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BOLZANO - L. Prov. n. 9 del 15 maggio 2000 (Interventi per protezione animali e prevenzione randagismo)

Bolzano(La versione qui inserita presenta già le modifiche e integrazioni attuate dalla successiva LP 29 agosto 2000, n. 13).

Articolo 1 Finalità
1. La Provincia Autonoma di Bolzano promuove la protezione degli animali e condanna la tortura, lesevizie e l`abbandono degli stessi, al fine di favorire un corretto comportamento degli uomini nei confrontidegli animali, nonché di tutelare la salute pubblica e l`ambiente.
2. La disciplina contenuta nella presente legge non riguarda gli animali selvatici, la cui tutela è disciplinata dalla L. P. 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche e dalla L. P. 9 giugno 1978, n. 28 e successive modifiche.

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TRENTO - LR n. 5 del 1 agosto 2003 (include istituzione anagrafe canina e tutela animali)

TrentoL'articolo che ci interessa è il 10

ART. 10
Disposizioni per l'istituzione dell'anagrafe canina e per l'attuazione della L. 281/189 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo)

1. Ai fini della tutela degli animali di affezione e della prevenzione dal randagismo si applica, nella provincia di Trento, la Lg. 14 agosto 1991, n. 281.
2. La Provincia e i comuni esercitano le funzioni ad essi attribuite dalla Lg. n. 281 del 1991. Le funzionispettanti alla Provincia sono esercitate dalla Giunta P., dalle strutture provinciali e dall'Azienda P. per iservizi sanitari secondo quanto stabilito con apposito regolamento. Gli enti e le associazioni protezionistepossono svolgere le attività ad essi riconosciute dalla Lg. n. 281 del 1991 secondo i criteri e le modalitàprevisti dal medesimo regolamento.
3.Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa Lg. è istituita, a cura dell'Azienda P. per iservizi sanitari e in collaborazione con i comuni, l'anagrafe canina P., che si articola in sezioni comunali.