a scopo di culto, va effettuato, in estensione del secondo comma di tale articolo, un equo contemperamento tra le ragioni della proprietà e le esigenze della vita religiosa.
Pret. civ. Mantova, ord. 16 agosto 1991.

In caso di inquinamento acustico prodotto nelle abitazioni di uno stabile a causa dell'esercizio di un'attività lavorativa, la lesione dell'integrità psico-fisica dell'individuo va collocata nell'ambito dell'illecito extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., in relazione all'art. 32 Cost.
Trib. civ. Vigevano, 9 agosto 1991.

Nel caso di immissioni moleste eccedenti la normale tollerabilità, di cui all'art. 844 c.c., sorgono a favore del proprietario del fondo danneggiato due distinte azioni: quella reale che si inquadra nel paradigma dell'azione negatoria servitutis regolata dall'art. 949 c.c., in quanto rivolta ad eliminare le cause delle dette immissioni e quella personale, avente natura risarcitoria, volta ad ottenere l'attribuzione di un indennizzo commisurato alla capitalizzazione del minor reddito del fondo, dipendente dalle immissioni stesse. (Fattispecie in tema di rumori e vibrazioni cagionate nello svolgimento di un'attività di carpenteria metallica).
Trib. civ. Milano, 10 gennaio 1991.

In caso di regolamento condominiale che vieti tassativamente di recare "disturbo ai vicini con rumori di qualsiasi natura", il continuo abbaiare di tre cani pastori ed il suono di una batteria configurano sia la lesione di tale norma regolamentare che violazione dell'art. 844 c.c.
Trib. civ. Milano, 28 maggio 1990.

In caso di violazione del limite della normale tollerabilità, posto dall'art. 844 c.c., in virtù di schiamazzi e rumori provocati dall'attività di una sala giochi, ed essendo risultato vano ogni possibile accorgimento per ricondurre i rumori entro il suddetto limite, ricorrono gli estremi per disporre la cessazione dell'attività contraria al regolamento svolta dal convenuto.
Trib. civ. Milano, 21 gennaio 1991.

Il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone è reato di pericolo e per la sua sussistenza non è necessaria la prova che il disturbo investa un indeterminato numero di persone, essendo sufficiente una condotta tale da poter determinare quell'effetto.
Cass. pen., sez. I, 12 gennaio 1990, n. 133.

Il disturbo punito con la norma dell'art. 659 cod. pen. concerne non soltanto il riposo, ma altresì la quiete, che è bene tutelato ad ogni ora diurna e notturna, a prescindere da orari lavorativi.
Cass. pen., sez. VI, 22 marzo 1980, n. 4049.

Per integrare il reato di cui all'art. 659, primo comma, c.p. non è necessaria la prova del reale disturbo provocato al riposo e alle occupazioni delle persone, ma occorre la certezza che schiamazzi e rumori siano obiettivamente idonei a recare tale disturbo. Occorre cioè la prova del superamento dei limiti della normale tollerabilità di emissioni sonore e della percettibilità delle stesse da parte di un numero illimitato di persone, indipendentemente dal fatto che in concreto delle persone siano state effettivamente disturbate, trattandosi di un reato di pericolo. (Nella specie la Corte ha annullato con rinvio l'impugnata sentenza di condanna del titolare di una discoteca, in quanto il pretore, per stabilire l'idoneità dei rumori provenienti dalla discoteca ad arrecare disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, si era basato unicamente sulle dichiarazioni rese da coloro che dimoravano nelle vicinanze, sostituendo così un criterio soggettivo al criterio oggettivo, in base al quale deve essere determinata tale idoneità).
Cass. pen., sez. I, 27 marzo 1992, n. 3741.

Per la configurazione del reato di cui all'art. 659 c.p. è sufficiente che la condotta dell'imputato sia tale da poter disturbare un numero indeterminato di persone, ed è irrilevante che nessuno dei vicini se ne sia lamentato e che i suoni siano stati rilevati soltanto dagli organi di polizia. (Fattispecie in cui, secondo quanto riferito da un agente, alle ore 2,30 la misura di uno stereo ad alto volume proveniente dall'appartamento dell'imputato, si udiva nella strada ad una distanza di circa due- trecento metri; la Cassazione ha ritenuto la sussistenza del reato de quo enunciando il principio di cui in massima).
Cass. pen., sez. I, 30 settembre 1993, n. 2895.

