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LOMBARDIA - LR n. 33 del 30 dicembre 2009 (Norme tutela animali d'affezione e prevenzione randagismo)

Lombardia(Estratto dalla L.R. Lombardia n. 33/2009 inerente il "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità". Pubblichiamo solo il "Titolo VIII" - concernente le norme in materia di sanità veterinaria e per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo. Il testo completo della legge è disponibile sul sito ufficiale della regione Lombardia).

Titolo VIII Norme in materia di sanità pubblica veterinaria

Capo I Disposizioni generali

Art. 98 (Oggetto e finalità)
1. Il presente capo reca norme in materia di sanità pubblica veterinaria e disciplina l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi del dipartimento di prevenzione veterinario delle ASL.
2. I servizi di cui al comma 1 assicurano la tutela della salute umana e animale, agendo in stretto collegamento tra di loro e promuovendo anche il collegamento delle attività e degli interventi di tutti gli altri enti, associazioni e servizi che operano nel settore delle produzioni zootecniche. 3. Gli obiettivi da perseguire nell'ambito della sanità pubblica veterinaria sono determinati, nel contesto del piano sanitario nazionale, dal piano sociosanitario regionale e dai relativi provvedimenti di attuazione e nell'ambito delle misure operative di prevenzione, vigilanza e controllo di cui all'articolo 56.

Art. 99 (Competenze delle ASL)
1. Le competenze delle ASL in materia di sanità pubblica veterinaria comprendono: a) l'educazione sanitaria relativa all'igiene e alla sanità pubblica veterinaria; b) la vigilanza sull'esercizio della professione medico-veterinaria e delle arti ausiliarie veterinarie; c) il controllo degli animali domestici, sinantropici e selvatici al fine di individuare eventuali modificazioni dell'equilibrio ambientale nel rapporto uomo-animale che possono recare danno; d) la profilassi delle malattie infettive e parassitarie degli animali trasmissibili all'uomo nonché la profilassi delle malattie infettive e parassitarie a carattere diffusivo degli animali e la conseguente applicazione delle misure di polizia veterinaria; e) la vigilanza su ricoveri animali, stalle di sosta, mercati, fiere ed esposizioni di animali, pubblici abbeveratoi, concentramenti di animali, raccolta e lavorazione dei sottoprodotti di origine animale; f) la vigilanza sulla assistenza veterinaria specialistica, nonché su stazioni di monta, impianti per la fecondazione artificiale, ambulatori per la cura della sterilità degli animali e sulle attività attinenti la prevenzione e cura della sterilità o dell'ipofecondità, la fecondazione artificiale e la riproduzione animale; g) la vigilanza sul trasporto degli animali, dei sottoprodotti di origine animale, nonché sullo spostamento degli animali per ragioni di pascolo; h) la vigilanza e il controllo sulla produzione, sul trasporto e sulla utilizzazione degli alimenti per l'uso zootecnico; i) la vigilanza sui trattamenti immunizzanti e sulle inoculazioni ai fini diagnostici; j) la vigilanza sull'attuazione da parte di altri enti dei piani di profilassi delle malattie infettive e parassitarie degli animali; k) la vigilanza sulla somministrazione, produzione, distribuzione, trasporto dei farmaci per uso veterinario e sull'utilizzazione degli animali da esperimento per quanto di competenza veterinaria; l) la vigilanza sull'assistenza zooiatrica e sugli ambulatori veterinari; m) l'ispezione e la vigilanza veterinaria su animali destinati all'alimentazione umana, impianti di macellazione, impianti per la raccolta, il trattamento e l'eliminazione dei sottoprodotti della macellazione; n) il controllo ufficiale sugli alimenti di origine animale e loro derivati nelle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione, in collaborazione con il dipartimento di prevenzione medico qualora si tratti di prodotti alimentari che richiedono la competenza di entrambi i dipartimenti; o) il rilascio di certificazioni e la raccolta dei dati statistici per quanto di competenza; p) la profilassi della rabbia, mediante cattura dei cani randagi e gestione dei canili sanitari; q) la disinfezione, la disinfestazione e la derattizzazione dei ricoveri animali, dei pascoli e degli impianti soggetti a vigilanza veterinaria, compresa la disinfezione degli automezzi per il trasporto del bestiame; r) la raccolta e la distruzione, mediante appositi impianti, delle carcasse di animali morti per malattie infettive o altra causa o sospetti d'infezione, nonché delle carni e delle derrate di origine animale non idonee al consumo umano; s) la prevenzione e la lotta contro le malattie esotiche; t) l'istituzione di osservatori di ittiopatologia e delle malattie delle api; u) il riconoscimento degli stabilimenti operanti nel settore dell'alimentazione animale e degli stabilimenti di produzione, lavorazione e deposito di alimenti di origine animale, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, e dal regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi; v) la vigilanza e il controllo sul rispetto delle norme in materia di protezione e benessere degli animali in allevamento, durante il trasporto e la macellazione.
2. Le ASL esercitano, inoltre, tutte le funzioni amministrative in materia di sanità pubblica veterinaria non espressamente attribuite ad altri soggetti.

