LAZIO - LR n. 34 del 21 ottobre 1997 (tutela animali d'affezione e prevenzione randagismo)
Art. 1 (Finalità)
1. La Regione promuove e disciplina il controllo del randagismo, in stretto coordinamento con i comuni, singoli o associati e le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali (USL), gli ordini dei veterinari delle varie province e le associazioni di volontariato animaliste e per la protezione degli animali regolarmente iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 23, comma 1, al fine di realizzare in modo efficace il risultato di migliorare il benessere dei cani e dei gatti ed il loro rapporto con l'uomo.