Per la configurabilità del reato di cui all'art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) è necessario che i rumori abbiano una certa attitudine a propagarsi, in modo da essere idonei a disturbare più persone. Pertanto, quando si tratta di rumori prodotti in edificio condominiale è necessario che essi, tenuto conto anche dell'ora (notturna o diurna) in cui vengono prodotti, arrechino disturbo ovvero abbiano l'idoneità concreta di arrecare disturbo ad una parte notevole degli occupanti del medesimo edificio, configurandosi altrimenti soltanto un illecito civile da inquadrarsi nell'ambito dei rapporti di vicinato. Ne consegue che per affermare la sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 659 c.p. è necessario procedere all'accertamento della natura dei rumori prodotti dal soggetto agente e alla loro diffusività, che deve essere tale da far risultare gli stessi rumori idonei ad arrecare disturbo ad un numero rilevante di persone e non soltanto a chi ne lamenta il fastidio.
Cass. pen., sez. I, 28 marzo 1995, n. 3348.

La violazione di cui al comma 1 dell'art. 659 c.p. - disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - è un reato di pericolo, ad integrare il quale è necessario e sufficiente che i rumori recanti disturbo abbiano una potenzialità diffusiva verso un numero indeterminato di persone. Non è invece richiesto - contrariamente a quanto avviene per il reato di procurato allarme presso l'autorità di cui all'art. 658 c.p. - un attentato alla pubblica quiete od alla tranquillità della collettività.
Cass. pen., sez. I, 18 settembre 1995, n. 9704.

Per integrare il reato previsto dall'art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) non è sufficiente che rumori prodotti all'interno di un appartamento si propaghino in quelli vicini, ma è necessario che tali rumori siano di tale intensità da disturbare le occupazioni o il riposo delle persone. (Nella specie, relativa ad annullamento senza rinvio di sentenza di condanna perché il fatto non sussiste, risultava che dall'appartamento - sottostante - Cass. pen., sez. I, 10 febbraio 1994, n. 1700

In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, i rumori e gli schiamazzi vietati, per essere penalmente sanzionabile la condotta che li produce, debbono incidere sulla tranquillità pubblica, essendo l'interesse specificamente tutelato dal legislatore quello della pubblica tranquillità sotto l'aspetto della pubblica quiete, la quale implica, di per sé, l'assenza di cause di disturbo per la generalità dei consociati, di guisa che gli stessi debbono avere tale potenzialità diffusa che l'evento di disturbo abbia la potenzialità di essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se, poi, in concreto soltanto alcune persone se ne possano lamentare. Ne consegue che la contravvenzione in esame non sussiste allorquando i rumori arrechino disturbo ai soli occupanti di un appartamento, all'interno del quale sono percepiti, e non ad altri soggetti abitanti nel condominio in cui è inserita detta abitazione ovvero nelle zone circostanti: infatti, in tale ipotesi non si produce il disturbo, effettivo o potenziale, della tranquillità di un numero indeterminato di soggetti, ma soltanto di quella di definite persone, sicché un fatto del genere può costituire, se del caso, illecito civile, come tale fonte di risarcimento di danno, ma giammai assurgere a violazione penalmente sanzionabile.
Cass. pen., sez. I, 5 febbraio 1998, n 1406.

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) è necessario l'elemento dell'attitudine dei rumori a disturbare una pluralità indeterminata di persone: ne consegue che, allorquando si tratti di rumori prodotti in un edificio condominiale, ove il disturbo sia arrecato al circoscritto numero di inquilini di appartamenti sottostanti e soprastanti a quello di provenienza dei rumori stessi, si configura un illecito civile che resta confinato nell'ambito dei rapporti di vicinato, non essendo ravvisabile alcuna lesione o messa in pericolo del bene giuridico protetto dal citato art. 659 c.p., costituito dalla "pubblica tranquillità".
Cass. pen., sez. I, 4 giugno 1996, n. 5578 .