Art. 100 (Misure operative di prevenzione, vigilanza e controllo)
1. La Regione assicura l'omogeneità di gestione delle risorse, l'uniformità degli interventi e delle erogazioni di prestazioni sul territorio, nonché la verifica dei risultati ottenuti, in particolare: a) in materia di sanità animale, igiene degli allevamenti e delle produzioni animali, con specifico riguardo alla profilassi e alla polizia veterinaria; b) in materia di controllo dell'igiene degli alimenti di origine animale e loro derivati, nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto e commercializzazione.
2. Spettano altresì alla Regione: a) l'adozione dei piani per il risanamento delle malattie infettive del bestiame e la profilassi vaccinale, nonché l'acquisto e la distribuzione alle ASL dei vaccini, dei sieri e dei prodotti diagnostici necessari per le profilassi obbligatorie; b) la raccolta dei dati statistici relativi ai servizi veterinari, nonché la raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle denunce di malattie infettive e diffusive degli animali, ai fini dell'adozione dei necessari interventi; c) la promozione di corsi di formazione e aggiornamento, iniziative e programmi da realizzare in collaborazione, in particolare, con l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna e con le università; d) la cura dei rapporti con le amministrazioni sanitarie, agricole e zootecniche nazionali e internazionali, nonché con gli istituti zooprofilattici sperimentali e con gli istituti universitari di ricerca.

Art. 101 (Funzioni del sindaco quale autorità sanitaria locale in materia veterinaria)
1. Restano ferme le competenze del sindaco, quale autorità sanitaria locale, per: a) l'adozione di provvedimenti di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria di cui all'articolo 50, comma 5, del d.lgs. 267/2000; b) il rilascio di autorizzazioni per impianti di raccolta di sottoprodotti di origine animale.
2. Gli atti e provvedimenti del sindaco, quando non sono adottati su proposta del dipartimento di prevenzione veterinario, sono adottati sentito il dipartimento stesso.

Art. 102 (Assistenza zooiatrica)
1. Nei territori in cui si verifica una permanente o temporanea carenza di assistenza zooiatrica, l'ASL, sentiti gli ordini professionali e le organizzazioni sindacali, stipula convenzioni con i veterinari liberi professionisti. Se non è possibile procedere alla stipulazione di convenzioni, le prestazioni di assistenza zooiatrica sono assicurate direttamente dal dipartimento di prevenzione veterinario, secondo le modalità previste dall'accordo nazionale unico di cui all'articolo 47 della legge 833/1978, con riferimento anche a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali).

Art. 103 (Misure di biosicurezza per il trasporto degli animali)
1. Tutti gli automezzi adibiti al trasporto di animali devono essere lavati e disinfettati dopo ogni scarico e comunque prima di entrare in un allevamento.
2. Le operazioni di lavaggio e disinfezione devono essere effettuate dopo ogni scarico nell'allevamento o macello presso cui questo è avvenuto o presso stazioni di disinfezione autorizzate.
3. Gli animali oggetto di movimentazione devono essere scortati dal modello n. 4 di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria), riportante le indicazioni e certificazioni sanitarie previste dalla normativa vigente.
4. A prova dell'avvenuto lavaggio e disinfezione, il trasportatore deve compilare, in duplice copia, l'apposita dichiarazione di cui all'allegato IX dell'ordinanza ministeriale 12 aprile 2008 (Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della peste suina classica) e conservarne una copia per un anno.
5. L'ingresso negli allevamenti per il carico dei suini è consentito esclusivamente ad automezzi vuoti. Il carico sullo stesso automezzo di suini provenienti da più allevamenti è consentito unicamente se viene effettuato all'esterno degli allevamenti stessi, previa verifica, da parte dell'ASL, della sussistenza dei requisiti necessari per tale modalità di carico.
6. L'inosservanza, da parte dei trasportatori, delle misure di biosicurezza di cui ai commi da 1 a 5 comporta, salvo che il fatto costituisca reato, l'applicazione di una sanzione da € 1.500 a € 9.000 e, nel caso di trasporto a fini commerciali, la contestuale sospensione dell'autorizzazione al trasporto da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.
7. Il trasportatore a fini commerciali al quale viene contestata la stessa infrazione per tre volte nel corso di tre anni consecutivi incorre nella revoca dell'autorizzazione.

