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Omissione/rifiuto atti d'ufficio da parte di pubblici ufficiali

Omissione d'atti d'ufficioL’attività di polizia urbana (Polizia Municipale -> vigili e Polizia Giudiziaria) riguarda la tutela dell’integrità del pubblico demanio e del patrimonio comunale e la salvaguardia di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli individui e contribuendo alla sicurezza dei cittadini. Ha anche lo scopo di assicurare l’osservanza delle leggi, dei regolamenti e ordinanze emanati dalla Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune. E anche le leggi riguardanti gli animali fanno dunque parte delle regolamentazioni che la Polizia Urbana deve far rispettare (*).
Pubblici ufficiali, ovvero impiegati, incaricati di un ufficio pubblico, i quali rifiutino di espletare i loro doveri, possono essere denunciati per "omissione o rifiuto di atti d'ufficio".

Se infatti il pubblico ufficiale o il dipendente incaricato si rifiutano di compiere l'atto dovuto (per es., accettare la denuncia che un cittadino vorrebbe presentare a carico di qualcuno che ha maltrattato, abbandonato, ucciso un animale), non rispondendo poi entro 30 gg. dalla data di richiesta, per motivare in modo concreto le ragioni di tale ritardo o rifiuto, sono colpevoli di un reato e nascono automaticamente i presupposti per le sanzioni penali previste dal Codice: esse prevedono la reclusione sino a 2 anni, o la multa sino a 1000 euro, oltre a sanzioni disciplinari.
Ecco l'articolo che lo sancisce:

Art. 328 del CP: Omissione o rifiuto di atti d'ufficio
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di 30 giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa. (Cassazione  penale,  sezione  VI,  sentenza  del 3  luglio  2008, n. 27044)
Il termine "rifiuto" indica, insomma, una manifestazione di volontà di non compiere l’atto legalmente richiesto e implica, pertanto, una previa richiesta di adempimento. Il reato sussite, cioè, quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, di fronte alla richiesta di compiere un atto del suo ufficio (insomma, il suo lavoro!), non risponde nel termine di legge per esporre le ragioni del consapevole rifiuto.

L’autorità giudiziaria competente è il Tribunale in composizione collegiale (art. 33-bis c.p.p.) e si tratta di un reato perseguibile d’ufficio (art. 50 c.p.p.). Arresto e fermo non sono consentiti, ma previo interrogatorio può essere disposta come misura cautelativa la sospensione dal servizio (ex art. 289, comma secondo, c.p.p.). La sentenza di condanna per il reato in oggetto, comporta del resto anch'essa un'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

(*) Tutti gli organi di Polizia Giudiziaria sono competenti per i reati in materia ambientale e di tutela animali (Cassazione , III° Sez. Penale, sentenza n. 1872 del 27 settembre 1991).
"La fattispecie di cui al secondo comma dell’art. 328 c.p. è integrata nel momento in cui decorsi i 30 giorni il pubblico ufficiale non emette il provvedimento o non risponde per iscritto sulle ragioni del ritardo, costituendo una non scusabile ignoranza della legge penale la non consapevolezza della necessità di una risposta scritta o l’eventuale oggettiva complessità della pratica". (Cassazione, IV° sez. Penale, sentenza n. 4907 del 19  novembre  2003).
"L’azione tipica del delitto di cui all’art. 328, comma secondo, c.p., è integrata dal mancato compimento di un atto dell’ufficio da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, ovvero dalla mancata esposizione delle ragioni del ritardo, entro 30 giorni dalla richiesta di chi vi ha interesse; ne consegue che il reato omissivo proprio e a consumazione istantanea, deve intendersi perfezionato con la scadenza del predetto termine". (Cassazione, VI° sez. Penale, sentenza  n. 27044 del 3  luglio  2008)

COSA FARE?

In caso di comunicazioni che avvengono per via telefonica, è consigliabile registrare la comunicazione tra te e gli impiegati/ufficiali pubblici in questione. Segna in tutti i casi giorno e ora del rifiuto a intervenire e con tali dati recati personalmente presso qualsiasi ufficio di Polizia Giudiziaria (Carabinieri, Polizia, Segreteria di Procura etc.) per sporgere regolare denuncia per mancato servizio pubblico o pubblica necessità.

ATTENZIONE
Non rivolgerti al personale della sezione di polizia giudiziaria a cui appartiene il pubblico ufficiale da denunciare, ma piuttosto a qualcuno di una sezione appartenente ad altra Forza dell'ordine: per es., se devi denunciare un carabiniere, recati presso una sede della Polizia di Stato o della Guardia di Finanza. E non dimenticare che, per questo tipo di reato, puoi anche rivolgerti direttamente alla Procura della tua città o provincia.


 

 

Esempio illustrativo di richiesta d'accesso/diffida penale

AL   RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO... DEL   COMUNE  DI...

Il  sottoscritto...,
nato il ... , a... e residente in... via... n°...

Premesso che

1.  In data... racc.n... (o protocollo n... del... ) ha presentato a questo ente domanda avente ad oggetto...;
2. a distanza di... mesi  non  ha  avuto nessuna risposta scritta in relazione alla suddetta richiesta;
tanto premesso e riportato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 328 del codice penale, così come modificato dall’art. 16 della legge 16 aprile 1990, n. 86

diffida

il responsabile del procedimento del competente servizio a compiere l’atto del suo ufficio, o ad esporre le ragioni del ritardo entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della presente richiesta, con l’espresso avvertimento che, in difetto, sarà presentato un esposto alla competente autorità giudiziaria

(Luogo e data)
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