Non si deve turbare la tranquillità dei condomini, i locali pubblici rumorosi possono essere chiusi.
Se un locale che fa musica dal vivo provoca fastidio e lede la tranquillità di coloro che abitano nell'edificio, i condomini possono ottenerne la chiusura.
Suprema Corte di Cassazione Sez. II Civile 4963/2001

INQUINAMENTO ACUSTICO (locali notturni, bar, etc.) - Art. 659 C. Penale; Art. 9 L. 447/1995; Artt. 2043 e 2059 C.Civile

Rumore provocati da schiamazzi di avventori di un bar - Sequestro dei locali
La violazione dell'articolo 659, comma primo c.p. si configura attraverso qualsiasi attività idonea ad arrecare disturbo al riposo ed alle occupazioni delle persone indipendentemente dalla fonte sonora che può consistere anche nell'esercizio di un mestiere rumoroso (v. Cass. 14.1.2000, Piccioni; Cass. 19.1.2001, Piccoli; Cass. 12.11.2004, Flamini) (nella fattispecie, esercizio di un bar all'esterno del quale gli avventori provocavano rumori molesti). In tal caso è legittimo il provvedimento di sequestro preventivo dei locali qualora il provvedimento sia congruamente motivato con riferimento alla specifica, stabile ed organica strumentalità della cosa sottoposta a sequestro rispetto alla attività illecita e purché risulti che venga reiterata - in caso di disponibilità della cosa - la condotta vietata.
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. I, 03/05/2006 (Ud. 19/04/2006), Sentenza n. 15346

Procedure e varie - Esercizio di un bar - Rumori molesti - Sequestro preventivo - "Periculum in mora" - Nozione di: cosa pertinente al reato - Fondamento - Ripetuta violazione di ordinanze.
Quanto al "periculum in mora" che, ai sensi dell'art. 321, comma 1, C.P.P. legittima il sequestro preventivo, la nozione di "cosa pertinente al reato" a tali fini è in effetti riferibile alla cosa che ha un nesso strumentale con il reato. Questo legame, però, è astrattamente possibile in un numero indefinito di casi, sicché, onde evitare di incidere in modo estremamente gravoso sul delitto di proprietà e d'uso del bene, si deve accertare che la individuata relazione non sia meramente occasionale, ma abbia i caratteri della specificità, della stabilità ed indissolubilità strumentale e che nel contempo il sequestro sia diretto alla finalità di impedire che la disponibilità della cosa da partire dell'imputato o dell'indagato costituisca pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato (per tutte, Cass. sez. 3, 6.8.1995 n. 2734, Rv. 202292; Cass. sez. VI, 21.2.2004 n. 5302, Rv. 227096; Cass. VI, 9.2.2000 n. 632; Rv. 215737). Ne deriva che è incensurabile l'apprezzamento del giudice di merito qualora il provvedimento impugnato sia congruamente motivato con riferimento alla specifica, stabile ed organica strumentalità della cosa sottoposta a sequestro rispetto alla attività illecita e purchè risulti che venga reiterata - in caso di disponibilità della cosa - la condotta vietata. Il che sicuramente sussiste nel caso in esame poiché è stato correttamente rilevato che l'esercizio della attività, in base alla organizzazione data dal gestore, non è possibile in modo diverso, né il gestore ha intenzione di mutare la organizzazione, avendo ripetutamente violato le numerose ordinanze che si sono succedute nel tempo al fine di indurlo a modificare la organizzazione. Ciò giustifica la misura adottata, anche alla stregua delle precedente violazioni di tutte le prescrizioni impartite sia dell'autorità comunale che di pubblica sicurezza, mentre non appare possibile una diversa misura, meno affittiva che, fra il ricorrente non ha neppure indicato quale potrebbe essere.
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. I, 03/05/2006 (Ud. 19/04/2006), Sentenza n. 15346

