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ABRUZZO - LR n. 19 del 7 aprile 2014 (Norme accesso in spiaggia per animali d'affezione)

Abruzzo(Legge Regionale Abruzzo n. 19 del 17 aprile 2014 inerente le "Norme per l'accesso alle spiagge degli animali da affezione". Tratta dal sito della Gazzetta Ufficiale).

 

Art. 1 Finalita' ed oggetto     
1. La Regione garantisce l'accesso alle spiagge  di  cani  e  gatti accompagnati dal proprietario o da altro detentore nel rispetto delle norme di  sicurezza  che  prevedono  l'uso  del  guinzaglio  o  della museruola.    
2. I comuni possono individuare entro il 30 marzo di  ciascun  anno le aree in cui e' vietato l'accesso agli animali di cui al  comma  1, prevedendo tuttavia per ogni comune almeno un tratto di spiaggia  per il quale sia consentito l'accesso secondo  le  norme  della  presente legge.    
3. Per le necessita' di cui al comma 2 i concessionari o i  gestori comunicano entro il 30  marzo  di  ogni  anno  al  comune  le  misure limitative all'accesso degli animali alle spiagge.                                     

Art. 2 Accesso alle spiagge      
1. L'accesso e la permanenza sulle spiagge degli animali di cui  al comma 1, dell'art. 1  e'  subordinato  al  rispetto  delle  normative igienico-sanitarie. A tal fine il proprietario o  il  detentore  deve munirsi di idonea  certificazione  sanitaria  o  del  libretto  delle vaccinazioni.    
2. Gli animali che non risultino in regola con le vaccinazioni  non possono accedere alle zone loro riservate.    
3. E' vietato l'accesso ai cani femmina durante il periodo estrale.    
4. I proprietari o detentori di  cani  non  identificabili  tramite microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo  sono soggetti alle inerenti sanzioni amministrative.    
5. Nel rispetto della sicurezza e della incolumita'  dei  bagnanti, gli animali possono sostare entro il perimetro degli ombrelloni dello stabilimento o comunque nelle immediate vicinanze del proprietario  o del detentore.    
6. E' comunque consentito l'accesso dei cani-guida per le  esigenze dei non vedenti.                                      

Art. 3 Sorveglianza e norme igieniche      
1. Fatta salva la responsabilita' di cui all'art. 2052  del  Codice Civile, il proprietario o il detentore dell'animale ne garantisce  lo stato di salute e di benessere.    
2.  Il  proprietario  o  il  detentore  rimuove  immediatamente  le deiezioni solide e provvede ad aspergere e  dilavare  quelle  liquide con acqua, anche marina.    
3. Ove non espressamente vietata o segnalata, la balneazione  degli animali e' consentita sotto stretta  sorveglianza  e  responsabilita' del proprietario o del detentore.    
4. E' interdetto agli animali  l'accesso  a  piscine,  docce,  aree attrezzate per scopi ludici e sportivi, sempre che le  predette  zone siano delimitate e segnalate con appositi cartelli.    
5. Al fine di garantire l'igiene dell'animale e la  sua  protezione dal caldo devono essere predisposte aree dove poter  rinfrescare  gli animali.                                      

Art. 4 Cartelli e spazi dedicati      
1. Negli stabilimenti balneari, nelle spiagge  attrezzate  e  nelle spiagge libere attrezzate, sono affissi appositi cartelli  contenenti le prescrizioni per l'accesso alle spiagge di cani e gatti e  per  la corretta convivenza con i bagnanti.    
2. Nelle aree di cui al comma 1 possono essere realizzati spazi per il ristoro, l'abbeveraggio ed il gioco degli animali, di cui al comma 1, nel rispetto dei piani-spiaggia.                                       

Art. 5 Cani da salvataggio      
1. Per  il  potenziamento  delle  attivita'  di  salvataggio  e  di sicurezza pubblica sulle spiagge e  in  mare,  la  Regione  favorisce l'impiego di unita' cinofile lungo le coste.                                      

Art. 6 Elenco delle aree di accoglienza      
1. Per pubblicizzare  le  aree  che  accolgono  cani  e  gatti  con l'indicazione dei servizi offerti, la  Regione  istituisce  nei  suoi siti internet istituzionali del settore turismo una apposita  sezione contenente gli elenchi delle aree predette, da aggiornare  attraverso le notizie in merito fornite dai  concessionari  e,  dove  possibile, attraverso il collegamento  ipertestuale  con  i  siti  internet  dei singoli stabilimenti balneari.                                      

Art. 7 Convenzioni      
1. La Regione favorisce la stipula di convenzioni tra  stabilimenti balneari, strutture ricettive e rifugi per animali.                                      

Art. 8 Norma finanziaria      
1. L'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il  bilancio  della  Regione Abruzzo.                                      

Art. 9 Entrata in vigore      
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione Abruzzo. La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  "Bollettino Ufficiale della Regione". E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla osservare come legge della Regione Abruzzo.