Capo II - Norme relative alla tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo

Art. 104 (Oggetto e finalità)

1. La Regione, in attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), anche al fine di favorire la convivenza tra uomo e animale, nonché di tutelarne la salute e il benessere, promuove la prevenzione del randagismo, la protezione e la tutela degli animali d'affezione a cui riconosce la dignità di esseri viventi, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, condannando ogni tipo di maltrattamento, compreso l'abbandono.
2. Ai fini del presente capo, per animali d'affezione s'intendono quelli che stabilmente od occasionalmente convivono con l'uomo, mantenuti per compagnia e che possono svolgere attività utili all'uomo.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano, inoltre, agli animali appartenenti alle specie considerate d'affezione che vivono in libertà, in contesti urbani ed extraurbani. Restano esclusi gli animali selvatici ed esotici di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973).

Art. 105 (Obblighi e divieti)
1. I proprietari, i possessori e i detentori a qualsiasi titolo di animali d'affezione sono tenuti ad assicurare ad essi condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell'alimentazione, dell'igiene, della salute, del benessere, della sanità dei luoghi di ricovero e contenimento e degli spazi di movimento, secondo le caratteristiche di specie e di razza, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche.
2. E' vietato:
a) abbandonare gli animali; infliggere ad essi maltrattamenti; alimentarli in modo improprio o insufficiente; detenerli in condizioni igienico-sanitarie non adeguate o comunque in strutture o spazi non idonei, in base alle attuali conoscenze scientifiche e secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
b) esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali di età inferiore ai quattro mesi, animali comunque in stato di incuria, di denutrizione, in precarie condizioni di salute, detenuti in evidenti condizioni di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono tenuti o in condizioni tali da suscitare pietà;
c) usare animali come premio o regalo per giochi, feste e sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività;
d) destinare al commercio cani o gatti di età inferiore ai sessanta giorni ed esporre nelle vetrine degli esercizi commerciali o all'esterno degli stessi tutti gli animali d'affezione di cui all'articolo 104;
e) vendere animali a minorenni.
3. Sono altresì vietati spettacoli, feste, gare, manifestazioni, giochi, lotterie, sottoscrizioni a premi ed esposizioni pubbliche e private che comportino per gli animali maltrattamenti, costrizione o detenzione inadeguata in strutture anguste. In ogni caso è vietato organizzare, promuovere o assistere a combattimenti fra animali.
4. Gli animali d'affezione devono essere tenuti in condizioni tali da non costituire pericolo per la salute umana.
5. L'addestramento deve essere impartito esclusivamente con metodi non violenti e non può imporre all'animale comportamenti contrari alla sua attitudine naturale.
6. Il trasporto e la custodia degli animali d'affezione devono avvenire in modo adeguato alla specie. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie e da evitare lesioni, consentendo altresì l'ispezione, l'abbeveramento, il nutrimento e la cura degli stessi. La ventilazione e la cubatura devono essere adeguate alle condizioni di trasporto e alla specie animale trasportata.