Art. 9 L. 447/1995 - Ordinanza contingibile e urgente - Natura - Tutela della salute - Art. 32 Cost. - Potere “normalmente” consentito.
L’art. 9 primo comma della legge quadro sull’inquinamento acustico n° 447 del 1995 non va inteso come una mera riproduzione del generale potere di ordinanza contingibile ed urgente tradizionalmente riconosciuto dall’ordinamento al Sindaco in materia di sanità ed igiene pubblica, ma deve essere logicamente e sistematicamente interpretata nel particolare significato che assume all’interno di una normativa dettata - in attuazione del principio di tutela della salute dei cittadini previsto dall’art. 32 della Costituzione - allo scopo primario di realizzare un efficace contrasto al fenomeno dell’inquinamento acustico, tenendo nel dovuto conto il fatto che la Legge n° 447/1995 (nell’art. 2 primo comma lettera “a”) ha ridefinito il concetto di inquinamento acustico, qualificandolo come “l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane”, sancendo espressamente che esso concreta “un pericolo per la salute umana”. Conseguentemente, l’utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile ed urgente delineato dall’art. 9 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 deve ritenersi (“normalmente”) consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest’ultimo rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la Legge quadro sull’inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo “ordinario” che consenta di ottenere il risultato dell’immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti.
T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 24 gennaio 2006, n. 488

Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - Rumorosità in funzione della tutela della tranquillità pubblica - Esercizio di una professione o di un mestiere rumorosi - Limiti di intensità delle sorgenti sonore - Finalità delle diverse discipline - Art. 659 C.P. - L. n. 447/1995.
In tema di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone in relazione all'esercizio di una professione o di un mestiere rumorosi, per potersi configurare la fattispecie di cui al primo comma del medesimo art. 659 C.P. è pur sempre necessario che siano superati, o non rispettati, i limiti fissati dalla normativa speciale prevista dalla legge n. 447 del 1995, altrimenti, si darebbe vita ad una sorta di responsabilità penalmente rilevante sul piano della colpa pur in presenza di una condotta lecita, esercitata nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dalla normativa vigente. Pertanto, le due norme, inserite rispettivamente nel primo e nel secondo comma del citato art. 659, perseguono scopi diversi, mirando la prima a sanzionare gli effetti negativi della rumorosità in funzione della tutela della tranquillità pubblica, mentre l'altra, essendo diretta unicamente a stabilire i limiti di intensità delle sorgenti sonore provenienti dall'esercizio di attività fisiologicamente rumorose, oltre i quali deve ritenersi sussistente l'inquinamento acustico, prende in considerazione solo il dato oggettivo del superamento di una certa soglia di rumorosità, rimanendo impregiudicato, in caso di superamento di tali limiti, l'accertamento se, nel caso concreto, anche per l'uso smodato di certi strumenti o per l'esercizio dell'attività rumorosa in orari diversi da quelli consentiti, sia stato arrecato o meno anche un effettivo disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone. (v., per tutte, Cass., Sez. I, sent. n. 32468 del 1 °.4.2004, P.M. c/ Gavio ed altri; Sez. 1, sent. n. 43202 dell'8.11.2002, Romanisio; Sez. I, sent. n. 3123 del 26.4.2000, Civiero ecc.).
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, 17 giugno 2005 (ud. 25 maggio 2005), Sentenza n. 23072

Inquinamento acustico e atmosferico - Immissioni eccedenti la normale tollerabilità ex art. 844 cod. civ. - Proposizione dell’azione risarcitoria o inibitoria - Criterio del "petitum".
In tema di immissioni eccedenti la normale tollerabilità ex art. 844 cod. civ., l'azione può essere proposta anche nei confronti dell'autore materiale delle immissioni, e quindi del conduttore quando allo stesso debba essere imposto un "facere" o un "non facere" suscettibile di esecuzione forzata in caso di diniego (Cass. 1.12.2000, n. 15392; Cass. 9.5.1997, n. 4086) o l'attore chieda puramente e semplicemente la cessazione delle immissioni, mentre va proposta nei confronti del proprietario o di tutti i comproprietari se mira al conseguimento di un effetto reale, come avviene quando è volta a fare accertare in via definitiva l'illegittimità delle immissioni o ad ottenere il compimento delle modifiche strutturali del bene indispensabili per farle cessare (Cass. 23.3.1996, n. 2598; Cass. 22.12.1995, n. 13069). Sicché è in base al criterio del "petitum" che va stabilito se la legittimazione spetta al proprietario dell'immobile o all'autore materiale delle immissioni.
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. III, 29 aprile 2005 (ud. 30/03/2005), Sentenza n. 8999

