Giovedì, Agosto 23, 2012
In 1° piano
Domande/risposte Schede utili Smarrimento/abbandono/ritrovamento di un cane
Importante Chi abbandona un animale d'affezione commette un reato in base alla Legge 189/04 e può essere punito con l'arresto, o con un'ammenda sino a 10.000 euro.
Tu puoi denunciare alle autorità giudiziarie i colpevoli di tali atti: raccogli gli elementi necessari a individuare i responsabili (numero di targa, data e ora dell'evento, eventuali riprese video, testimoni ulteriori etc..) e contribuisci a far applicare (e conoscere) le sanzioni previste dalla legge. Contrasta gli abbandoni!
NOTA:
1. I metodi di accalappiamento devono sempre essere tali da evitare ai cani inutili sofferenze.
2. Le associazioni per gli animali possono affiancare i cittadini e alcune presentano anche Guardie zoofile volontarie, oppure offrono servizi di aiuto e contattarle può essere molto utile, ma il loro intervento NON sostituisce l'intervento delle Forze dell'Ordine.

CANE (non ferito)

=> Se ferito, leggere qui

1. SMARRIMENTO

  • Per 1° cosa la scomparsa di un cane dovrebbe sempre essere denunciata dal proprietario (o da chi lo teneva in custodia) entro 7 GIORNI dall'accaduto a Vigili Urbani, Polizia, Carabinieri, oppure al dipartimento di prevenzione VET della zona (IMPORTANTE: vigili, polizia, carabinieri etc. sono contattabili anche in caso appartengano a un comune diverso da quello in cui è avvenuto il ritrovamento dell'animale).
  • In seguito alla denuncia, la scomparsa dell'animale sarà fatta registrare, da chi di competenza, nell'anagrafe canina.
  • Il cane, nel frattempo, potrebbe essere stato già segnalato come vagante a vigili / polizia / carabinieri le indicazioni necessarie per mettere in atto il suo ritiro, o magari dato in custodia al canile sanitario, quindi meglio controllare contattando subito le varie Stazioni e uffici di zona.

 

2. RITROVAMENTO

  • Avvicinarsi con prudenza, se non altro per poter controllare se il cane è provvisto di medaglietta. Se possibile, verificare anche la presenza di tatuaggio (su coscia od orecchio destri). Il microchip si può invece rilevare solo mediante apposito lettore, in dotazione ai servizi VET ASL e Forze dell'ordine (o, a volte, a VET professionisti o Onlus per animali).
    Se non si riscontra la presenza di una medaglietta e non è quindi possibile tentare di rintracciare il proprietario, ai sensi della legge n. 281/91 è obbligatorio denunciarne il ritrovamento a Vigili Urbani, Polizia, Carabinieri, etc. (IMPORTANTE: vigili, polizia, carabinieri sono contattabili anche in caso appartenessero a un comune diverso da quello in cui è avvenuto il ritrovamento dell'animale).
    Inoltre la denuncia certificherà la condizione di "cane vagante ritrovato" e sarà utile per perseguire il responsabile di un eventuale abbandono.
  • Se il cane ritrovato si trova in una condizione che può costituire pericolo per sé o per altri (per es., autostrada, strada cittadina a traffico veloce o altro di simile che possa causare incidenti automobilistici), bisogna chiamare subito la Polizia Stradale (tel. 113), o locale (mediante il centralino di Comune o Provincia), fornendo tutte le indicazioni necessarie per mettere in atto il recupero dell'animale.
  • Il cane recuperato, accompagnato dal verbale della Pubblica Autorità contattata per la denuncia, sarà poi dato in custodia alla struttura di accoglienza competente per territorio (pubblica, come nel caso del canile sanitario municipale; oppure privata e convenzionata col Comune sul cui territorio è stato ritrovato l'animale).
  • L'identificazione di un cane vagante e tutti gli interventi di pronto soccorso prestati, sono effettuati dal dip. di prevenzione veterinario (ripetiamo: chiamato a intervenire da parte delle Forze dell'Ordine) e come tali sono a carico dell'ASL competente per territorio.
  • Chi consegna il cane a una struttura pubblica non accompagnanto da regolare denuncia, ne diventa automaticamente il nuovo proprietario e come tale sarà tenuto a pagare le spese (sanitarie e di mantenimento) presso la struttura stessa. Semmai sarà la struttura in questione, se priva di posto o trovandosi di fronte a una richiesta diretta della persona che ha trovato il cane, a decidere per un affidamento provvisorio in attesa di capire se l'animale vagava in seguito a abbandono, o smarrimento. Gli animali ricoverati in tali strutture destinate al ricovero (così come per le strutture destinate al pensionamento e al commercio di animali d'affezione ), non possono essere destinati ad alcun tipo di sperimentazione.
TROVATO IL PROPRIETARIO? In caso di cane trovato vagante, ma di cui sia stato poi possibile rintraccciare il proprietario (mediante riconoscimento di tatuaggio, chip o ANCHE perché qualcuno ha assistito all'abbandono), il ritrovamento va notificato al proprietario o detentore stesso e questi avrà l'obbligo di ritirare l'animale entro 5 GIORNI dalla notifica, oltre a a dover pagare tutti i costi sostenuti per cattura, eventuali cure e per il nutrimento e alloggio (costi e modalità sono stabiliti da Regioni e/o Comune di appartenenza.)

 

GATTO (non ferito)

=> Se ferito, leggere qui

RITROVAMENTO

La procedura è simile a quella utilizzata in caso di ritrovamento del cane vagante, con le seguenti differenze:

  • Chiedetevi: il gatto è effettivamente stato smarrito/abbandonato? O invece è solo parte di una colonia felina? O, ancora, è un gatto di proprietà che sta solo "passeggiando" in zona?
  • Rispetto al cane, i gatti non hanno obbligo d'iscrizione all'anagrafe e quindi non possiedono elementi di riconoscimento (tranne la medaglietta), a meno che non si tratti di gatti in possesso del passaporto europeo per animali domestici e, in quel caso, avranno un microchip.

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