Art. 106 (Competenze della Regione)
1. La Regione:
a) istituisce il sistema informativo dell'anagrafe canina di cui all'articolo 109, comma 1, lettera a);
b) individua, sentiti i comuni, le modalità di organizzazione, funzionamento e gestione dell'anagrafe canina di cui alla lettera a);
c) definisce i criteri per il risanamento dei canili comunali e per la costruzione di nuovi rifugi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 281/1991;
d) redige il piano regionale di cui all'articolo 117, comma 1, in collaborazione con la consulta regionale di cui all'articolo 117, comma 6;e) promuove un protocollo d'intesa con le aziende farmaceutiche per la concessione alle strutture di ricovero pubbliche e private senza fini di lucro di agevolazioni sull'acquisto di medicinali destinati alle cure degli animali ospitati, fatte salve le norme di legge riguardanti la prescrizione, la detenzione e l'utilizzo del farmaco veterinario.
2. Con regolamento di attuazione si definiscono:
a) i requisiti strutturali e le modalità di gestione delle strutture di ricovero sanitario degli animali d'affezione e dei rifugi;
b) i requisiti strutturali e le modalità di gestione delle strutture private destinate al ricovero, al pensionamento, all'allevamento o al commercio degli animali d'affezione;
c) le procedure per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, da parte del sindaco, delle strutture di cui alle lettere a) e b);
d) le procedure per l'affidamento e la cessione degli animali;
e) l'obbligo per chiunque gestisce strutture pubbliche o private destinate al ricovero di animali, anche per periodi di tempo limitato, oppure esercita l'attività di commercio o di allevamento, di tenere apposito registro vidimato dal dipartimento di prevenzione veterinario dell'ASL di appartenenza della struttura, che permetta di identificare l'animale, nonché di risalire alla sua provenienza e alla sua eventuale destinazione finale;
f) le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 116, la documentazione necessaria, nonché i tempi per l'adeguamento delle strutture esistenti.

Art. 107 (Competenze delle ASL)
1. Le funzioni e le attività sanitarie necessarie a garantire sul territorio regionale gli interventi previsti dal presente capo sono svolte dal dipartimento di prevenzione veterinario di ogni ASL, se del caso tramite idonea articolazione diretta da un veterinario dirigente.
2. Al dipartimento di cui al comma 1 spettano:
a) la gestione dell'anagrafe canina;
b) l'organizzazione dell'attività di accalappiamento dei cani vaganti, nonché di raccolta dei gatti che vivono in libertà ai fini della loro sterilizzazione, limitatamente a quanto indicato dall'articolo 111, commi 4, 5 e 6;
c) il censimento delle zone in cui esistono colonie feline;
d) la stipula di accordi di collaborazione con i privati e le associazioni per la gestione delle colonie feline;
e) gli interventi di controllo demografico della popolazione canina e felina di cui all'articolo 118;
f) la soppressione, esclusivamente con metodi eutanasici, dei cani catturati e dei gatti raccolti, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 113, comma 1;
g) il ricovero sanitario per l'esecuzione degli interventi di profilassi, diagnosi e terapia sui cani ricoverati e sui gatti che vivono in stato di libertà, per il tempo previsto dalla legislazione sanitaria, ai fini della profilassi antirabbica e della degenza sanitaria;
h) l'attività di vigilanza, di prevenzione e di accertamento, effettuata dal personale incaricato, delle infrazioni previste dal presente capo, ferma restando l'analoga competenza attribuita ad altri soggetti.
3. Le competenze di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 sono esercitate d'intesa con i comuni.
4. Al direttore generale dell'ASL competono:
a) la titolarità dei poteri sanzionatori relativi alle infrazioni amministrative previste dal presente capo;
b) l'emanazione del provvedimento propedeutico all'erogazione dell'indennizzo regionale di cui all'articolo 119;
c) l'approvazione, su proposta del dipartimento di cui al comma 1, dei progetti attuativi degli interventi affidati all'ASL dal piano regionale di cui all'articolo 117, comma 1.