Luoghi di intrattenimento danzante - DPCM 215/99 e decreto 14.11.97 - Rapporti - Limiti di immissione nelle case di civile abitazione - Rispetto - Necessità.
In materia di inquinamento acustico, il DPCM 215/99 regola le emissioni sonore degli impianti collocati nelle discoteche, mentre il decreto del 14.11.97 stabilisce i limiti massimi di immissione nelle case di abitazione. Il DPCM citato fa tuttavia salvi i limiti di immissione di cui al decreto 14.11.97, allo scopo di evitare che il rispetto dei valori di emissione comporti un’automatica vanificazione di quelli relativi alle immissioni sonore nelle case di abitazione, stante la differenza tra i due. Di conseguenza, è possibile emettere, nelle discoteche, suoni fino a 105 dB, ma non è consentito che lo stesso valore sia immesso nelle case circostanti. Questo significa che i locali adibiti a discoteca o debbono essere insonorizzati in maniera tale da far raggiungere al suono propagato nelle vicine case di abitazione i limiti prescritti dalla normativa del decreto 14.11.97, oppure le sorgenti sonore devono emettere un numero di dB inferiore al limite massimo consentito.
T.A.R. TOSCANA, Sez. III - 18 febbraio 2005, n. 581

Bar - Ordinanza di chiusura alle ore 24.00 - Attività istruttoria sulla provenienza e sulla responsabilità delle immissioni sonore - Necessità - Esposti dei residenti - Possono costituire indizio, ma non possono sostituire l’attività istruttoria dell’amministrazione in ordine all’intollerabilità del rumore.
L’ordinanza di chiusura alle ore 24.00 di un bar deve essere preceduta da un’adeguata attività istruttoria sulla provenienza e sulla responsabilità delle immissioni sonore che ne sono la giustificazione, nonché sulla loro effettiva intollerabilità: di ciò possono costituire indizio gli esposti dei residenti, ma la fondatezza delle loro doglianze deve poi essere riscontrata dall’Autorità amministrativa, cui spetta di verificare la presenza di una situazione d’intollerabile rumorosità, che possa essere qualificata come caso di emergenza connesso con l’inquinamento acustico.
T.A.R. VENETO, Sez. III - 2 novembre 2004, n. 3832

Sequestro preventivo dell’impianto (di condizionamento in uso presso un hotel) - Disposizioni applicabili - Principio di specialità - Legge Quadro n. 447/1995 sull'inquinamento acustico - Art. 659 c.p. - Fattispecie.
In tema d’inquinamento acustico, in seguito all’entrata in vigore della Legge Quadro 26.10. 1995 n. 447, è indispensabile un accertamento completo sulla produzione dei rumori insieme alla verifica circa la violazioni di altre disposizioni disciplinanti l’esercizio di mestieri rumorosi al fine di una corretta ricostruzione del fatto, a sua volta necessaria per valutare la ricorrenza, dell’invocato principio di specialità dell’una norma rispetto all’altra e della conseguente possibile configurabilità in concreto, della contravvenzione di cui al 2° comma dell’art. 659 c.p.. Fattispecie: il Tribunale ordinario di Venezia annullava il decreto di sequestro preventivo dell’impianto di condizionamento in uso presso un hotel, sul presupposto (erroneo per mancanza di accertamento completo sulle disposizioni applicabili) che non si era in presenza di ipotesi di reato, ma di violazioni di carattere amministrativo, non suscettibile di sequestro preventivo in sede penale. - Pres. Gemelli - Est. Granero - Ric. P.M. Tribunale Liberta di Venezia c. Salmaso (annulla ordinanza del 10 febbraio 2004 - Trib. Lib. di Venezia e trasmissione per nuovo esame)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. I, 9 AGOSTO 2004 (23 giugno 2004), sentenza n. 33922

Rumorosità prodotta nell'attività di esercizio di una discoteca - Superamento dei valori-limite - Legge quadro sull'inquinamento acustico (n. 447/95) - Concreta idoneità della condotta rumorosa - Art. 659 c.p..
Il superamento dei valori-limite di rumorosità prodotta nell'attività di esercizio di una discoteca non integra la fattispecie prevista dal comma 1 dell'art. 659 c.p., ma quella indicata nel comma 2 dello stesso articolo, che non è depenalizzata per effetto del principio di specialità di cui all'art. 9 l. n. 689 del 1981, in quanto contiene un elemento, mutuato da quella prevista nel comma precedente, estraneo alla fattispecie contemplata dall'art. 10 comma 2 l. n. 447 del 1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico), che tutela genericamente la salubrità ambientale, limitandosi a stabilire, e a sanzionarne in via amministrativa il superamento, i limiti di rumorosità delle sorgenti sonore oltre i quali deve ritenersi sussistente l'inquinamento acustico. Tale elemento è rappresentato da quella concreta idoneità della condotta rumorosa a recare disturbo al riposo e alle occupazioni di una pluralità indeterminata di persone, che determina la messa in pericolo del bene della pubblica tranquillità tutelato da entrambi i commi dell'art. 659 c.p.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, sez. I, 3 giugno 2004, (c.c. 16 aprile 2004), Sentenza n. 25103

