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FRIULI-VENEZIA GIULIA - LR n. 26/2006 "Cimiteri per animali d'affezione"

Friuli(Legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 12 dicembre 2006 inerente la "Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione". Tratto dal  sito ufficiale della regione).

Art. 1 (Finalità)
1. Al fine di assicurare la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti e di garantire la tutela dell'igiene pubblica, dell'ambiente e della salute della comunità, la presente legge disciplina le modalità per l'attivazione e il funzionamento di cimiteri per animali d'affezione.

Art. 2 (Spoglie animali destinate ai cimiteri)
1. Nei cimiteri per animali d'affezione possono essere inumate le spoglie e accolte le ceneri degli animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, comunemente classificati come animali d'affezione, con esclusione di quelli allevati per fini produttivi o alimentari.
2. L'inumazione è consentita a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili sulla base delle vigenti disposizioni statali e comunitarie.

Art. 3 (Istituzione e localizzazione dei cimiteri)
1. I cimiteri per animali d'affezione possono essere realizzati e gestiti sia da enti pubblici che da soggetti privati.
2. L'istituzione dei cimiteri è soggetta ad autorizzazione dei Comuni.
3. I cimiteri sono localizzati in zone idonee individuate dai Comuni nell'ambito della pianificazione urbanistica.

Art. 4 (Norme di attuazione)
1. Con regolamento regionale, da approvare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, sono definite le procedure per l'autorizzazione all'istituzione dei cimiteri, le modalità di registrazione degli animali accolti, le sanzioni e le modalità tecniche e operative di attuazione.
2. Il regolamento di cui al comma 1 determina altresì le modalità e i termini entro i quali i soggetti titolari o gestori di cimiteri già funzionanti si adeguano alle disposizioni della presente legge.