Art. 108 (Competenze degli enti locali e del sindaco, quale autorità sanitaria locale)
1. Ai comuni, singoli o associati, e alle comunità montane competono:
a) la predisposizione, nell'ambito del territorio provinciale o di provincia contigua, se più vicino, delle strutture di ricovero destinate alla funzione di canile sanitario e di canile rifugio, acquisendone la disponibilità nelle forme ritenute più opportune. Le strutture destinate alla funzione di canile sanitario sono messe a disposizione delle ASL competenti in comodato d'uso;
b) il servizio di ricovero di animali d'affezione catturati o raccolti, fatta salva la facoltà per i comuni di demandarlo, mediante convenzioni, ad enti pubblici, associazioni e cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);
c) l'attività di vigilanza, di prevenzione ed accertamento, effettuata dal corpo di polizia locale, delle infrazioni previste dal presente capo;
d) la realizzazione di campagne informative sugli obiettivi del presente capo e sulle modalità di attuazione, anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni di cui all'articolo 120 e dei medici veterinari;
e) la predisposizione di sportelli per l'anagrafe canina;
f) la collaborazione con le ASL per le funzioni di cui all'articolo 107, comma 2, lettere a) e h);
g) l'eventuale istituzione dell'ufficio tutela animali e di un fondo speciale per la sterilizzazione di cani e gatti i cui proprietari versino in stato di indigenza;
h) la stipula di convenzioni o accordi di collaborazione, di intesa con le ASL, con i privati e le associazioni per la gestione delle colonie feline.
2. Il sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale:
a) rilascia l'autorizzazione al funzionamento dei rifugi, pubblici o privati, e delle altre strutture di ricovero per animali previste dal presente capo;b) può disporre, in caso di maltrattamenti, anche ai fini della tutela igienico-sanitaria, che gli animali d'affezione siano posti in osservazione per l'accertamento delle loro condizioni fisiche.
3. Alle province competono l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di qualificazione per gli operatori volontari delle associazioni di cui all'articolo 120, sulla base delle indicazioni contenute nel piano regionale di cui all'articolo 117, comma 1, ai fini dell'esercizio dell'attività di collaborazione con l'ASL e con gli enti locali.
4. Le province possono inoltre:
a) promuovere, in collaborazione con la consulta regionale di cui all'articolo 117, comma 6, la mappatura della situazione esistente, nonché la raccolta delle istanze di amministrazioni pubbliche, enti, associazioni e privati cittadini;b) coordinare le associazioni iscritte nel registro provinciale del volontariato, ai sensi della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso);c) adottare misure idonee a prevenire maltrattamenti nei confronti degli animali.

Art. 109 (Anagrafe canina regionale)
1. La Giunta regionale:
a) istituisce l'anagrafe canina, consistente nel registro della popolazione canina presente sul territorio regionale, mediante la raccolta e la gestione dei dati provenienti dalle singole anagrafi canine delle ASL. A tale scopo la Giunta predispone un sistema informativo che assicuri il recupero dei dati già esistenti nelle anagrafi attivate in conformità alla legge regionale 8 settembre 1987, n. 30 (Prevenzione del randagismo-tutela degli animali e della salute pubblica) e il necessario collegamento con la CRS-SISS;b) individua le modalità per la gestione dell'anagrafe canina, con il coinvolgimento dei comuni e dei medici veterinari libero-professionisti, al fine di consentire la maggiore disponibilità di sportelli per l'anagrafe canina.
2. Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo, di un cane, compreso chi ne fa commercio, è tenuto ad iscriverlo all'anagrafe canina entro quindici giorni dall'inizio del possesso o entro trenta giorni dalla nascita e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo.
3. In caso di cessione definitiva, il cedente e il nuovo proprietario sono tenuti a farne denuncia all'anagrafe canina entro quindici giorni.
4. Il proprietario, il possessore o il detentore è tenuto a denunciare all'anagrafe canina la morte dell'animale e i cambiamenti di residenza entro quindici giorni.
5. L'identificazione del cane è eseguita solo da veterinari accreditati con metodologia indolore, secondo le tecniche più avanzate, ed è contestuale all'iscrizione all'anagrafe canina. Nel caso in cui l'identificazione dovesse risultare illeggibile, il proprietario, il possessore o il detentore è tenuto a provvedere nuovamente all'identificazione del cane.
6. Le denunce e le registrazioni effettuate in conformità alla l.r. 30/1987 non devono essere ripetute. Ai tatuaggi si applica quanto previsto al comma 5, secondo periodo.

Art. 110 (Cani smarriti e rinvenuti)
1. La scomparsa di un cane deve essere denunciata dal proprietario, possessore o detentore entro sette giorni al dipartimento di prevenzione veterinario o alla polizia locale territorialmente competenti. L'organo che riceve la denuncia di scomparsa deve registrarla nell'anagrafe canina.
2. Chiunque ritrovi un cane vagante è tenuto a darne pronta comunicazione al dipartimento di prevenzione veterinario di un'ASL, anche diversa da quella in cui è avvenuto il ritrovamento o alla polizia locale del comune in cui è avvenuto il ritrovamento stesso, consegnandolo al più presto al canile sanitario o fornendo le indicazioni necessarie al suo ritiro. L'organo che riceve la segnalazione del ritrovamento deve prontamente comunicarla ai fini della registrazione nell'anagrafe canina.
3. La notifica del ritrovamento del cane al proprietario, possessore o detentore comporta l'obbligo del ritiro entro cinque giorni e del pagamento dei costi sostenuti per la cattura, le eventuali cure ed il mantenimento. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per la determinazione dei costi e i provvedimenti da assumere a carico degli inadempienti all'obbligo di ritiro.
4. Gli interventi sanitari previsti dall'articolo 112, con particolare riguardo al controllo medico-veterinario, all'identificazione e agli interventi di pronto soccorso prestati ai cani di cui al comma 5. del presente articolo, sono effettuati dal dipartimento di prevenzione veterinario intervenuto e sono posti a carico dell'ASL competente per territorio.
6. Gli animali ricoverati nelle strutture di cui agli articoli 112, 114 e in quelle destinate al ricovero, al pensionamento e al commercio di animali d'affezione non possono essere destinati ad alcun tipo di sperimentazione.
7. I metodi di accalappiamento devono essere tali da evitare ai cani inutili sofferenze.

