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TAR Basilicata - illegittimo divieto assoluto accesso cani in giardini pubblici

basilicata(Sentenza del TAR - Tribunale Amministrativo Regionale Basilicata - Potenza, 1° Sez., n. 611 del 3-17 ottobre 2013).

Sentenza

sul ricorso numero di registro generale 378 del 2012, proposto da:  Associazione Earth, in persona del Presidente legale rappresentante X. Y., rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Rizzato, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Potenza, via Rosica, n.89;  
contro  Comune di Oppido Lucano in persona del Sindaco P.T., n.c.;  
per l'annullamento  - dell'ordinanza n. 65 del 26.9.2012 emessa dal Sindaco del Comune di Oppido Lucano, relativamente al punto n.1 nella sola parte in cui vieta l'ingresso dei cani nei giardini pubblici comunali. 
Visti il ricorso e i relativi allegati; 
Vista l’ordinanza collegiale n.192/12 di accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato e di fissazione dell’udienza di discussione; 
Viste le memorie difensive;  Visti tutti gli atti della causa; 
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2013 il dott. Giancarlo Pennetti e uditi per le parti i difensori Avv. Luca Di Mase, su delega dell'Avv. Massimo Rizzato, per la parte ricorrente;  Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

FATTO 
Premette l’associazione ricorrente che il Sindaco di Oppido Lucano, con l’ordinanza impugnata, al fine di evitare i problemi di igiene causati dagli escrementi canini, ha ordinato non solo ai proprietari di cani di non lasciare gli animali liberi di vagare senza custodia e ai detentori degli stessi di munirsi di strumenti idonei alla raccolta degli escrementi, ma ha anche vietato in maniera assoluta l’ingresso dei cani nelle scuole, strutture sportive e nei giardini pubblici comunali e nei luoghi in cui siano presenti giochi per bambini. Tale ordinanza, secondo la ricorrente associazione, appare legittima nella parte in cui vieta ai cittadini di accedere coi loro cani nelle scuole, strutture sportive e nelle aree in cui siano presenti giochi per bambini, non altrettanto lo è nella prima parte ove il divieto è assoluto anche nei giardini pubblici comunali. 
Col presente gravame, notificato il 15/10/12 e depositato il 29/10/12, si deduce quanto segue: 
1.-violazione artt. 13 e 16 Costituzione- eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità e difetto di motivazione.  Si sostiene che è eccessivamente lesiva la misura del divieto di accesso ai cani in tutti i giardini pubblici comunali in presenza delle altre disposizioni che vietano il vagare liberi senza custodia degli animali e l’obbligo di munirsi di strumenti idonei per la raccolta degli escrementi.. Visa rebbe cioè violazione del principio di proporzionalità e illogicità e irragionevolezza; 
2.-carenza dei presupposti per l’emanazione di ordinanze con tingibili e urgenti- violazione art. 50 co.5 d. lgs. n.267/00.  Mancherebbe nella specie il requisito dell’emergenza dato che il problema della presenza delle deiezioni dei cani nelle aree verdi e nelle spiagge non è nuova. Mancherebbe pure la provvisorietà del provvedimento impugnato dato che l’ordinanza pare destinata a rimanere in vigore a tempo indeterminato; 
3.- eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. 
Si rileva che l’amministrazione considera la presenza di cani nei parchi urbani rischiosa per l’incolumità delle persone (in particolare bambini e non vedenti) senza però specificare in che cosa consista detto rischio. 
Il comune intimato non si è costituito.  Con ordinanza collegiale n. 192/12 è stata accolta l’istanza incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato e fissata l’udienza di discussione del presente gravame.  Alla pubblica udienza del 3 ottobre 2013 il ricorso è stato ritenuto per la decisione. 

DIRITTO 
L’associazione ricorrente Earth -la cui finalità è quella di “ tutelare con ogni mezzo legittimo, ivi compreso il ricorso allo strumento giudiziario, la salvaguardia del patrimonio faunistico e ambientale con particolare riguardo alla biodiversità” perseguendo tali finalità, tra l’altro, attraverso “la tutela e la valorizzazione dell’ambiente, del patrimonio storico, artistico e naturale” e “la promozione del riconoscimento dei diritti soggettivi di tutti gli animali” (cfr. art. 2 dello Statuto)- ha impugnato l’ordinanza del sindaco del Comune di Oppido Lucano indicata in epigrafe nella sola parte in cui vieta ai proprietari ed accompagnatori di cani l’accesso, con i propri animali, a tutti i giardini pubblici del territorio comunale, adottata al fine di evitare che le deiezioni canine insudicino detti spazi provocando disagio e rischio per la cittadinanza (in particolare per bambini, non vedenti e anziani), sotto il profilo igienico- sanitario. 
Il ricorso è fondato e va accolto nei sensi e limiti che seguono.  Il provvedimento impugnato, nella parte in cui impone il divieto assoluto di introdurre cani, anche se custoditi, nelle aree destinate a giardini pubblici, è illegittimo per le ragioni già evidenziate in sede cautelare. 
Ed invero, l’atto adottato dal sindaco del Comune di Oppido Lucano, nella parte oggetto di gravame, risulta eccessivamente limitativo della libertà di circolazione delle persone ed è comunque posto in violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità, atteso che lo scopo perseguito dall’Ente locale di mantenere il decoro e l’igiene pubblica è già adeguatamente soddisfatto dal punto 3 della medesima ordinanza, con cui si impone agli accompagnatori o custodi di cani di rimuovere le eventuali deiezioni con apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo predisposte all’uso e di provvedere al loro smaltimento nei rifiuti indifferenziati (cfr., in termini, T.A.R. Puglia, Lecce, 28/3/13 n.732). 
Per tali motivi va annullata l’ordinanza impugnata nella sola parte in cui vieta ai proprietari ed accompagnatori di cani l’accesso, con i propri animali, a tutti i giardini pubblici del territorio comunale. 
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in euro 1.500,00 in favore dell’erario Statale, essendo stata ammessa parte ricorrente al “Gratuito patrocinio”..

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla, in parte qua, il provvedimento impugnato. 
Spese regolate come in motivazione.  Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.