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VENETO - DGR n.887/2004 ("identificazione cani con microchip - anagrafe canina")

veneto(DGR n.887/2004 inerente le "Linee guida per l’identificazione dei cani mediante microchip (anagrafe canina)": ALLEGATI. Tratto dal sito ufficiale del Bollettino della regione Veneto)

DGR n.887/2004
"Linee guida per l’identificazione dei cani mediante microchip (anagrafe canina)"

- ALLEGATO 1
Linee guida per l’identificazione dei cani mediante microchip (anagrafe canina)

A seguito delle modifiche intervenute in materia di identificazione degli animali d’affezione si ritiene opportuno ridefinire le linee guida, per l’identificazione dei cani, tenuti nella regione Veneto, mediante microchip e la gestione dell’anagrafe canina, da applicarsi nel territorio della regione Veneto, e che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

A. Principi generali
Il DPCM 28 febbraio 2003, n. 358 “Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 marzo 2003, n. 52) prevede che le regioni italiane entro il 2005 utilizzino il microchip come sistema di identificazione dei cani.
In questo senso la Regione Veneto tra le prime in Italia ha compiuto questa scelta di civiltà. Nel citato decreto è previsto inoltre che le regioni italiane si dotino di una propria banca dati, che dovrà colloquiare con la banca dati nazionale dove sono presenti gli indici dei microchip. A tale proposito il CREV ha realizzato la banca dati regionale alla quale debbono essere collegati tutti i Servizi Veterinari della regione Veneto, in modo da poter condividere tutti i dati in essa contenuti, e da costituire una utile fonte di informazione, si per i Servizi Veterinari delle Aziende ULSS, sia per la programmazione regionale.
Con DGR n 3929 del 30.12.2002 è stato disposto un finanziamento per l’acquisto di microchip e successivamente, è stato anche aggiudicato l’appalto, per la fornitura degli stessi. Si richiama altresì il Regolamento (CE) 26 maggio 2003, n. 998, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia. A seguito della pubblicazione del citato regolamento, a partire dal 03 luglio 2004, tutti gli animali da compagnia scambiati a livello comunitario dovranno essere identificati mediante microchip e accompagnati da relativo passaporto. Alla luce di questa ultima disposizione la Direzione per la Prevenzione è incaricata di redigere le apposite linee guida integrative.
Premesso quanto sopra, le presenti linee guida intendono disciplinare la distribuzione dei microchip di questa fornitura, esclusivamente ai proprietari dei cani detenuti nella regione Veneto.

B. La Banca dati dell’Anagrafe Canina (BAC)
Presso il CREV viene istituita la Banca dati dell’Anagrafe Canina (BAC) della Regione del Veneto nella quale dovranno essere direttamente registrati tutti i dati raccolti dai Servizi Veterinari delle singole Aziende ULSS.

1. Tutti i Servizi Veterinari devono disporre delle attrezzature informatiche per il collegamento alla BAC, sia per l’implementazione dei dati di propria competenza, che per la consultazione dei dati regionali. Ai veterinari liberi professionisti, autorizzati all’applicazione dei microchip conformemente al successivo punto I), saranno rilasciate una user name e una password per il collegamento alla BAC. In tal modo i veterinari autorizzati possono, in caso di ritrovamento di un cane correttamente identificato, agevolare la ricerca del proprietario dell’animale consultando direttamente la BAC. Per tale finalità dovrà essere presentata esplicita richiesta alla Direzione Regionale per la Prevenzione, con apposito modulo.
La Direzione Regionale per la Prevenzione è incaricata di studiare e porre in atto nuove modalità operative al fine di consentire ai veterinari liberi professionisti autorizzati anche la registrazione in BAC dei cani da loro identificati tramite applicazione di microchip.
Gli organi di Polizia Giudiziaria e le Amministrazioni comunali, per i loro compiti istituzionali, possono richiedere alla Direzione Regionale per la Prevenzione l’autorizzazione all’accesso della BAC, per la consultazione dei dati di loro competenza.