Art. 111 (Protezione dei gatti)
1. I gatti che vivono in stato di libertà sono protetti ed è vietato maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. Se il comune, d'intesa con l'ASL competente, accerta che l'allontanamento si rende inevitabile per la loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie, individua altra idonea collocazione, nel rispetto delle norme igieniche. S'intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio nel quale viva stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal fatto che sia o meno accudita.
2. Per favorire i controlli sulla popolazione felina, l'ASL, d'intesa con i comuni e con la collaborazione delle associazioni di cui all'articolo 120, provvede a censire le zone in cui esistono colonie feline.
3. I privati e le associazioni di cui all'articolo 120 possono, previo accordo di collaborazione con il comune e d'intesa con l'ASL, gestire le colonie feline, per la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti.
4. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per la sterilizzazione, per le cure sanitarie o per l'allontanamento di cui al comma 1 ed è effettuata dal dipartimento di prevenzione veterinario e dai soggetti di cui al comma 3.
5. I gatti sterilizzati, identificati con apposito contrassegno o tatuaggio al padiglione auricolare, sono reimmessi nel loro habitat originario o in un habitat idoneo.6. La soppressione dei gatti che vivono in stato di libertà può avvenire solo alle condizioni e con le modalità di cui all'articolo 113.

Art. 112 (Interventi sanitari)
1. Il dipartimento di prevenzione veterinario assicura:
a) il controllo sanitario temporaneo dei cani e dei gatti durante il periodo di osservazione di cui all'articolo 86 del d.p.r. 320/1954 o che si rende necessario per comprovate esigenze sanitarie;b) gli interventi di profilassi, diagnosi, terapia e controllo demografico previsti dalla normativa vigente o ritenuti necessari sugli animali ricoverati, nel periodo di controllo sanitario temporaneo di cui alla lettera a);c) gli interventi di pronto soccorso atti alla stabilizzazione di cani vaganti o gatti che vivono in libertà, ritrovati feriti o gravemente malati;d) l'identificazione, la ricerca e la restituzione al proprietario dei cani raccolti;e) la sterilizzazione dei gatti che vivono in libertà e la degenza post-operatoria;f) la sterilizzazione dei cani ricoverati e la degenza post-operatoria, eseguita al fine del controllo delle nascite e dei comportamenti indesiderati, che deve essere effettuata previa autorizzazione del responsabile sanitario della struttura, nelle veci del proprietario.
2. Gli interventi sanitari di cui al comma 1 devono essere eseguiti in adeguate strutture, individuate dal dipartimento di prevenzione veterinario, anche presso i rifugi di cui all'articolo 114.

Art. 113 (Eutanasia)
1. I cani, i gatti e gli altri animali di affezione ricoverati nelle strutture di cui agli articoli 112 e 114, possono essere soppressi solo se gravemente malati e incurabili, se affetti da gravi sofferenze o in caso di loro comprovata pericolosità.
2. La soppressione è effettuata ad opera di medici veterinari, con metodi eutanasici che non arrechino sofferenza all'animale, preceduti da idoneo trattamento anestetico.
3. Ciascuna struttura tiene un registro degli animali soppressi in cui sono specificati la diagnosi e il motivo della soppressione.