Esercizio di professioni o mestieri rumorosi - Legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447/1995 - Art. 659 c.p. - Parziale depenalizzazione - Fattispecie: attività di panificazione, esercizio di mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’autorità, avendo il compressore utilizzato dal panificio causato un inquinamento acustico superiore al valore previsto dalla normativa vigente.
In materia d'inquinamento acustico, la giurisprudenza ha affermato il principio in base al quale, poichè l’art. 10, comma secondo, della legge n. 447 del 1995 (c.d. legge quadro sull’inquinamento acustico) punisce con sanzione amministrativa “chiunque, nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori di emissione e di immissione di cui all’art. 2, comma primo, lettere e) ed f), fissati in conformità al disposto dell’ari. 3, comma primo, lett. a)”, stabilendo un limite, oltre il quale l’inquinamento acustico è presunto, mentre l’art. 659, comma secondo, cod pen., punisce “chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’autorità”, data l’identità della situazione considerata dalla norma del codice penale e di quella sanzionata in via amministrativa (peraltro di contenuto più ampio, in quanto riferita a “chiunque”, e non solo a chi eserciti professioni o mestieri per loro natura fonti di rumore), la fattispecie prevista da quest’ultima disposizione - almeno limitatamente “alle prescrizioni della autorità” - si presenta come disposizione speciale ai sensi dell’art. 9 della legge 24 novembre 1981 n. 689, che, in concorrenza con norma penale regolatrice del medesimo fatto, deve essere applicata a preferenza di quella generale (Sez. l^, 19 giugno 1997, Sansalone, m. 208.495; Sez. l^, 21 gennaio 1997, Marasco Petromilli, m. 206.992). La disposizione di cui all’art. 659, secondo comma, cod. pen. deve pertanto ritenersi parzialmente depenalizzata, in forza del principio di specialità di cui all’art. 9 legge 24 novembre 1981, n. 689, almeno limitatamente alla condotta costituita dal superamento dei limiti di accettabilità di emissioni sonore derivanti dall’esercizio di professioni o mestieri rumorosi (Sez. 1^, 3 marzo 1998, Herpel, m. superamento dei limiti di emissione del rumore stabiliti dal D.P.C.M 1^ marzo 1991 (Sez. l^, 26 marzo 1998, Girolimetti, m. 210.425), costituendo tale condotta l’illecito amministrativo di cui all’art. 10, secondo comma, della legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447/1995 (Sez. l^, 18 marzo 1999, De Mitri, m. 213.461). Residua invece un circoscritto ambito di applicazione della norma penale di cui all’art. 659, secondo comma, cod. pen. ai soli casi di violazione, nell’esercizio di professioni o mestieri rumorosi, di tutte le disposizioni o prescrizioni diverse da quelle disciplinanti limiti di emissioni o immissioni sonore (ad es., orari consentiti, adozione di particolari accorgimenti e simili) (Sez. l^, 8 novembre 2002, Romanisio, m. 222.946; Sez. l^, 8 marzo 1998, Herpel, m.210.237; Sez. l^, 4 luglio 1997, Vita, m. 208.578). Fattispecie: all’imputato è stato contestato il reato di cui all’art. 659, secondo comma, cod. pen. per avere esercitato un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’autorità, avendo il compressore utilizzato dal panificio causato un inquinamento acustico superiore al valore previsto dalla normativa vigente. Ma, riguardando l’addebito esclusivamente il superamento dei limiti di emissione del rumore previsti dalla normativa vigente, il fatto ha integrato il solo illecito amministrativo di cui all’art. 10, secondo comma, della legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447/1995.
CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 29 aprile 2004, sentenza n. 29651