C. Caratteristiche tecniche di microchip e lettori
Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 3682 del 13 ottobre 1998 è stata aggiudicata la gara d’appalto per la fornitura di microchip e lettori alle Aziende ULSS della regione Veneto. La citata deliberazione riconosce idonei solo i prodotti conformi secondo lo standard 11784 ISO, per quanto riguarda la struttura del codice e i protocolli di trasmissione del microchip. In particolare i microchip contengono un codice a 15 cifre di tipo FDX-B. I lettori, invece, sono in grado di leggere sia i microchip che utilizzano sistemi di trasmissione FDX-B e HDX, che quelli con il sistema di trasmissione tipo FDX-A tipo FECAVA. Codice ISO lettori
È opportuno sottolineare che i prodotti con le caratteristiche tecniche sopra riportate rappresentano l’unico metodo ufficiale di identificazione, mediante microchip, riconosciuto dalla Regione del Veneto, in quanto non sempre i materiali reperibili sul mercato offrono le medesime garanzie tecniche.

D. Utilizzo dei microchip per identificare i cani iscritti alla BAC
L’identificazione dei cani avviene mediante l’applicazione di un unico microchip posto nella regione mediana del collo, sul lato sinistro. La registrazione in BAC deve avvenire nel rispetto dei tempi previsti dall’articolo 3 della Legge Regionale 28 dicembre 1993, n. 60.
L’applicazione del microchip può essere effettuata esclusivamente da medici veterinari delle Aziende ULSS o liberi professionisti specificatamente autorizzati. Conformemente a quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 4 della LR 60/93, tutti i veterinari liberi professionisti possono essere autorizzati ad espletare le attività di segnalamento e di applicazione dei microchip, con le modalità sotto riportate.
Per l’identificazione dei cani e la successiva registrazione in BAC si dovranno utilizzare i microchip consegnati, o applicati direttamente dai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS della regione Veneto, in quanto possiedono sicuramente le citate caratteristiche tecniche riconosciute dalla Regione del Veneto. A tale proposito la Giunta Regionale, con deliberazione n 3929 del 30.12.2002, ha finanziato l’acquisto dei microchip.
Con il microchip dovranno essere identificati tutti i cani iscritti per la prima volta alla BAC e quelli, già identificati con il sistema dermografico, ma il cui tatuaggio non risulti più leggibile. La tariffa per l’identificazione e la registrazione del cane sarà equivalente a quanto riportato al successivo punto G) del presente allegato.
Per i cani che risultino già in possesso di microchip, ad esempio provenienti da altre regioni italiane o da altri stati, e non ancora inseriti in BAC, il proprietario potrà far registrare il proprio animale direttamente presso gli uffici del Servizio Veterinario della Azienda ULSS competente per territorio.
Qualora il proprietario di un cane, già regolarmente tatuato in modo leggibile, ritenga utile passare all’identificazione anche mediante microchip, è indispensabile riportare nella scheda di cui all’allegato 1A sia il numero del tatuaggio che quello del microchip, in modo da creare nella banca dati gli opportuni collegamenti.
Nel caso in cui il proprietario di un cane, già identificato con microchip, richieda anche di tatuare il proprio animale, il tatuaggio potrà essere applicato a proprie spese con le modalità precedentemente in vigore (codice ISTAT del Comune, sigla della provincia e progressivo individuale rilasciato dai Servizi Veterinari).

E. Attività nei canili sanitari e rifugi per cani
Tutti i cani non ancora identificati presenti nei canili sanitari e rifugi per cani devono essere sottoposti all’applicazione del microchip. I cani randagi catturati, se non identificati, l’applicazione deve essere a cura del competente Servizio Veterinario e le spese sono a carico del Comune dove è stato catturato il cane.
I cani presenti nei canili di cui all’articolo 11 della L.R. 60/93, devono essere identificati conformemente alla disposizioni del presente provvedimento a spese dei gestori della struttura.