Art. 114 (Rifugi per animali)
1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane ospitano nei canili rifugio:
a) i cani raccolti o rinvenuti vaganti, successivamente agli interventi sanitari di cui all'articolo 112;b) i cani e i gatti affidati a qualunque titolo dalla forza pubblica;c) i cani e i gatti ceduti definitivamente dal proprietario ed accettati dal comune, con la possibilità di porre a carico del cedente le spese di mantenimento;d) altri animali d'affezione, compatibilmente con la recettività e le caratteristiche tecniche della struttura.
2. I criteri per il risanamento dei canili comunali esistenti e per la costruzione dei nuovi rifugi sono determinati dalla Giunta regionale.
3. La gestione dei rifugi può essere demandata dai comuni, previa stipulazione di convenzioni, a cooperative sociali di cui alla legge 381/1991 o associazioni. A condizioni equivalenti è riconosciuto diritto di prelazione alle associazioni di cui all'articolo 120.
4. I rifugi sono aperti al pubblico almeno quattro giorni alla settimana, compresi il sabato o la domenica, con un minimo di quattro ore al giorno, per favorire la ricollocazione degli animali presso nuovi proprietari. Gli orari e i giorni di apertura sono esposti all'ingresso delle strutture. Gli enti protezionistici possono accedere alle strutture anche in altri orari concordati con i responsabili delle stesse.
5. I gestori dei rifugi devono adottare opportune misure al fine del controllo delle nascite.
6. I rifugi devono garantire l'assistenza veterinaria e gli interventi di pronto soccorso e di alta specializzazione necessari, anche mediante convenzioni con strutture pubbliche o private.

Art. 115 (Cessione e affido)
1. I cani e i gatti ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 112 e 114, d'età non inferiore ai sessanta giorni, nonché gli altri animali di affezione possono essere ceduti gratuitamente ai privati maggiorenni che diano garanzie di adeguato trattamento o alle associazioni di cui all'articolo 120.
2. E' fatto divieto di cessione o affido di cani o gatti ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 112 e 114 a coloro che hanno riportato condanne per maltrattamenti ad animali.
3. La cessione gratuita dei cani ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 112 e 114 può avvenire trascorsi sessanta giorni dal ricovero.
4. E' consentito l'affido temporaneo gratuito dei cani prima del termine di cui al comma 3, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:a) deve essere decorso il periodo di osservazione di cui all'articolo 112, comma 1, lettera a); b) l'affidatario non può affidare l'animale durante il periodo di affido, senza il consenso scritto del gestore del canile affidante;c) l'affido temporaneo non può essere consentito a privati cittadini o a enti non aventi residenza o sede in Italia.

Art. 116 (Autorizzazioni)
1. Le strutture di cui agli articoli 112, comma 2, 114 e quelle destinate al ricovero, al pensionamento e al commercio di animali d'affezione devono essere autorizzate dal sindaco, previo parere favorevole dell'ASL competente.

Art. 117 (Piano degli interventi e consulta regionale)
1. Al fine di garantire la salute pubblica e la tutela degli animali d'affezione, la Giunta regionale, con la collaborazione tecnica della consulta regionale di cui al comma 6, acquisito il parere della commissione consiliare competente, approva il piano regionale triennale degli interventi in materia di:
a) educazione sanitaria e zoofila;b) controllo demografico della popolazione animale;c) prevenzione del randagismo.
2. Il piano include gli interventi educativi di responsabilizzazione dei proprietari e prevede le risorse per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.
3. Sulla base dei dati provenienti dall'anagrafe canina, dal censimento delle colonie feline e dalle strutture di ricovero autorizzate, il piano prevede:
a) i criteri per l'analisi del fenomeno dell'abbandono dei cani e della formazione di colonie urbane di gatti liberi;b) i tempi di attuazione delle fasi del piano, secondo criteri di priorità, e le relative scadenze;c) i criteri per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi e per la verifica, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato, le scuole, gli enti locali e i privati, del raggiungimento degli obiettivi;d) le modalità che consentono una uniforme raccolta e diffusione dei dati;e) le modalità di utilizzazione della quota assegnata dallo Stato ai sensi dell'articolo 3 della legge 281/1991;f) la promozione delle iniziative di informazione di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), della legge 281/1991;g) i criteri per l'organizzazione dei corsi d'aggiornamento o di formazione professionale di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b), della legge 281/1991.
4. Gli interventi previsti dal piano sono attuati anche tramite specifiche convenzioni fra la Regione, le ASL, le province, i comuni, l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia e le associazioni di cui all'articolo 120.
5. Le ASL inseriscono gli interventi previsti dal piano nella programmazione delle attività istituzionali.
6. E' costituita, con deliberazione della Giunta regionale, la consulta regionale per la tutela degli animali d'affezione e per la prevenzione del randagismo composta da:
a) un dirigente della struttura regionale competente;b) un medico veterinario di una ASL;c) un rappresentante delle province designato dall'unione delle province lombarde (UPL);d) tre rappresentanti dei comuni designati dall'associazione regionale dei comuni lombardi (ANCI Lombardia);e) tre esperti designati dalle associazioni di cui all'articolo 120;f) un docente della facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Milano;g) due medici veterinari designati dalle associazioni di categoria dei medici veterinari;h) un medico veterinario designato dalla federazione regionale degli ordini provinciali dei medici veterinari;i) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia.

Art. 118 (Controllo demografico)
1. Gli interventi per la limitazione delle nascite dei gatti che vivono in libertà sono effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 111 del presente capo e dall'articolo 2, comma 8, della legge 281/1991.
2. I cani ricoverati presso le strutture e i rifugi di cui agli articoli 112 e 114 possono essere sterilizzati per finalità di interesse pubblico e con le modalità di cui all'articolo 112, comma 1, lettera f), dai medici veterinari delle ASL o da medici veterinari liberi professionisti incaricati dall'ASL o dai comuni.

Art. 119 (Indennizzo)
1. La Regione indennizza le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti e accertate dall'ASL competente, che ne determina il valore.

Art. 120 (Volontariato)
1. Le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato) e alla l.r. 1/2008 o riconosciute a livello nazionale e il cui statuto indichi come finalità la protezione degli animali e dell'ambiente possono collaborare all'effettuazione degli interventi di educazione sanitaria e di controllo demografico della popolazione canina e dei gatti che vivono in libertà, previo accordo con l'ASL o con i comuni.

Art. 121 (Controlli)
1. Le attività di accertamento delle infrazioni previste dal presente capo competono alle ASL e ai comuni.
2. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, i comuni possono avvalersi, mediante convenzioni, della collaborazione delle guardie volontarie delle associazioni di cui all'articolo 120 alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e degli operatori volontari appartenenti alle medesime associazioni.
3. Le province, d'intesa con le ASL, concordano le modalità per il rilascio delle idoneità agli operatori volontari di cui all'articolo 120, a seguito del superamento degli esami previsti al termine dei corsi di cui all'articolo 108, comma 3. I contenuti dei corsi sono stabiliti dalle competenti direzioni generali regionali.

Art. 122 (Sanzioni)
1. Fatte salve le ipotesi di responsabilità penale, ai contravventori del presente capo si applicano le seguenti sanzioni:
a) da € 150 a € 900 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 105, comma 1, comma 2, lettere a), b), c), comma 3, primo periodo, comma 4 e comma 5;b) da € 500 a € 3.000 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 105, comma 2, lettera d) e comma 3, secondo periodo;c) da € 25 a € 150 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 105, comma 6;d) da € 25 a € 150 per chi viola le disposizioni di cui agli articoli 109 e 110, comma 1;e) da € 150 a € 900 per chi viola la disposizione di cui all'articolo 110, comma 3;f) da € 25 a € 150 per chi viola la disposizione di cui all'articolo 110, comma 2;g) da € 50 a € 300 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 111, commi 1, 4 e 6;h) da € 50 a € 300 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 113;i) da € 50 a € 300 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 115, comma 4, lettera b);j) da € 500 a € 3.000 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 109, comma 5, primo periodo e per chi svolge le attività previste dalla legge in strutture prive dell'autorizzazione di cui all'articolo 116.
2. Le somme riscosse sono introitate dalle ASL anche attraverso i comuni e destinate alla realizzazione degli interventi conseguenti all'attuazione del presente capo.

Art. 123 (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione del presente capo e dei risultati da essa ottenuti nel contrastare il randagismo e i maltrattamenti degli animali d'affezione.
2. A tal fine la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione triennale che contiene risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) quali interventi sono stati realizzati e quali risultati sono stati ottenuti dagli enti tenuti all'attuazione del presente capo, con particolare riguardo alle attività di controllo demografico e di adeguamento delle strutture di ricovero e cura pubbliche e private;b) attraverso quali iniziative si è svolta l'attività di informazione e sensibilizzazione in tema di tutela degli animali e salute dei cittadini e da quali enti è stata promossa;c) attraverso quali modalità e con quali esiti i vari soggetti, pubblici e privati, hanno realizzato l'attività di coordinamento nell'espletamento delle funzioni loro demandate;d) quale è stata l'evoluzione dell'attività sanzionatoria prevista dal presente capo;e) in che misura il fenomeno del randagismo si è manifestato nel triennio di riferimento, in termini quantitativi, tipologici e di distribuzione territoriale su base provinciale.