Impianto di condizionamento - Autorizzazione subordinata alla produzione di attestazione di conformità -- Valutazione - Deve attenersi a canoni oggettivi - legittimità - Regolamento comunale - Concessione - Prescrizione per le fabbriche e i laboratori di fornirsi di camino di conveniente altezza - Legittimità - Edilizia subordinata alla prescrizione per le fabbriche e i laboratori di fornirsi di camino di conveniente altezza - Attività ad inquinamento atmosferico poco significativo - Disciplina edilizia e normativa sull’inquinamento - Diversità della materia - Art. 41 Cost. - Contrasto - Insussistenza - Interessi particolari - Utilità sociale.
Non è illegittimo, per contrasto con l’art. 20 della legge n. 615 del 1966, un articolo del regolamento comunale che prescriva l’obbligo per le fabbriche ed i laboratori di fornirsi di camino di conveniente altezza, onde facilmente diluire e disperdere nell’aria i prodotti della combustione ed evitare che fumo, fuliggine, pulviscoli e prodotti gassosi irritanti, o comunque nocivi o molesti, disturbino o danneggino il vicinato. La norma regolamentare, infatti, non esclude l’utilizzazione di impianti e dispositivi di smaltimento che siano i più idonei in base al progresso della tecnica. Lo scopo del regolamento comunale, in sintonia con la citata legge, è quello di evitare di disturbare e danneggiare il vicinato con le emissioni derivanti dalla combustione. E’ legittima la concessione edilizia per un laboratorio artigianale, subordinata al rispetto dell’articolo del regolamento comunale che prescrive l’obbligo per le fabbriche ed i laboratori di fornirsi di camino di conveniente altezza, anche quando l’attività svolta risulta, ai sensi dell’art.2 del DPR 25 luglio 1991, un’attività ad inquinamento atmosferico poco significativo per il cui esercizio non è richiesta autorizzazione. La normativa di cui al citato DPR attiene infatti non alla disciplina edilizia, ma alla diversa materia della disciplina delle attività che provocano emissioni nell’atmosfera. Né può riscontrarsi contrasto con l’art. 41 Cost., tenuto conto che le cautele poste dal regolamento comunale a tutela del generale interesse alla salubrità dell’aria non possono essere disattese per consentire lo svolgimento di una determinata attività economica, quindi a tutela di un interesse particolare. L’art. 41 Cost., prevede sì che l’iniziativa economica privata è libera, ma prescrive anche (II comma) che essa non può essere svolta in contrasto con l’utilità sociale: non v’è dubbio che la tutela della salubrità dell’aria costituisca una delle componenti dell’utilità sociale. In materia di emissione di fumi, ai fini della valutazione circa la tollerabilità delle emissioni l’organo sanitario deve attenersi a canoni oggettivi e non alla soggettiva valutazione di una parte dei vicini. E’ legittima l’autorizzazione rilasciata dal Comune all’installazione di un impianto di condizionamento subordinata alla condizione di un’attestazione di conformità dei livelli sonori ai limiti prescritti dalla vigente normativa, redatta da un tecnico abilitato. Se è vero, infatti, che i controlli sulla rispondenza delle sorgenti sonore ai limiti legislativamente prescritti debbono essere effettuati dal Comune mediante proprio personale, è altrettanto vero che all’atto della installazione di un impianto del genere deve essere rilasciata dall’esecutore dell’impianto la relativa dichiarazione di conformità, e questa ben può essere richiesta dall’Amministrazione a corredo delle istanze di autorizzazione sanitaria per l’esercizio delle varie attività.
T.A.R. ABRUZZO, Pescara - 24 luglio 2003, n. 665

Inquinamento acustico - esistenza del danno alla salute anche in mancanza di accertamento con criterio medico legale.
Anche in mancanza di accertamento di un danno alla salute accertabile con criterio medico legale, si può riconoscere, il risarcimento del danno alla serenita' familiare scaturito dal mutamento dei normali ritmi di vita in considerazione dello “stress, nervosismo, irascibilita', insofferenza, ansia, ecc., ossia una sensazione di malessere ed un’alterazione dell’equilibrio psico- fisico”. In relazione ai danni lamentati, deve ritenersi, cosi' come ritenuto dal Tribunale, conformemente alle conclusioni della ctu medico legale, che l’ipoacusia da cui e' risultato affetto l’appellante fosse da ascriversi a cause estranee all’attivita' della convenuta. E’ stata riconosciuta dal Tribunale una lesione suscettibile di riparazione pecuniaria mediante risarcimento del danno. (Fattispecie, danno di natura psichica, non percettibile visivamente dal giudicante e, quindi, di difficile valutazione in mancanza di un accertamento medico-legale che ne attesti l’esistenza).
Corte di Appello Milano, Sez. II Civ., 14 febbraio 2003

