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PUGLIA - Ordinanza balneare n.358/2013 ("Divieto accesso animali in spiaggia")

(Ordinanza Balneare della Regione Puglia n. 358 del 23/04/2013, emanata dall’Assessorato al Bilancio della Regione Puglia, Servizio Demanio e Patrimonio, disciplinante l’esercizio delle attività turistico-balneari-commerciali. Tratta dal sito ufficiale della regione Puglia).

Questa ordinanza, che ha fatto e fa molto discutere, stabilisce che è vietato condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale anche se munito di museruola e guinzaglio in aree balneari non appositamente autorizzate, attrezzate e segnalate. I gestori di concessioni balneari (insomma, i proprietari di lidi) hanno autonoma facoltà di accettare o meno il nostro amico a quattro zampe e ogni comune può a sua volta attrezzare, secondo quanto disposto dai regolamenti comunali e servizi veterinari Asl competenti per territorio, aree per animali domestici, se "individuate in modo da non arrecare danni e disturbi all' utenza circostante". In tali aree gli animali dovranno essere tenuti sempre al guinzaglio ed essere comunque in regola con la certificazione sanitaria. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio, delle forze dell'ordine/vigilanza e i cani guida per i non vedenti.
Restano esclusi dal divieto di accesso per i cani i luoghi liberi, cioè non considerati "lidi", come i litorali di scoglio (in quanto concessioni demaniali, non sono considerati lidi e lì cani possono liberamente accedervi).
Ci segnalano alcune spiagge libere: Porto cesareo; insenatura di Parco di Porto selvaggio; Rivabella ein vicinanza del Lido Pizzo; Torre San Giovanni; Torre mozza a Ugento; Torre vado nei pressi di Santa Maria di Leuca; Mancaversa; marina di San Cataldo.

TESTO L'ORDINANZALeggi il testo completo