F. Trattamento fiscale (IVA) da applicare per le prestazioni veterinarie rese ai privati per l’identificazione dei cani mediante microchip
L’art. 10 p. 18 del D.P.R. n. 633/72, modificato dall’art.30 della L. n. 428/90, dispone l’esenzione dall’Iva delle prestazioni mediche e paramediche rese alla persona dagli esercenti professioni ed arti sanitarie soggette a vigilanza a norma dell’art.99 del R.D. n. 1265 del 27/07/1934.
La Direzione Regionale delle Entrate per il Veneto del Ministero delle Finanze, appositamente interpellata dalla Direzione Regionale per la Prevenzione, ha confermato, con nota n. 31325/S1/I° del 13.07.1999, che l’attività di identificazione dei cani mediante tatuaggio o microchip, connessa all’iscrizione dell’animale all’anagrafe canina, rientra tra i compiti istituzionali delle aziende sanitarie espletati d’ufficio per le seguenti ragioni:
•    La legge quadro del 14/08/1991, in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo, promuove e disciplina la tutela degli animali d’affezione al fine, non solo di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animale, ma anche di tutelare la salute pubblica e l’ambiente;
•    La legge Regionale n. 60 del 28/12/1993, istituisce l’Anagrafe canina che affida per competenza al Settore Veterinario delle Unità Locali Socio-Sanitarie a garanzia del perseguimento dell’obiettivo di sanità pubblica;
•    L’iscrizione all’anagrafe canina è obbligatoria per tutti i detentori di cani, così come è obbligatorio il tatuaggio o l’applicazione del microchip.
Con successiva nota n. 907-42904/2003 del 22.01.2004, l’Agenzia delle Entrate,
rettifica parzialmente la sopracitata nota n. 31325/S1/I° del 13.07.1999, nella parte in cui aveva riconosciuto l’esclusione da IVA anche per le prestazioni poste in essere dai veterinari autorizzati dalle Az. Ulss, affermando che le profilassi obbligatorie animali svolte in veste di “pubblica autorità” sono soltanto quelle che l’Azienda Ulss esegue direttamente. Al contrario le prestazioni veterinarie effettuate da liberi professionisti, pur incaricati o autorizzati dall’Azienda sanitaria competente, saranno imponibili ai fini dell’IVA tanto nell’ipotesi in cui siano fatturate ai proprietari degli animali, quanto in quella in cui siano fatturate al’’Azienda Ulss.

G. Tariffazione
Il costo di ogni singola prestazione (segnalamento del cane + applicazione del microchip), eseguita dai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS, ovvero dai veterinari liberi professionisti autorizzati, è quello indicato nel tariffario regionale, pari a 13,00 , a cui si deve aggiungere il    previsto    contributo    integrativo    della    Cassa    di    Previdenza    (ENP A V)    e    l’IV A    per    le prestazioni rese dai veterinari liberi professionisti

H. Attività dei Servizi Veterinari
Ai fini dell’identificazione dei cani mediante microchip, l’attività dei Servizi Veterinari delle Aziende ULSS comprenderà le seguenti fasi:
1.    IDENTIFICAZIONE DEL CANE MEDIANTE MICROCHIP:
Per le operazioni di identificazione, i proprietari possono scegliere tra il Servizio Veterinario delle Aziende ULSS o i veterinari liberi professionisti autorizzati. Nel caso delle strutture pubbliche, questa operazione comprende:
• Compilazione dell’allegato 1A: il veterinario esamina l’animale e redige una scheda di segnalamento conforme all’allegato 1A. Contestualmente verifica i dati relativi al proprietario del cane. Si deve controllare l’eventuale presenza di precedenti contrassegni di identificazione del cane (tatuaggi e/o microchip). Qualora sia presente un tatuaggio conforme alla legge regionale questo deve essere riportato nella scheda segnaletica. Qualora fosse già presente un microchip non se ne deve applicare un secondo.
• Applicazione del microchip con le modalità sotto riportate. • Certificazione dell’applicazione del microchip nell’allegato 1A, dove viene acclusa,
nell’apposito spazio, la fustella del microchip contenente il numero dello stesso. La scheda dell’allegato 1A deve essere controfirmata dal proprietario del cane o da un suo delegato.
• Registrazione della scheda di segnalamento, dei dati del proprietario e del numero del microchip in BAC;
•Riscossione, secondo le modalità previste in ciascuna Azienda ULSS, dell’importo dovuto per l’applicazione del microchip, di cui al precedente punto G).
2.    GESTIONE DELLA BANCA DATI
Poiché il codice del microchip è rappresentato da un numero di 15 cifre predeterminato dalla ditta produttrice, è indispensabile aggiornare la BAC, che riunisce e sostituisce le banche dati delle singole Aziende ULSS.
3. AUTORIZZAZIONE E FORNITURA DI MICROCHIP AI VETERINARI LIBERI PROFESSIONISTI
I Servizi Veterinari delle Aziende ULSS autorizzano all’applicazione dei microchip i veterinari liberi professionisti che ne fanno richiesta conformemente al punto I del presente allegato. In attuazione della DGR 3929/2002 altresi forniscono gratuitamente i microchip ai veterinari liberi professionisti autorizzati. La fornitura di microchip dovrà avvenire esclusivamente presso la Azienda ULSS che ha rilasciata l’autorizzazione.
La fornitura minima di microchip è rappresentata da una confezione ( n. 10 pezzi), mentre la massima è di 10 confezioni (n. 100 pezzi). La BAC dovrà essere aggiornata registrando il codice delle confezioni distribuite associato al nominativo del veterinario a cui sono state assegnate, in modo da permettere la rintracciabilità di tutti i microchip consegnati. Prima di distribuire a un veterinario libero professionista autorizzato successive forniture, il Servizio Veterinario verificherà, tramite la BAC, che lo stesso veterinario abbia applicato almeno il 70% dei microchip precedentemente attribuitigli.
4. CAMPAGNE PROMOZIONALI DI INFORMAZIONE E DI IDENTIFICAZIONE ESEGUITA AL DI FUORI DI STRUTTURE VETERINARIE
Esclusivamente nelle zone rurali dove non esercitano veterinari liberi professionisti autorizzati, al fine di ridurre il fenomeno del randagismo, si evidenzia la necessità di proporre    campagne    di    intervento,    con    provvedimento    dell’ Amministrazione Comunale, della durata massima di quattro settimane all’anno sul territorio di competenza. Tale campagna si articolerà attraverso:
• Specificazione del programma di intervento: data, orari e luoghi; • Ampia e capillare pubblicizzazione della campagna di identificazione; • Un importo previsto per l’identificazione dei cani tramite microchip, che comunque non dovrà essere inferiore a quanto previsto dal tariffario della Regione del Veneto. • I Comuni, in collaborazione con il settore veterinario delle ASL dovranno avviare campagne di informazione periodiche via carta stampata o altre vie, al fine di promuovere l’applicazione del microchip e l’iscrizione all’anagrafe canina, dando adeguate informazioni su tutte le strutture autorizzate –private o pubbliche- presenti sul territorio.
5. PROMOZIONE DI INCONTRI CON I VETERINARI LIBERI PROFESSIONISTI AUTORIZZATI
Il competente Dirigente del Servizio Veterinario dell’Azienda ULSS programma incontri con i veterinari liberi professionisti autorizzati al fine di armonizzare l’effettuazione delle operazioni previste, verificare gli indirizzi organizzativi e valutare l’attività svolta.

I.    Veterinari liberi professionisti autorizzati
I veterinari liberi professionisti che, ai sensi dell'art.4, comma 2 della L.R. 60/93, sono autorizzati dall'Azienda ULSS ad identificare i cani mediante microchip, sono incaricati di pubblico servizio. A tale scopo dovranno presentare istanza al competente Dirigente dei Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS del territorio dove esercitano la loro attività professionale. Tale istanza dovrà contenere una dichiarazione di: Essere iscritto all’albo dei medici veterinari; Essere in possesso di un lettore di microchip conforme alle citate norme ISO, perfettamente funzionante; Impegnarsi a rispettare le presenti linee guida.
Il Dirigente del Servizio Veterinario, verificato il possesso del lettore iso-conforme e l’impegno al rispetto del protocollo operativo di cui al presente provvedimento, autorizza il veterinario libero professionista all’applicazione dei microchip ed ai conseguenti adempimenti sopra specificati.
Presso i Servizi Veterinari verranno consegnati gratuitamente i microchip, su esplicita richiesta del veterinario libero professionista autorizzato.
Tutti i veterinari liberi professionisti impegnati nell’applicazione dei microchip avranno il dovere di informare adeguatamente i propri clienti circa l’obbligo di legge che impone l’iscrizione all’anagrafe canina, facendo presente anche le sanzioni previste. E’ da evidenziare inoltre che la mancata iscrizione all’anagrafe canina potrà comportare la non copertura da parte delle compagnie di assicurazione in caso di danni a terzi provocati dal cane assicurato.
Il veterinario libero professionista autorizzato provvede a:
1)    IDENTIFICARE L’ANIMALE MEDIANTE MICROCHIP
Nel caso in cui il proprietario si rivolga ad un veterinario libero professionista autorizzato, le operazioni di identificazione del cane comprendono:
• Compilazione dell’allegato 1A: il veterinario esamina l’animale e redige una scheda di segnalamento conforme all’allegato 1A. Contestualmente verifica i dati relativi al proprietario del cane. Si deve controllare l’eventuale presenza di precedenti contrassegni di identificazione del cane (tatuaggi e/o microchip). Qualora sia presente un tatuaggio questo deve essere riportato nella scheda segnaletica. Qualora fosse già presente un microchip non se ne deve applicare un secondo.
• Applicazione del microchip con le modalità sotto riportate. • Certificazione dell’applicazione del microchip nell’allegato 1A, dove viene acclusa,
nell’apposito spazio, la fustella del microchip contenente il numero dello stesso. La scheda dell’allegato 1A deve essere controfirmata dal proprietario del cane o da un suo delegato.
•Riscossione dell’importo dovuto per l’applicazione del microchip, di cui al precedente punto G).
2) COMPILAZIONE DELL’ ALLEGATO 1A
Il Veterinario libero professionista autorizzato dovrà compilare la scheda relativa all’allegato 1A in triplice copia, di cui l’originale dovrà essere consegnato al proprietario del cane, una copia sarà inviata, con cadenza almeno mensile, al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di detenzione del cane. Copia della stessa sarà trattenuta agli atti del veterinario medesimo. Per accelerare la diffusione delle informazioni, si potrà anticipare via fax la trasmissione del allegato 1A.

J. MODALITA' DI APPLICAZIONE DEI MICROCHIP
1.    Prima della sua applicazione, si deve verificare la funzionalità del microchip, utilizzando il lettore.
2. Si deve controllare la corrispondenza tra la lettura del microchip e il codice riportato sull’etichetta (fustella) che accompagna ogni pezzo.
3.    Si procede all’inoculazione sul lato sinistro del collo, nella regione mediana. 4.    Si effettua una lettura di verifica una volta effettuata l’inoculazione.

K. Errata applicazione di microchip
Qualora erroneamente siano stati applicati due microchip sullo stesso cane, si provvederà a redigere due allegati 1A, nei quali indicare la doppia identificazione. Entrambi dovranno essere registrati in BAC dal Servizio Veterinario di competenza, benchè relativi allo stesso cane.


 

- ALLEGATO 1 A

Denuncia di proprietà e richiesta d’iscrizione all’anagrafe caninaScarica il modello in pdf