Inquinamento acustico - la tutela risarcitoria, prevista in termini generali negli artt. 2043 cod. civ. e 2059 cod. civ..
La tutela risarcitoria, prevista in termini generali negli artt. 2043 cod. civ. e 2059 cod. civ., costituisce una sorta di convenzione, codificata dalla giurisprudenza, in mancanza di una normativa specifica, che , in sintesi, puo' essere determinata nella tripartizione: danno patrimoniale, danno non patrimoniale (per lungo tempo identificato nel danno morale), danno biologico. In presenza di alterazioni fisiche o psichiche nel soggetto danneggiato, il danno non patrimoniale, per il combinato disposto degli artt. 2059 cod. cov. e 185 cod. pen. e' stato riconosciuto solamente in presenza di fatto-reato e il danno biologico, la cui prima definizione legislativa si rinviene nella l. 5 marzo 2001, n. 57 (art. 3), sia pure in relazione alla normativa specifica, ma con valenza generale (“...per danno biologico si intende la lesione all’integrita' psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale) e' stato ritenuto risarcibile dalla prevalente giurisprudenza solamente in presenza di una lesione all’integrita' psico-fisica, medicalmente accertabile. (Restava fuori dal sistema risarcitorio il danno non patrimoniale , non risarcibile in mancanza di fatto reato e le alterazioni fisio-psichiche non rilevabili con criterio medico-legale, Tali limitazioni risarcitorie potrebbero dar luogo a profili di incostituzionalita' sotto il profilo della parita' di trattamento (art. 3 della Cost.), ove si pensi ad esempio alla non risarcibilita' del danno non patrimoniale in caso, statisticamente non infrequente, di presunzione di responsabilita' ex art. 2054 , comma secondo , cod. civ. che non consente il risarcimento del danno morale al danneggiato. La giurisprudenza ha riconosciuto il risarcimento, in caso di violazione di diritti costituzionalmente garantiti e, quindi, della possibilita' di riconoscimento del danno non patrimoniale oltre gli stretti confini del danno morale, anche in mancanza di fatto reato).
Corte di Appello Milano, Sez. II Civ., 14 febbraio 2003

Inquinamento acustico - immissioni sonore o da vibrazioni o scuotimenti atte a turbare il bene della tranquillità nel godimento degli immobili adibiti ad abitazione - rapporti cd. verticali fra privati e la p.a. - immissioni moleste - la normale tollerabilità.
Non è applicabile la l. 26 ottobre 1995 n. 477, sull' inquinamento acustico, alla disciplina delle immissioni sonore o da vibrazioni o scuotimenti atte a turbare il bene della tranquillità nel godimento degli immobili adibiti ad abitazione poiché tale normativa, come quella contenuta nei regolamenti locali, persegue interessi pubblici, disciplinando, in via generale ed assoluta, e nei rapporti cd. verticali fra privati e la p.a., i livelli di accettabilità delle immissioni sonore al fine di assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi di quiete. Proprio nell'art. 844 c.c., va rinvenuta la disciplina delle immissioni moleste in alienum nei rapporti fra privati alla stregua delle cui disposizioni, quand'anche dette immissioni non superino i limiti fissati dalle norme di interesse generale, il giudizio in ordine alla loro “normale” tollerabilità va compiuto secondo il prudente apprezzamento del giudice che tenga conto delle particolarità della situazione concreta.
Cassazione civile, sez. II, 27 gennaio 2003, n. 1151

NOTE

1) Art. 844 C. Civile - "Immissioni"
1. Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.
2. Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.

2) Art. 659 C. Penale - "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone"
Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a trecentonove euro.
2. Si applica l'ammenda da centotre euro a cinquecentosedici euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità.