Lunedì, Agosto 13, 2012
In 1° piano
Leggi tutela animali Comuni PESARO - Reg. del 1 ottobre 2007 (Reg. comunale tutela animali)

Pesaro(Approvato con delibera del C. C. n. 117 del 1.10.2007. Tratto dal sito ufficiale del comune)

Capitolo I - I PRINCIPI

Art. 1 – Profili Istituzionali
1. Il Comune di Pesaro (in seguito, per brevità, nel presente regolamento denominato “Comune”), nell’ambito dei principi e indirizzi fissati dalle leggi, riconosce alle specie animali non umane il diritto a un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche/etologiche, e promuove la cura e la tutela degli animali nel proprio territorio, quale elemento fondamentale e indispensabile dell’ambiente. 2. Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
3. Il Comune promuove azioni volte alla prevenzione e lotta al randagismo degli animali d’affezione, come definiti dall’art. 1, comma 2, della legge regionale delle Marche n. 10/1997, cioè degli animali appartenenti a specie mantenute per compagnia o diporto, senza fini produttivi o alimentari. La prevenzione del randagismo, oltre che come necessità di tutela igienico-ambientale, va anche considerata come deterrente all’abbandono e al maltrattamento degli animali, e come misura di contrasto di attività che possono definirsi delinquenziali.
4. Il Comune promuove iniziative volte ad agevolare la più ampia diffusione dei nuovi orientamenti clinico-terapeutici, quali le tecniche di Pet Therapy (terapia assistita con gli animali).
5. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali, e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente, il Comune promuove iniziative e interventi volti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
6. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Art. 2 - Valori etici e culturali
1. Il Comune, in base all’art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell’infanzia e della vecchiaia.
2. Il Comune opera affinché sia promosso, nel sistema educativo dell’intera popolazione e soprattutto in quello rivolto all’infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
3. Il Comune valorizza la tradizione e la cultura animalista della città e incoraggia le forme espressive e le iniziative che attengono al rispetto, alla difesa e alla sopravvivenza degli animali.

Art. 3 - Tutela degli animali
1. Ai sensi dell’art. 3 del DPR 31.03.1979 e in base alle leggi n. 281/1991 e n. 189/2004 e alla L.R. n. 10/1997, il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, sanziona gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono.
2. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
3. Il Comune sanziona ogni manifestazione di maltrattamento, violenza e sevizie verso tutte le specie animali.
4. il Comune provvede ad applicare le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento e dall’art. 21 della L.R. n. 10/1997.

Capitolo II - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 4 – Definizioni
1. La definizione generica di animale di cui al presente regolamento, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla legge n. 281/1991, e a tutte le specie di vertebrati e invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell’interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati e invertebrati comprese nel patrimonio indisponibile dello Stato, come specificato dall’art. 826 del codice civile e dagli artt. 1 e 2 della legge n. 157/1992.
3. Nel presente regolamento vengono, per brevità, utilizzate le seguenti denominazioni:
a) “Animale da compagnia”: (come definito dalla delibera della Giunta Regionale delle Marche n. 1172 del 10.10.2005) è ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall’uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo, come il cane per disabili, gli animali da Pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;
b) “Albo Benessere Animali”: è l’albo previsto dall’art. 9 del Regolamento Regionale n. 2/2001 al quale sono iscritte le associazioni protezionistiche, naturalistiche e di volontariato che svolgono attività dirette alla prevenzione del randagismo e al benessere degli animali;
c) “Registro Volontariato”: è la sezione “sanità ed igiene produzione animale” del registro previsto dall’art. 3 della L.R. n. 48/1995 nel quale sono iscritte le organizzazioni di volontariato;
d) “Servizio Veterinario”: è il servizio veterinario di Pesaro dell’ASUR (Azienda Sanitaria Unica Regionale);
e) “Ufficio Tutela Animali”: è l’ufficio del Comune preposto alla tutela degli animali;
f) “Proprietario”: è colui che possiede, a qualsiasi titolo, l’animale; “detentore” è colui che custodisce, anche temporaneamente, l’animale; costoro sono responsabili in solido della salute e del benessere dell’animale, e in solido ne rispondono civilmente verso terzi;
g) “Cane di quartiere”: è il cane indicato all’art. 36, identificato con apposita medaglietta e collare colorato, di proprietà del Comune e proveniente dal canile comunale o dai rifugi comunali per cani e affidato temporaneamente a ente pubblico o privato;
h) “Gatto libero”: è il gatto che vive in libertà, spesso insieme ad altri gatti;
i) “Colonia felina”: è il gruppo di gatti liberi, in numero non inferiore a 3, che frequentano abitualmente lo stesso luogo;
j) “Organi di vigilanza”: sono gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria o coloro che rivestono tali funzioni, indicati all’art. 64;
k) “Attività commerciali”: sono le attività svolte in strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia, quali i negozi di vendita di animali e i depositi, le pensioni per animali, il trasporto e vendita ambulante, le attività di toelettatura e di addestramento. Sono escluse da tale definizione le strutture veterinarie pubbliche e private;
l) “Allevamento di animali da compagnia”: per quanto riguarda cani e gatti, è la loro detenzione, anche ai fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli l’anno (come indicato dalla delibera della Giunta della Regione Marche n. 1172 del 10.10.2005). Per le altre specie di animali da compagnia, per “attività di allevamento” si intendono esclusivamente quelle esercitate a fini di lucro.

Art. 5 - Ambito di applicazione
1. Le norme del presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Pesaro.
2. Le norme previste dagli articoli 7, 8 e 9 (relativi a detenzione di animali, maltrattamento, e cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito ai commi 1 e 2 dell’art. 4.

Art. 6 - Esclusioni
1. Le norme del presente regolamento non si applicano:
a) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l’esercizio della caccia e della pesca, allevamenti zootecnici industriali e rurali;
b) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
c) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

Capitolo III – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7 – Detenzione di animali
1. Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. E’ vietato: a) lasciare vagare i cani senza il controllo del detentore; b) abbandonare animali di qualsiasi specie sul territorio comunale. Ai sensi dell’art. 10, comma 5, della L.R. n. 10/1997 sono equiparati all’abbandono, trascorsi 60 giorni dalla notifica di avvenuto ritrovamento dell’animale di affezione, il suo mancato ritiro dal canile sanitario comunale o dai rifugi comunali per cani, o la mancata rinuncia alla proprietà; l’abbandono si configura anche quando il cane viene lasciato dal detentore presso le predette strutture senza previa autorizzazione dell’Ufficio Tutela Animali;
c) catturare animali liberi o vaganti. Il divieto non si applica ai legittimi proprietari e ai Servizi Pubblici preposti dalla vigente normativa. Le associazioni iscritte nell’Albo Benessere Animali possono collaborare con tali Servizi nel rispetto di specifici Protocolli; l’eventuale cattura di cani randagi o gatti liberi deve essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario.
3. I detentori di animali dovranno farli visitare da un veterinario ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
4. I detentori di animali dovranno provvedere alla loro idonea sistemazione, accudirli e alimentarli secondo la specie, classi d’età, sesso, stato fisiologico e la razza a cui appartengono, tenendo conto dei loro bisogni fisiologici ed etologici.
5. A tutti gli animali di proprietà dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le fondamentali esigenze, relative alle proprie caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
6. I detentori di un animale devono assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell’animale stesso.
7. L’Ufficio Tutela Animali promuove, anche con l’aiuto del Servizio Veterinario, dei veterinari liberi professionisti e della Polizia Municipale, campagne di sterilizzazione per cani e gatti; promuove i relativi adempimenti di iscrizione all’anagrafe canina e all’anagrafe felina, e l’apposizione del sistema identificativo mediante microchip. Ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 281/1991 (come sostituito dall’art. 1, comma 829, della legge n. 296/2006), il Comune destina prioritariamente le risorse di cui all’art. 3, comma 6, della predetta legge, per attuare piani di controllo delle nascite, incruenti, attraverso la sterilizzazione, e provvede altresì con le predette risorse al risanamento del canile comunale e dei rifugi per cani, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge regionale.
8. Chiunque detiene più di 5 cani o gatti è sottoposto a controllo periodico da parte degli organi di vigilanza, per verificare il rispetto dell’art. 1, comma 7, del regolamento regionale n. 2/2001. Allo stesso controllo è soggetto chi adotta o cede cani o gatti in modo ricorrente.
9. Chi detiene cani di cui ai commi 7 e 8 dell’art. 27 è soggetto a controllo periodico, a campione, da parte degli organi di vigilanza, a tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione di cani. Non sono sottoposti al predetto controllo i cani delle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco.
10. Chi detiene animali che creano, durante le ore notturne, grave disturbo della pubblica quiete, ha l’obbligo di detenerli durante le suddette ore in idonei locali chiusi o all’interno dell’abitazione.

Art. 8 – Maltrattamento o malgoverno
1. E’ vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o malgoverno o comportamento lesivo nei confronti degli animali che contrasti con le vigenti disposizioni, percuoterli, sottoporli a eccessivi sforzi fisici e fatiche, esporli ai rigori climatici ingiustificati per l’impiego, la specie e l’età.
2. E’ vietato, in particolare:
a) tenere gli animali in spazi angusti, privarli dell’acqua e del cibo necessario, o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute; tenere cani e altri animali all’esterno sprovvisti di un idoneo riparo;
b) tenere animali in isolamento o in condizioni che non consentono il controllo quotidiano del loro stato di salute, o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;
c) tenere animali in terrazze o balconi per periodi di tempo e in spazi non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche; isolarli in rimesse o cantine;
d) detenere permanentemente animali in gabbia o in contenitori o scatole (ad eccezione dei casi di trasporto e di ricovero per cure, e ad eccezione di uccelli, rettili e piccoli roditori);
e) addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli, che impediscono all’animale di manifestare i comportamenti tipici della specie;
f) addestrare animali appartenenti a specie selvatiche;
g) utilizzare animali per il pubblico divertimento, in contrasto con la normativa vigente e in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali;
h) la vendita di animali colorati artificialmente; è altresì vietato colorare in qualsiasi modo gli animali (tranne come sistema di marcaggi temporanei effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti, con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali);
i) trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici, anche temporanei (gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, o la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi);
j) trasportare o detenere animali nel baule dell’autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt’uno con l’abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti areatori;
k) lasciare gli animali, per lunghi periodo di tempo, dentro gli autoveicoli in sosta, anche se all’ombra e con i finestrini aperti, o comunque in maniera tale da provocare la loro sofferenza o irrequietezza;
l) lasciare animali chiusi in qualsiasi carrello in sosta o altro mezzo di contenzione;
m) condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento, siano essi a trazione meccanica, animale, a mano o funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali, o analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo;
n) impedire agli animali l’alternanza naturale del giorno e della notte (salvo parere scritto e motivato di un veterinario, il quale dovrà stabilire le date d’inizio e fine del trattamento);
o) mantenere o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e la possibilità di rigirarsi su se stessi o coricarsi adeguatamente (salvo parere scritto e motivato di un veterinario, il quale dovrà stabilire le date d’inizio e fine del trattamento);
p) stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete (tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione piena per almeno il 50% della superficie o laddove la pavimentazione venga comunque ritenuta, dal Servizio Veterinario, soddisfacente per assicurare il benessere degli animali);
q) mettere gatti alla catena o portarli al guinzaglio al collo, lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore (salvo motivata disposizione scritta del veterinario che ha l’obbligo di indicare le date d’inizio e fine del trattamento);
r) mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell’uomo (questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere uno per soggetto; è fatto obbligo ai detentori di animali esotici o selvatici, detenuti in cattività, di riprodurre per quanto possibile le ottimali condizioni climatiche, fisiche e ambientali dei luoghi ove queste specie si trovano in natura, per evitare stress psico-fisico; questi animali non possono essere condotti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, salvo quanto previsto dall’art. 15);
s) impedire ai condomini di tenere animali domestici nella propria abitazione (se non per motivi di tutela degli stessi animali e salvo quanto previsto dal Regolamento comunale d’Igiene; l’accesso degli animali domestici all’ascensore condominiale deve essere disciplinato dal Regolamento di condominio);
t) l’allevamento di animali al fine di ottenere pellicce;
u) la vendita, la detenzione e l’uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi o irritanti, per costringere l’animale all’obbedienza o per impedire l’abbaiare naturale;
v) tagliare o modificare code e orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti o sottoporli a onisectomia (resezione dell’unghia), operare la devocalizzazione;
w) qualsiasi intervento chirurgico sugli animali a fini esclusivamente estetici;
x) l’uso, la detenzione e la vendita di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi e uccelli;
y) l’uso di macchine per il lavaggio o l’asciugatura di animali, che non consentano all’animale una respirazione esterna alle macchine stesse.
3. E’ vietato inoltre utilizzare, per le sperimentazioni, cani randagi e gatti liberi.

Art. 9 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona
1. E’ vietato molestare, catturare, detenere e commerciare, nel territorio comunale, le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l’esercizio della protezione della fauna selvatica e della pesca, e quanto stabilito dalle normative sanitarie.
2. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di anfibi e rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve, e i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie, e qualsiasi prelievo operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato in anticipo all’Ufficio Tutela Animali.
3. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d’acqua, con presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, dovrà essere previamente comunicata all’Ufficio Tutela Animali, per eventuali controlli al fine di impedire danni agli animali.

Art. 10 - Abbandono
1. Come prescritto all’art. 7, comma 2, lettera b), è vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, appartenenti alla fauna sia autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E’ fatta salva la possibilità di liberare, in ambienti adatti, individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 11 - Avvelenamento
1. Su tutto il territorio comunale, ad eccezione delle abitazioni private, è proibito a chiunque detenere, spargere, depositare, liberarsi o disfarsi, in qualsiasi modo, di esche avvelenate o di altro materiale contenente veleni o altre sostanze tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali (escluse le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non nuocere in alcun modo altre specie animali).
2. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, lo segnala, oltre che ai soggetti previsti dalla legge, all’Ufficio Tutela Animali indicando, ove possibile, specie e numero degli animali, la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l’utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. I veterinari, privati o appartenenti al Servizio Veterinario, segnalano all’Ufficio Tutela Animali tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengono a conoscenza. La segnalazione dovrà indicare possibilmente il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
4. L’Ufficio Tutela Animali proporrà tempi e modalità di sospensione delle attività svolte nell’area di avvelenamento e solleciterà la bonifica del terreno o luogo interessato dall’avvelenamento.
5. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell’ambiente, potrà emanare ordinanze contingibili e urgenti per limitare l’attività venatoria o altre attività ad essa collegate.

Art. 12 - Barriere anti-attraversamento animali, rallentatori di traffico, sottopassaggi e cartellonistica, cantieri
1. A tutela dell’incolumità pubblica e per garantire la tutela degli animali, nei punti delle sedi stradali di nuova costruzione o oggetto di rifacimento, dove si rilevi un frequente attraversamento di animali, il proprietario della strada predispone barriere fisse o mobili anti-attraversamento stradale, per impedire l’accesso degli stessi sulla carreggiata, e apposita cartellonistica.
2. Deve essere apposto un adeguato numero di sagome anticollisione sui pannelli fonoassorbenti e sulle vetrate che possono mettere a repentaglio la sicurezza degli uccelli.
3. I soggetti pubblici o privati che intendono eseguire opere edili, di carattere pubblico o privato, i cui interventi ricadano in zone e aree interessate dalla presenza anche temporanea di animali domestici o selvatici, devono prevedere, in fase di progettazione, un’idonea collocazione temporanea o permanente per gli animali domestici e forme di tutela diretta per gli animali selvatici, dandone comunicazione all’Ufficio Tutela Animali almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. A tal fine, l’Ufficio Tutela Animali potrà far modificare le indicazioni e collaborerà con le associazioni di volontariato per l’individuazione del sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse. Tale collocazione, di norma, deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita alle associazioni iscritte all’Albo Benessere Animali la possibilità di continuare ad alimentare gli animali, con le modalità più opportune. Al termine dei lavori gli animali dovranno essere reimmessi, se possibile, sul loro territorio di origine, o in siti immediatamente adiacenti a quello di provenienza e comunque assicurando agli animali un adeguato rispetto del benessere.
4. Ai fini dello sviluppo di una maggiore e migliore conoscenza, e del rispetto delle esigenze biologiche, la presenza anche temporanea di animali in aree pubbliche come giardini, ville storiche e parchi, viene segnalata dal Comune con apposita cartellonistica indicando comportamenti umani da favorire ed eventuali divieti in vigore.

Art. 13 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico
1. E’ consentito l’accesso degli animali domestici su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio comunale, con le modalità e con i limiti di cui al presente articolo.
2. Per i cani, sui mezzi di trasporto è obbligatorio l’uso del guinzaglio e della museruola, e per i gatti è obbligatorio il trasportino. 3. Il detentore che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico, dovrà posizionarsi in prossimità del conducente e aver cura che gli animali non sporchino o creino disturbo o danno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali affetti da malattie zoonosiche (zecche, micosi, pulci) né animali appartenenti a specie selvatiche, ad eccezione di quelli oggetto di primo soccorso; gli animali dovranno essere comunque messi in condizioni di non nuocere.
5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà (tramite comunicazione telefonica, se prenotati) di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono sempre ammessi al trasporto, con le modalità di cui al comma 2.
6. Temporanee deroghe a quanto previsto dal presente articolo sull’obbligo della museruola, possono essere concesse per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli organi di vigilanza. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

Art. 14 - Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio
1. E’ vietato offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento.
2. Le norme di cui al comma precedente non si applicano alle associazioni scritte all’Albo Benessere Animali, nell’ambito delle iniziative a scopo di adozione preventivamente comunicate all’Ufficio Tutela Animali.

Art. 15 - Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l’utilizzo di animali
1. E’ vietata qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con scopo di lucro, che contempli, in maniera totale o parziale, l’utilizzo di animali, appartenenti sia a specie domestiche che selvatiche: pertanto, per lo svolgimento di mostre di animali, concorsi, manifestazioni itineranti, spettacoli in strada, riprese di cinema, tv, pubblicità, deve essere richiesta l’autorizzazione del Comune specificando modalità, tempi, condizioni di impiego e provenienza degli animali; per quanto riguarda le esposizioni si applica l’art. 17. Le gare ippiche possono essere svolte in luoghi autorizzati, purché non ledano la dignità degli animali in esse impiegati.
2. Per quanto concerne gli animali di cui al comma 1, è consentito l’attendamento esclusivamente ai circhi nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e dei requisiti prescritti dalla Commissione CITES (Convenzione sul commercio internazionale delle specie in pericolo), istituita presso il Ministero dell’Ambiente, con sua delibera del 10 maggio 2000 (“Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti”), emessa in ottemperanza alla legge n. 426/1998. Non saranno concessi permessi in assenza di autodichiarazioni, soggette a controllo (da parte degli organi di vigilanza) sul rispetto dei predetti requisiti e criteri. In particolare devono essere osservati i seguenti 15 criteri CITES:
a) criterio 1: ogni circo e mostra viaggiante deve essere identificabile attraverso un nome univoco e insostituibile; i criteri di cui a seguire si rivolgono a qualsiasi struttura del genere che entri o comunque operi nel territorio ovvero a qualsiasi attività che preveda l’impiego di animali per lo spettacolo;
b) criterio 2: in ogni struttura devono essere identificati il rappresentante legale ed il gestore/gestori e le attività che vi si svolgono;
c) criterio 3: in ciascuna struttura e in ciascun luogo di spettacolo o mostra devono essere opportunamente indicate le specie e il numero degli esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;
d) criterio 4: ogni struttura deve mantenere un rapporto costante con un consulente e/o dipendente veterinario. Tale figura professionale avrà cura di:
- predisporre e attuare un programma di monitoraggio sanitario e un piano di medicina preventiva;
- mantenere una cartella clinica aggiornata di ogni esemplare ospitato;
- valutare e documentare: le caratteristiche degli alloggi e delle gabbie degli animali, dei mezzi di trasporto, le tecniche di cattura e manipolazione dei diversi esemplari; le diverse necessità nutrizionali degli animali ospitati;
e) criterio 5: ogni struttura deve disporre, ed esibire, a richiesta dell’Autorità competente, l’elenco dettagliato del personale dipendente e consulente; per ciascuna di tali figure dovranno altresì essere disponibili le relative qualifiche professionali e gli eventuali corsi tecnico-professionali frequentati;
f) criterio 6: per l’attività svolta dai circhi e dalle mostre viaggianti non è ritenuta possibile l’acquisizione di animali prelevati direttamente in natura per essere utilizzati negli spettacoli. Infatti, tale pratica di prelievo, per scopi ludici e/ di spettacolo, contrasta decisamente con il benessere psicofisico degli animali. In ogni modo non potranno essere ospitate specie che siano difficilmente adattabili alla vita del circo; per gli esemplari ad oggi ospitati dovranno essere garantiti i requisiti minimi di cui all’appendice A della CITES;
g) criterio 7: il reperimento di nuovi esemplari, da parte delle strutture cui è consentito il mantenimento, deve essere ottenuto tramite scambi e/o acquisizioni di animali riprodotti in cattività;
h) criterio 8: le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere un registro di carico e scarico di tutti gli esemplari che devono essere individualmente riconoscibili; nel registro devono essere indicati i dati relativi all’acquisizione o cessione degli esemplari, le eventuali nascite e i decessi, le informazioni relative alla pertinente documentazione CITES e ogni altra documentazione necessaria in conseguenza delle normative vigenti. Tale registro dovrà essere sempre disponibile presso la direzione delle suddette strutture e a disposizione degli organi di controllo e vigilanza;
i) criterio 9: ogni esemplare ospitato dovrà essere identificabile attraverso idonea marcatura permanente, così come indicato dalla Commissione Scientifica CITES; inoltre, qualora ritenuto opportuno dalle Autorità competenti, il responsabile del circo metterà a disposizione idonei campioni per la promozione della banca del DNA di esemplari di specie di cui agli allegati del Regolamento n. 338/97CE e successive modificazioni;
j) criterio 10: ogni struttura dovrà predisporre un piano alimentare per le specie ospitate, che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse. Le diete predisposte dovranno tenere conto del sesso, dell’età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari. Gli alimenti dovranno essere conservati in luoghi idonei allo scopo e preparati in appositi locali in cui si osservino le necessarie condizioni igieniche;
k) criterio 11: gli animali dovranno essere mantenuti in strutture, sia fisse che mobili, che permettano agli stessi di potersi liberamente sottrarre alla vista del pubblico. Inoltre, gli animali dovranno avere a disposizione sia strutture di ricovero per ripararsi da condizioni climatiche avverse, sia idonei arricchimenti ambientali atti ad evitare comportamenti stereotipati. Le relative strutture di mantenimento dovranno essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati;
l) criterio 12: ogni struttura deve disporre sia di un corretto e adeguato piano di pulizia e disinfezione dei locali adibiti al mantenimento degli animali, sia di un’area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitino di cure veterinarie;
m) criterio 13: i metodi di trasporto devono rispettare le normative internazionali e nazionali vigenti in materia, al fine di garantire sempre il benessere e la salute degli esemplari ospitati. In nessun caso esemplari di specie diverse potranno essere trasportati o mantenuti in strutture attigue, con particolare riguardo alle differenze di età e gerarchie sociali, e soprattutto se le relative specie sono in rapporto preda-predatore;
n) criterio 14: le strutture devono disporre di un piano di emergenza da attuare in caso di possibile fuga degli esemplari ospitati;
o) criterio 15: gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata l’idoneità.
3. E’ vietato l’impiego di animali, di qualsiasi specie, come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi.
4. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell’attività e quindi quella definitiva, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 16 - Divieto di accattonaggio con animali
1. Al fine di tutelare la salute e il benessere degli animali, è vietato esibire o utilizzare cuccioli di animali per la pratica dell’accattonaggio. E’ altresì vietato utilizzare animali, di qualsiasi specie ed età, tenuti in modo tale da suscitare l’altrui pietà, per la pratica dell’accattonaggio.
2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente regolamento, in caso di reiterazione (cioè al secondo verbale di accertamento) della violazione della disposizione di cui al comma 1, gli animali sono sottoposti a sequestro cautelare a cura degli organi di vigilanza (ai sensi dell’art. 13 della legge n. 689/1981); in particolare per i cani si segue la seguente procedura:
a) i predetti cani sono sequestrati dagli organi di vigilanza e trasferiti al canile comunale, ove vengono sottoposti all’osservazione sanitaria, registrazione segnaletica, identificazione con microchip e agli opportuni interventi di profilassi veterinaria, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del regolamento regionale n. 2/2001; il verbale di sequestro viene convalidato con ordinanza dirigenziale dell’Ufficio Tutela Animali;
b) dopo la procedura di cui alla lettera a), il cane viene restituito al legittimo proprietario; qualora il cane non sia iscritto all’anagrafe canina e non sia possibile iscriverlo per mancanza di fissa dimora di chi lo deteneva, verrà individuato un ente o associazione per l’affidamento temporaneo del cane, al fine di favorire la possibilità di contatti dell’animale con chi lo deteneva ed evitare sofferenze dovute alla privazione del legame affettivo.

Art. 17 – Esposizione di animali
1. Le manifestazioni pubbliche che coinvolgono animali (tranne quelle promosse in collaborazione con il Comune per la lotta al randagismo) sono soggette ad autorizzazione da parte dell’Ufficio Tutela Animali e soggette alla vigilanza da parte del Servizio Veterinario in relazione al benessere degli animali che si prevede di utilizzare e per i quali gli organizzatori faranno richiesta almeno 30 giorni prima dell’evento, specificando il nominativo del veterinario responsabile dell’assistenza zooiatrica presente per tutta la durata della manifestazione, e tenendo l’elenco con l’origine e il nome dei proprietari di tutti gli animali. Come indicato dalla delibera della Giunta della Regione Marche n. 1172 del 10.10.2005 è vietata la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti di età inferiore a 4 mesi; gli animali di età superiore a 4 mesi possono partecipare alle succitate manifestazioni a condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie individuate dal Servizio Veterinario.
2. E’ vietato esibire o utilizzare animali con lo scopo di sollecitare offerte e donazioni a qualsiasi titolo, fatto salvo quanto segue:
a) chiunque intenda promuovere un’esposizione o una manifestazione con animali sul territorio comunale, deve richiedere l’autorizzazione all’Ufficio Tutela Animali con almeno 30 giorni di anticipo, e sono soggette alla vigilanza del Servizio Veterinario. L’autorizzazione viene rilasciata previo parere del Servizio Veterinario;
b) per i raduni di cani accompagnati dai loro possessori, organizzati in luoghi aperti, non occorre autorizzazione, ma deve esserne data comunicazione all’Ufficio Tutela Animali e al Servizio Veterinario almeno 15 giorni prima.

Art. 18 – Cessione: divieti
1. Gli animali da affezione non possono essere dati in adozione, neanche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali. L’assenza di tali condanne e pene deve essere autocertificata e tenuta agli atti del cedente.
2. Non possono essere effettuate vendite e cessioni, ad alcun titolo, di cani e gatti, a minori di anni 18.
3. Ai sensi dell’art. 5 dell’ordinanza del Ministero della Salute del 12.12.2006 (“Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione di cani”) è vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui ai commi 7 e 8 dell’art. 27:
a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli articoli 727, 455-ter, 544-quater e 544-quinquies del codice penale e per quelli previsti dall’art. 2 della legge n. 189/2004;
e) ai minori di anni 18 e agli interdetti o inabilitati per infermità.

Art. 19 – Smarrimento – Rinvenimento
1. In caso di smarrimento di un animale per il quale è prevista un’anagrafe, il detentore ne deve fare tempestiva denuncia al Servizio Veterinario con il mezzo di comunicazione più rapido (cui seguirà entro 3 giorni comunicazione scritta).
2. Chiunque rinvenga animali da affezione feriti o in condizioni di pericolo è tenuto a comunicarlo al Servizio Veterinario o alla Polizia Municipale.
3. Per quanto riguarda gli animali selvatici, la comunicazione di cui al comma 2 va effettuata ai Centri di Recupero autorizzati dalla Provincia.
4. In caso di rinvenimento di un animale ferito di cui sia sconosciuta la proprietà o in condizioni di pericolo, il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell’animale stesso. Il primo soccorso dovrà essere svolto, in base alle competenze come da commi precedenti, solo dal Servizio Veterinario, da veterinari privati, da guardie zoofile o volontari qualificati delle associazioni iscritte all’Albo Benessere Animali, che possono utilizzare anche mezzi o strutture proprie al fine di garantire il buon esito dell’intervento.

Art. 20 - Fuga, cattura, uccisione di animali
1. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario e alle Forze dell’Ordine. Qualora l’animale non possa essere catturato con i normali metodi di contenimento, il Servizio Veterinario può richiedere l’intervento di veterinari specificatamente autorizzati alla detenzione e all’utilizzo di strumenti di narcosi a distanza. Solo quando è minacciata gravemente la pubblica incolumità e si debba procedere all’abbattimento dell’animale, tale decisione dovrà essere presa, ove le esigenze di sicurezza lo permettano, consultando il Servizio Veterinario.
2. La soppressione degli animali è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili o di comprovata pericolosità (e quando possibile dopo aver accertato l’indisponibilità delle associazioni di cui all’art. 26 ad adottarli), con attestazione del veterinario che la effettua, con metodi eutanasici e trasmettendo al Servizio Veterinario il certificato di morte che specifica le cause che hanno portato alla decisione.
3. Il proprietario o il detentore di un cane di cui ai commi 7 e 8 dell’art. 27, che non è in grado di mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni dell’ordinanza del Ministero della Salute del 12.12.2006 (“Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione di cani”), deve interessare il Servizio Veterinario al fine di ricercare con l’Ufficio Tutela Animali idonee soluzioni di gestione dell’animale stesso, come indicato nell’art. 34 del presente regolamento.

Art. 21 – Pet Therapy
1. Come indicato all’art. 1, comma 4, il Comune promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza delle persone con l’impiego di animali, in conformità a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 340 del 27.03.2006; promuove quindi iniziative volte ad agevolare la più ampia diffusione dei nuovi orientamenti clinico-terapeutici, quali le tecniche di Pet Therapy, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati sensibili.
2. A condurre le attività di cui al comma 1 dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio riconosciuto, inerente allo scopo.
3. La cura e la salute delle persone nelle attività di cui al comma 1 non potrà essere conseguita a danno della salute e dell’integrità degli animali.
4. Quanti vogliano avviare o gestiscono attività di Pet Therapy dovranno presentare comunicazione all’Ufficio Tutela Animali.
5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di Attività e Terapie Assistite con Animali (in seguito, per brevità, nel presente regolamento denominati “programmi ATA”) è vietato utilizzare cuccioli, animali selvatici o esotici.
6. Tutti gli animali impiegati nei programmi ATA devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l’attitudine a partecipare a tali programmi. Le prestazioni non devono comportare, per l’animale, fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti (o che ne ritardino o pregiudichino l’adozione), ovvero sfruttamento.
7. Gli animali impiegati in programmi ATA sono sottoposti, da parte del veterinario in collaborazione con l’addestratore, a controlli periodici, relativi alla permanenza delle condizioni di salute e, in generale, di benessere, richieste ai fini del loro impiego.
8. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi ATA. Al termine della carriera, agli animali utilizzati nei programmi ATA viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni e privati, escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione (per quelli appartenenti a specie utilizzabili a fini alimentari).
9. Gli animali impiegati in programmi ATA devono provenire da canili e rifugi pubblici, o privati gestiti da Onlus (organizzazioni non a scopo di lucro), o da allevamenti per fini alimentari o da maneggi, oppure essere di proprietà delle persone di cui al comma 2.

Art. 22 - Allevamento e vendita
1. L’apertura di attività economiche riguardanti gli animali da compagnia e l’attivazione degli impianti gestiti da privati per l’allevamento, l’addestramento, il commercio o la custodia di animali, devono essere autorizzati dal Comune previo parere del Servizio Veterinario, al fine di assicurare condizioni di benessere agli animali, fatti salvi i divieti sanciti dalle norme CITES per il commercio e l’allevamento di animali esotici. La richiesta di autorizzazione deve indicare la tipologia dell’attività svolta, le specie che possono essere ospitate nella struttura, nonché il nome della persona responsabile dell’assistenza agli animali, in possesso di esperienza e di una qualificata formazione professionale sul benessere animale. L’autorizzazione è rilasciata dopo che il Servizio Veterinario ha accertato (come indicato dalla delibera della Giunta della Regione Marche n. 1172 del 10.10.2005):
a) che i locali e le attrezzature utilizzate sono conformi ai requisiti della normativa vigente;
b) quale specie di animali da compagnia si intende commerciare, addestrare, allevare o custodire;
c) il possesso, da parte della persona o persone responsabili dell’assistenza agli animali, delle cognizioni necessarie all’esercizio dell’attività;
d) che il titolare dell’attività (ad esclusione dell’attività di toelettatura per cani, gatti e furetti) sia dotato del registro di carico e scarico (previsto dall’art. 8 del regolamento regionale n. 2/2001) dei singoli animali da compagnia, che dovrà tenere regolarmente e costantemente aggiornato.
2. E’ vietata, agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali da compagnia, l’esposizione di animali dalle vetrine o all’esterno del punto vendita. Gli animali detenuti all’interno dell’esercizio commerciale per il tempo ritenuto necessario, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente, a seconda della specie, di acqua e cibo in quantità adeguata. Per motivi igienico-sanitari, nell’esercizio commerciale non possono essere detenuti animali non in vendita.
3. Non sono consentite le attività commerciali ambulanti e occasionali, inerenti la vendita diretta o indiretta di animali.
4. La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente regolamento, al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento.
5. Gli esercizi commerciali di cui al comma 4 devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie dei volatili e degli acquari, e quelle inerenti la detenzione degli animali stessi, fissate dal presente regolamento.
6. Con ordinanza dirigenziale dell’Ufficio Tutela Animali, sentito il Servizio Veterinario, potranno essere dettate ulteriori specifiche disposizioni relative alle caratteristiche e dimensioni di gabbie, teche e recinti nei quali vengono custoditi ed esposti gli animali negli esercizi commerciali.
7. Copia conforme dei registri di carico e scarico degli animali previsti dalle normative nazionali e locali per le attività commerciali, nonché una dichiarazione sulla sorte degli animali invenduti, dovranno essere tenuti dagli esercenti ed esibiti a richiesta degli organi di vigilanza.
8. La vendita di cani e gatti può avvenire solo dopo i due mesi di vita, previo rilascio all’acquirente, o al nuovo proprietario, di un certificato veterinario di buona salute e informazioni scritte sugli obblighi di legge e di regolamento.
9. E’ vietata qualsiasi operazione di selezione o incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l’aggressività.

Art. 23 - Macellazione
1. La macellazione di suini, ovi-caprini, volatili e conigli per uso privato familiare può essere consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti, previa autorizzazione del Comune ai sensi dell’articolo 13 del Regio Decreto n. 3298/1928, sentito il parere del Servizio Veterinario. L’autorizzazione sarà rilasciata a condizione che sia previsto e utilizzato apposito sistema di stordimento dell’animale ai sensi del D.Lgs n. 333/1998.
2. La macellazione a domicilio dei bovini per uso privato familiare è vietata ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 24 - Inumazione
1. Oltre all’incenerimento (negli appositi impianti autorizzati) di animali deceduti, è consentito il sotterramento, in terreni privati idonei o allo scopo adibiti, di animali da compagnia deceduti, solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive e infestive trasmissibili agli umani e agli animali, ai sensi del Regolamento CE n. 1774/2002.
2. Il Comune può concedere in comodato, ad associazioni iscritte all’Albo Benessere Animali, appositi terreni recintati, finalizzati a diventare cimiteri per animali da affezione. Il contratto di comodato stabilisce gli orari di apertura al pubblico e contiene il progetto grafico della dislocazione generale sul terreno, da tenere aggiornato. Il responsabile del cimitero compila e detiene un registro contenente i seguenti dati: identificazione dell’animale e del suo proprietario, date di ingresso e di inumazione dell’animale, con relativa attestazione di esclusione di qualsiasi pericolo di malattie infettive e infestive trasmissibili agli umani e agli animali, come indicato al comma 1. Nel registro sono annotate le attività inerenti all’utilizzo del terreno.

Art. 25 - Destinazione di cibo per animali
1. Le associazioni iscritte all’Albo Benessere Animali possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private, e ad esercizi commerciali, per il prelievo dei residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, e di generi alimentari non consumati, da destinare all’alimentazione degli animali ospitati nelle loro strutture e nelle colonie feline censite (di cui all’art. 44).

Art. 26 - Associazioni
1. Le associazioni iscritte all’Albo Benessere Animali, nonché gli Enti il cui statuto preveda precipui compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:
a) possono gestire, in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
b) collaborano (mediante segnalazioni scritte) alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale e all’applicazione del presente regolamento.

Capitolo IV - CANI

Art. 27 – Identificazione, attività motoria e rapporti sociali
1. Il proprietario del cane è tenuto ad iscriverlo all'anagrafe canina istituita presso il Servizio Veterinario, entro trenta giorni dalla nascita o dall'acquisizione del possesso, e comunque a far applicare un microchip identificativo entro il terzo mese di vita.
2. Ai sensi e in applicazione dell’art. 8, comma 8, della L.R. n. 10/1997 (come modificata dalla L.R. n. 26/2000), i veterinari sono tenuti, nell'esercizio della loro attività professionale, a segnalare tempestivamente al Servizio Veterinario, anche tramite posta elettronica o fax, i casi di rifiuto del detentore a far apporre al cane (che abbia più di 3 mesi di vita) il codice di identificazione mediante microchip; la segnalazione ha il fine di consentire, oltre alla sanzione amministrativa, l’emanazione dell’ordinanza dirigenziale dell’Ufficio Tutela Animali per la microcippatura a spese del detentore.
3. In applicazione della norma regionale richiamata al comma 2, le ricette mediche rilasciate dai veterinari per l’acquisto di farmaci per cani devono riportare il numero di microchip identificativo, o l’indicazione che il cane ha meno di 3 mesi di vita.
4. Chi detiene un cane dovrà provvedere a consentirgli l’opportuna attività motoria. Il Comune si impegna a individuare e predisporre aree attrezzate in ogni quartiere. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all’aperto, devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno sei volte superiore a quella minima richiesta dall’art. 38, comma 1, lettera b).
5. Ove siano custoditi uno o più cani in abitazioni con giardino, il proprietario deve segnalarne la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà, in prossimità dell’ingresso. Il giardino, o comunque il terreno di pertinenza della proprietà accessibile al cane (se non detenuto a catena), deve essere delimitato con una rete metallica o con una cancellata avente un’altezza (dal fondo di calpestio) pari almeno al doppio dell’altezza del cane; la rete, o la cancellata, deve avere le caratteristiche citate, per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile e avere una consistenza e una trama tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell’animale.
6. Il proprietario è altresì responsabile della riproduzione dell’animale.
7. Si definisce “cane con aggressività non controllata” il cane che, non provocato, lede o minaccia di ledere l’integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell’animale. Come stabilito dall’ordinanza del Ministero della Salute del 12.12.2006 (“Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione di cani”) sono a rischio di aggressività i cani appartenenti alle seguenti razze o incroci di razze:
a) American Bulldog; b) Cane da pastore di Charplanina; c) Cane da pastore dell’Anatolia; d) Cane da pastore dell’Asia centrale; e) Cane da pastore del Caucaso; f) Cane da Serra da Estreilla; g) Dogo Argentino; h) Fila brazileiro; i) Perro da canapo majoero; j) Perro da presa canario; k) Perro da presa Mallorquin; l) Pit bull; m) Pit bull mastiff; n) Pit bull terrier; o) Rafaeiro do alentejo; p) Rottweiler; q) Tosa inu.
8. L’elenco di cui al comma 7 può essere integrato con ordinanza dirigenziale dell’Ufficio Tutela Animali, su richiesta del Servizio Veterinario che tiene altresì aggiornato un archivio di cani morsicatori e di “cani con aggressività non controllata” rilevati, al fine di predisporre i necessari interventi di controllo di cui all’art. 7, comma 9, per la tutela dell’incolumità pubblica. Con ordinanza dirigenziale dell’Ufficio Tutela Animali, su parere del Servizio Veterinario, vengono inoltre stabiliti i criteri per la classificazione del rischio da cani di proprietà “con aggressività non controllata”, i relativi parametri per la rilevazione, i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature, le prescrizioni e misure atte a controllare o limitare il rischio di morsicature.
9. Chiunque possegga o detenga cani di cui ai commi 7 e 8 ha l’obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi, al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone, e deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane. 10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 non si applicano ai cani in dotazione alle Forze Amate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco.

Art. 28 - Detenzione a catena
1. E’ vietato detenere cani legati, o sempre a catena. E’ permesso detenere cani a una catena lunga almeno 5 metri e scorrente su un cavo aereo (della lunghezza di almeno metri 5) teso a metri 2 di altezza dal terreno; la catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità; dovrà essere inoltre garantita la possibilità per il cane di potersi sdraiare e di raggiungere la cuccia e i contenitori con l’acqua e il cibo. La catena deve avere una robustezza e una misura adeguata, oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell’animale. In ogni caso, il cane alla catena non può raggiungere, in autonomia, un’area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.

Art. 29 - Guinzaglio e museruola
1. Ai sensi e in applicazione dell’art. 302 del Regolamento comunale d’igiene, i cani di proprietà, circolanti nelle vie e in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici in condominio, sono condotti con guinzaglio, estensibile o non estensibile, oppure con museruola. I cani di cui ai commi 7 e 8 dell’art. 27 sono condotti con entrambi i dispositivi.
2. Nelle aree appositamente dedicate e attrezzate, i cani possono essere condotti (esclusi quelli di cui ai commi 7 e 8 dell’art. 27) senza guinzaglio e senza museruola, sotto la responsabilità del proprietario, nel rispetto delle prescrizioni indicate nell’apposita segnaletica.
3. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola anche entro i limiti dei luoghi privati, purché non aperti al pubblico e purché opportunamente recintati, in modo da non consentirne l’uscita sul luogo pubblico, come indicato all’art. 27, comma 5. All’interno della proprietà privata, indipendentemente dalla dimensione della stessa, se questa non è adeguatamente delimitata, il cane non può essere tenuto senza guinzaglio, ovvero senza catena, ad eccezione degli animali utilizzati nell’esercizio venatorio, nella ricerca dei tartufi e di quelli accompagnati; in ogni caso l’accompagnatore deve poter controllarne, in qualunque momento, i movimenti.
4. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola, quando sono utilizzati:
a) dalle Forze dell’ordine e dalle Forze Armate; b) per il salvataggio in acqua; c) per il salvataggio in emergenza per calamità naturali; d) per partecipare a programmi di Pet Therapy; e) per la pastorizia (ma solo quando sono utilizzati per lo scopo); f) per la caccia (ma solo quando sono utilizzati per lo scopo): i cani devono
essere tenuti al guinzaglio, o con museruola, nei momenti di trasferimento in cui non vengono utilizzati per la caccia, o se vicini (entro 100 metri) a gattili sanitari o rifugi per gatti, che sono adibiti a posti di lavoro da parte dei gestori (e quindi esclusi dalla caccia nel raggio di 100 metri, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lettera e, della L.R. n. 7/1995); nel caso di non ottemperanza, oltre alla sanzione amministrativa, il cane viene immediatamente sottoposto a sequestro cautelativo dagli organi di vigilanza (ai sensi dell’art. 13 della legge n. 689/1981); il verbale di sequestro è convalidato con ordinanza dirigenziale dell’Ufficio Tutela Animali.
5. Temporanee deroghe all’obbligo della museruola previsto dal presente regolamento possono essere concesse per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli organi di vigilanza. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario che adotterà gli accorgimenti necessari.

Art. 30 - Accesso ai giardini, parchi e aree pubbliche
1. Ai cani muniti di guinzaglio, estensibile o non estensibile, oppure muniti di museruola, accompagnati dal proprietario, è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi, ad eccezione di quelli dove sia espressamente vietato mediante apposita segnaletica; per i cani di cui ai commi 7 e 8 dell’art. 27 sono necessari entrambi i dispositivi.
2. Ai cani muniti di guinzaglio, estensibile o non estensibile, e muniti di museruola, accompagnati dal proprietario, è consentito l’accesso in tutti i cimiteri.

Art. 31 - Aree e percorsi destinati ai cani
1. Nell’ambito di giardini, parchi e altre aree a verde di uso pubblico, e negli arenili (e relativi specchi d’acqua prospicienti), sono individuati (ove possibile e consentito dalle norme) spazi destinati ai cani, mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e senza museruola, sotto la responsabilità e il controllo dei proprietari, purché non vengano danneggiati gli arredi presenti e purché vengano osservate le prescrizioni indicate nell’apposita segnaletica. I cani di cui ai commi 7 e 8 dell’art. 27 devono essere tenuti a guinzaglio e con museruola.

Art. 32 - Accesso negli esercizi pubblici
1. Negli esercizi pubblici situati nel territorio comunale, compresi alberghi,
strutture ricettive, bar e ristoranti, hanno accesso, nei modi indicati dal comma 2, gli animali non affetti da malattie e accompagnati dal proprietario, solo se tale accesso è consentito dal gestore con apposito cartello ben visibile all’ingresso (contenente gli estremi del nulla-osta dell’Ufficio Tutela Animali rilasciato previo parere del Servizio Veterinario).
2. I proprietari che conducono i cani negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

Art. 33 - Raccolta deiezioni
1. I cani, per i bisogni fisiologici, devono essere condotti negli spazi di terra in prossimità di alberi e in prossimità degli scolatoi a margine dei marciapiedi.
2. Ai sensi e in applicazione dell’art. 302-bis del Regolamento comunale d’igiene, in ogni caso i proprietari sono tenuti alla raccolta delle feci emesse dai loro cani; a tal fine gli accompagnatori dei cani devono essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all’asportazione delle deiezioni. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani-guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati a raccogliere le feci.
3. Non è ammesso lasciar defecare i cani nel raggio di metri cinquanta dalle aree attrezzate per il gioco dei bambini.

Art. 34 – Rinuncia alla proprietà del cane
1. I proprietari di cani, residenti nel Comune di Pesaro, che per motivate e comprovate esigenze non siano più in grado di detenere e accudire i propri animali possono fare richiesta di cessione al Comune. Se le motivazioni saranno considerate valide dall’Ufficio Tutela Animali e non in contrasto con la normativa vigente, il cane potrà essere ricoverato presso il rifugio comunale.
2. Il mantenimento del cane fino ad avvenuto affido temporaneo o adozione sarà posto a carico del proprietario (salvo i casi di comprovata indigenza del proprietario residente nel Comune di Pesaro, accertata dai Servizi Sociali del Comune) in base alle tariffe di cui al comma 4 dell’art. 39: il proprietario, prima di introdurre il cane al canile deve versare apposita cauzione per un importo pari alla predetta tariffa per la durata di un anno. Per le prestazioni sanitarie, il proprietario è tenuto a pagare al Servizio Veterinario la relativa tariffa regionale.

Art. 35 - Adozioni di animali del canile
1. Gli affidi temporanei e le adozioni di animali del canile sanitario comunale e dei rifugi comunali per cani possono essere effettuati esclusivamente presso gli stessi e con le modalità indicate nel Disciplinare di cui agli artt. 40 e 41.
2. I cani adottabili vengono identificati dal gestore delle strutture di cui al comma 1.
3. E’ possibile adottare a distanza un animale delle predette strutture, previo pagamento della tariffa di cui al comma 4 dell’art. 39 per la durata di un mese; è dovuto poi il pagamento della tariffa mensile per tutto il periodo in cui si intende mantenere tale impegno. All’adottante a distanza è consegnato dal gestore un attestato con la foto dell’animale e la sua storia di vita, e con l’attestazione di essere diventato suo “tutore” per il periodo prescelto.

Art. 36 – Cane di quartiere
1. Al cane, se di indole mansueta, e se socievole e docile, non si può negare il diritto di essere libero. Per tale animale, definito “cane di quartiere” dalla Circolare del Ministro della Sanità n. 5 del 14 maggio 2001, si applicano le disposizioni del presente articolo.
2. Per prevenire il sovraffollamento del canile sanitario comunale e dei rifugi comunali per cani, ai sensi e in applicazione dell’art. 2, comma 7, del regolamento regionale n. 2/2001, è possibile affidare cani ivi detenuti, di accertata indole mansueta, socievoli e docili, in via temporanea e previo parere del Servizio Veterinario, a enti pubblici o privati (circoscrizione comunale, scuola, casa di riposo, casa di accoglienza per persone senza fissa dimora, associazione, condominio, ecc.) nella persona del suo rappresentante/presidente pro-tempore, che si impegni a provvedere al mantenimento e alle spese sanitarie del cane la cui copertura assicurativa, per responsabilità civile per danni a terzi, è a carico del Comune.
3. Il cane di cui al comma 2 deve essere munito di medaglietta ben visibile con la dicitura “cane di quartiere” e il nome e recapito telefonico del rappresentante/presidente pro-tempore dell’ente affidatario, il quale dovrà comunicare tempestivamente al Servizio Veterinario l’eventuale scomparsa del cane, e deve inoltre impegnarsi a riconsegnarlo al canile o rifugio che l’ha affidato, su semplice richiesta scritta del Servizio Veterinario.
4. Anche per il cane di quartiere si applica l’obbligo del guinzaglio o della museruola (previsto dall’art. 29) e l’obbligo della raccolta delle deiezioni (previsto dall’art. 33).

Art. 37 - Centri di addestramento-educazione
1. Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani deve presentare richiesta al Comune. L’autorizzazione verrà rilasciata previo parere dell’Ufficio Tutela Animali, sentito il Servizio Veterinario.
2. All’atto della domanda il responsabile del Centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum degli addestratori impiegati e una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi a esaltare l’aggressività dei cani, e a rispettare le disposizioni del presente regolamento.
3. I Centri già in funzione dovranno adempiere alle disposizioni dei precedenti commi presentando la domanda entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 38 - Requisiti dei canili e dei rifugi pubblici o privati per cani
1. I canili o i rifugi adibiti alla custodia, al mantenimento o allevamento dei cani, oltre ai requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. n. 10/1997, devono possedere i seguenti requisiti: a) capacità massima complessiva del singolo impianto: 400 capi; b) dotazione di box individuali o collettivi così strutturati: una parte coperta, con annesse cucce ben coibentate e impermeabilizzate, che fornisca protezione dalle temperature e dalle condizioni climatiche avverse, e una parte scoperta, per una superficie complessiva minima (fra coperto e scoperto) di 8 mq per il singolo capo adulto, aumentati di 4 mq per ogni capo successivo; il pavimento del box deve essere costruito con pendenza idonea a consentire il deflusso delle acque di lavaggio; i pianali rialzati, all'interno delle cucce, devono essere in materiale plastico o listelli di legno;
c) dotazione di un efficiente approvvigionamento idrico e di un sistema di scarico degli effluenti e delle acque di lavaggio a norma di legge, per consentire l'obbligatoria pulizia e almeno trimestrali disinfezioni, disinfestazioni e derattizzazioni;
d) adeguata recinzione con strutture metalliche idoneamente installate;
e) presenza di un ampio cortile recintato, comunicante con i box, per la sgambatura quotidiana degli animali, da usare con regolarità per ogni cane detenuto;
f) numero massimo di cani per box: 4 capi adulti o una femmina con relativa cucciolata (in alternativa ai box, i rifugi possono essere dotati di aree all'aperto di almeno 20 mq per capo, con parte coperta con annesse cucce, secondo le caratteristiche indicate alla lettera b);
g) locale per il deposito dei detergenti, dei disinfettanti e delle attrezzature;
h) reparto di isolamento, per una capienza pari al 5 per cento di quella complessiva;
i) reparti adibiti a cucina e al deposito degli alimenti, che devono essere provvisti di pavimenti, pareti e infissi facilmente lavabili.
2. Nei rifugi pubblici può essere realizzato un eventuale reparto, distinto e separato dagli altri box e recinti, per il pensionamento (temporaneo o definitivo), a pagamento, di cani di proprietà privata.
3. Nei rifugi pubblici non possono essere introdotti cani randagi che non abbiano subìto la prescritta osservazione sanitaria e che non siano identificati tramite microchip (le femmine devono essere state anche sterilizzate).
4. Nel canile sanitario il Servizio Veterinario provvede, a propria cura e spese, ad effettuare gli interventi di profilassi veterinaria di cui all'art. 2, comma 4, del regolamento regionale n. 2/2001, nonché le cure e gli interventi indicati dall’art. 5, commi 3 e 4, della L.R. n. 10/1997.

Art. 39 - Competenze del Comune
1. Ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 10/1997, come modificata dalla L.R. n. 26/2000, il Comune (singolarmente, o associato con altri Comuni mediante Protocollo d’intesa approvato dalla Giunta Comunale) provvede:
a) al ricovero, alla custodia e al mantenimento temporaneo dei cani nei casi previsti dagli artt. 86 e 87 del Regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. n. 320/1954, e comunque quando ricorrono esigenze sanitarie di profilassi;
b) al ricovero, alla custodia e al mantenimento dei cani catturati, per il tempo necessario alla restituzione ai proprietari, o all’affidamento a eventuali richiedenti; i proprietari sono tenuti al pagamento della tariffa di cui al comma 4 e al rimborso delle spese sostenute dal Servizio Veterinario; in caso di mancato pagamento si procede con diffida; in caso di mancato ritiro del cane, equiparato all’abbandono, si provvede con ordinanza dirigenziale dell’Ufficio Tutela Animali;
c) al ricovero, alla custodia e al mantenimento dei cani per i quali non è possibile la restituzione o l’affidamento;
d) alla realizzazione del canile sanitario comunale e di rifugi comunali per cani, nel rispetto dei requisiti indicati agli artt. 3 e 4 della L.R. n. 10/1997;
e) allo svolgimento dei compiti indicati alle precedenti lettere avvalendosi possibilmente della collaborazione di associazioni iscritte nel Registro Volontariato o di gruppi protezionistici senza fini di lucro, previa stipula di apposita convenzione;
f) a prevedere l’introito di contributi volontari dei cittadini per la realizzazione delle finalità di cui alla L.R. n. 10/1997.
2. Ai sensi dell’art. 2, commi 7 e 14, del regolamento regionale n. 2/2001 (come modificato dal R.R. n. 5/2002), il Comune:
a) può prevedere incentivi all’adozione e all’affidamento di cani, al fine di prevenire il sovraffollamento presso le strutture di ricovero temporaneo e permanente; i predetti incentivi consistono in una forma di assistenza veterinaria convenzionata o in fornitura di alimenti o medicinali oppure in altri tipi di servizi; tali incentivi non possono, comunque, consistere nella concessione di contributi in denaro all’adottante;
b) affida prioritariamente la gestione del canile sanitario comunale e dei rifugi comunali per cani ad associazioni o enti aventi finalità di protezione degli animali o altre organizzazioni non aventi scopo di lucro, iscritte all’Albo Benessere Animali.
3. Come indicato al comma 2 dell’art. 38, nei rifugi per cani può essere realizzato un eventuale reparto, distinto e separato dagli altri box e recinti, per il pensionamento (temporaneo o definitivo), a pagamento, di cani di proprietà privata.
4. La tariffa relativa al pensionamento di cui al comma 3 è stabilita dalla Giunta Comunale tenuto conto del costo per il mantenimento dell’animale; in ogni caso la tariffa non potrà essere inferiore a quella massima stabilita con delibera della Giunta della Regione Marche n. 560 del 12.03.2002.
5. Ai sensi dell’art. 5, comma 2, della L.R. n. 10/1997, il Comune mette a disposizione del Servizio Veterinario uno o più locali, attigui al canile sanitario comunale, ad uso ambulatorio veterinario; le modalità di funzionamento dell’ambulatorio sono indicate in apposito Protocollo d’Intesa tra Comune e Servizio Veterinario.
6. La gestione del canile sanitario comunale e dei rifugi comunali per cani, è orientata a promuovere l’adozione degli animali da parte dei privati; a tal fine le predette strutture sono aperte alla visita guidata del pubblico (nel rispetto delle misure di sicurezza), assolvendo le funzioni di parco pubblico per favorire rapporti di socievolezza tra uomo e animale, e di centro didattico e di Pet Therapy.

Art. 40 – Gestione del canile sanitario e dei rifugi per cani
1. La gestione del canile sanitario comunale e dei rifugi comunali per cani, può essere affidata dal Comune con procedura pubblica, nel rispetto del presente regolamento e in particolare nel rispetto delle priorità indicate all’art. 39, comma 2, lettera b), alle condizioni specificate in apposito Disciplinare, approvato con determinazione dirigenziale dell’Ufficio Tutela Animali.
2. Il corrispettivo della gestione di cui al comma 1 non può essere inferiore alla tariffa minima stabilita dalla Giunta della Regione Marche con delibera n. 560 del 12.03.2002.

Art. 41 – Disciplinare di gestione
1. Nel disciplinare di cui all’art. 40 devono essere specificati i seguenti elementi:
a) arredi, attrezzature e manutenzione; b) personale impiegato (sua qualifica e aggiornamento); c) copertura sanitaria, nomina di un veterinario responsabile e suoi compiti; d) copertura assicurativa; e) custodia, alimentazione (con particolare attenzione alle esigenze dei cuccioli orfani), cura degli animali e somministrazione di terapie; f) pulizia dei locali, piano annuale per il taglio dell’erba, la derattizzazione e la disinfestazione; g) tenuta dei registri e delle schede, con invio periodico dei report all’Ufficio Tutela Animali; h) apertura al pubblico e visite guidate; i) pianificazione annuale delle attività di promozione delle adozioni; modalità per gli affidamenti temporanei e per le adozioni, e relativi modelli da sottoscrivere da parte dei richiedenti contenenti gli obblighi da osservare; j) attività didattica; k) attività di Pet Therapy; l) corrispettivo; m) cauzione; n) rendiconto tecnico-economico della gestione; o) verifiche da parte del Comune; p) penali; q) cause di risoluzione e recesso.

Capitolo V - GATTI

Art. 42- Tutela dei gatti liberi
1. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale sono tutelati dal Comune.

Art. 43 – Anagrafe felina
1. Il Comune istituisce l’anagrafe felina (in attesa della sua istituzione da parte del Servizio Veterinario), alla quale devono essere iscritti, previa microcippatura, i gatti liberi nonché quelli inseriti nel gattile sanitario comunale o nei rifugi comunali per gatti.
2. All’anagrafe felina possono accedere, tramite password nominativa, il Servizio Veterinario e i veterinari privati per l’inserimento dei dati, nonché (solo per consultazione) gli organi di vigilanza e le associazioni iscritte nell’Albo Benessere Animali.
3. Al fine di contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti di proprietà che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, i proprietari devono provvedere alla loro microcippatura e alla sterilizzazione delle femmine.
4. Il proprietario può chiedere ai veterinari di microcippare a pagamento il proprio gatto e di inserirlo nell’anagrafe felina.

Art. 44 - Compiti del Servizio Veterinario
1. Compete al Servizio Veterinario provvedere al censimento annuale delle colonie feline (con la sterilizzandone delle femmine), reimmettendoli in seguito all’interno della colonia felina di provenienza, anche tramite le associazioni di cui all’art. 26. Per i predetti compiti il Servizio Veterinario può avvalersi dei responsabili delle colonie feline.
2. Ai sensi dell’art. 15, comma 3, lettera b), della L.R. n. 10/1997 (come modificata dalla L.R. n. 26/2000), il Servizio Veterinario può provvedere a microcippare e sterilizzare i gatti di proprietà, a richiesta e dietro pagamento della tariffa regionale.

Art. 45 - Cura delle colonie feline
1. Chi intende accudire una colonia felina deve comunicarlo al Servizio Veterinario ai fini del censimento.
2. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono, salvo quanto previsto al comma 3 dell’art. 12 e dalla delibera della Giunta della Regione Marche n. 340 del 27.03.2006.
3. Le associazioni di cui all’art. 26 potranno rivolgersi anche alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all’alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
4. Coloro che accudiscono gatti liberi devono rispettare le norme per l’igiene del suolo pubblico e del decoro urbano, evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati, dopo ogni pasto, e asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi; nei luoghi di stanziamento delle colonie è consentita la presenza di contenitori per l’acqua debitamente svuotati e puliti almeno ogni tre giorni.
5. Nel caso di realizzazione di opere edili su terreni in cui sono presenti colonie feline, occorre attenersi alle prescrizioni dell’art. 12, comma 3.

Art. 46 - Competenze del Comune
1. Ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 10/1997, come modificata dalla L.R. n. 26/2000, il Comune (singolo o associato con altri Comuni mediante Protocollo d’intesa approvato dalla Giunta Comunale) provvede:
a) alla realizzazione e al mantenimento delle strutture (gattile sanitario comunale e rifugi comunali per gatti) finalizzate al ricovero e alla cura temporanea dei gatti, che vivono in libertà, feriti o ammalati;
b) allo svolgimento dei compiti indicati alla precedente lettera avvalendosi possibilmente della collaborazione di associazioni iscritte nel “Registro Volontariato” o di gruppi protezionistici senza fini di lucro, previa stipula di apposita convenzione;
c) a prevedere l’introito di contributi volontari dei cittadini per la realizzazione delle finalità della L.R. n. 10/1997;
d) all’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente regolamento e dall’art. 21 della L.R. n. 10/1997.
2. Ai sensi dell’art. 2, commi 7 e 14, del regolamento regionale n. 2/2001 (come modificato dal R.R. n. 5/2002), il Comune:
a) può prevedere incentivi all’adozione e all’affidamento di gatti, al fine di prevenire il sovraffollamento presso le strutture di ricovero temporaneo e permanente; i predetti incentivi consistono in una forma di assistenza veterinaria convenzionata o in fornitura di alimenti o medicinali oppure in altri tipi di servizi; tali incentivi non possono, comunque, consistere nella concessione di contributi in denaro all’adottante;
b) affida prioritariamente la gestione delle strutture di cui al comma 1, lettera a), ad associazioni o enti aventi finalità di protezione degli animali o ad altre organizzazioni non aventi scopo di lucro, iscritte all’Albo Benessere Animali.

Art. 47 – Gestione del gattile sanitario e dei rifugi per gatti
1. La gestione del gattile sanitario comunale e dei rifugi comunali per gatti può essere affidata dal Comune con procedura pubblica, nel rispetto del presente regolamento e in particolare nel rispetto delle priorità indicate all’art. 46, comma 2, lettera b), alle condizioni specificate in apposito Disciplinare, approvato con determinazione dirigenziale dell’Ufficio Tutela Animali.

Art. 48 – Disciplinare di gestione
1. Nel disciplinare di cui all’art. 47 devono essere specificati i seguenti elementi:
a) arredi, attrezzature e manutenzione; b) personale impiegato (sua qualifica e aggiornamento); c) copertura sanitaria; d) copertura assicurativa; e) custodia, alimentazione (con particolare attenzione alle esigenze dei cuccioli orfani), cura degli animali e somministrazione di terapie; f) pulizia dei locali e piano annuale per il taglio dell’erba, la derattizzazione e la disinfestazione; g) tenuta dei registri e delle schede, con invio periodico dei report all’Ufficio Tutela Animali; h) apertura al pubblico e visite guidate; i) pianificazione annuale delle attività di promozione delle adozioni; modalità per gli affidamenti temporanei e per le adozioni, e relativi modelli da sottoscrivere da parte dei richiedenti contenenti gli obblighi da osservare; j) attività didattica; k) attività di Pet Therapy; l) corrispettivo; m) cauzione; n) rendiconto tecnico-economico della gestione; o) verifiche da parte del Comune; p) penali; q) cause di risoluzione e recesso.

Capitolo VI - CAVALLI

Art. 49 - Principi distintivi
1. Il cavallo destinato alla trazione di vetture pubbliche, alle corse e all’attività ippica in genere, non è ritenuto un mero strumento di trazione o sport, ma in quanto essere vivente va trattato con rispetto e dignità, e deve essere tutelato il suo benessere, sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.
2. Il cavallo non più idoneo al servizio per decisione del vetturino, del proprietario o per mancata idoneità all’abilitazione, così come il cavallo utilizzato per compagnia o attività sportiva, non potrà essere macellato o ceduto a qualunque titolo per la macellazione.
3. Gli equini che vivono all’aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli; devono avere sempre a disposizione acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
4. E’ vietato tenere equini sempre legati in posta; i box devono essere di misura minima di tre metri per tre metri.
5. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi oppure incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati.
6. Gli equini adibiti ad attività sportive, o da diporto nei maneggi, devono essere sempre dissellati quando non lavorano.
7. Il Comune può autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo nel caso in cui:
a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato;
b) il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde, tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che assistono;
c) gli organizzatori provvedano alla presenza di un veterinario che ne verifichi lo stato di salute.

Art. 50 - Razze di cavallo idonee per il trasporto pubblico
1. Sono considerate idonee al lavoro di trazione di vetture per il trasporto pubblico le seguenti razze di cavalli e loro incroci:
a) T.P.R. (Tiro pesante rapido) o altre razze da tiro; b) lipizzani; c) maremmani; d) trottatori, soggetti a valutazione morfologica e di categoria di peso.
2. Il rilascio di nuove licenze è subordinato al possesso di uno o più cavalli appartenenti alle razze indicate nel comma 1.
3. Per le licenze attualmente vigenti è autorizzato l’utilizzo di cavalli già in esercizio, anche se diversi dalle razze indicate al comma 1, purché ritenuti idonei da specifica certificazione veterinaria.

Art. 51 - Abilitazione del cavallo
1. L’abilitazione di idoneità al lavoro del cavallo è requisito necessario per l’esercizio dell’attività di trasporto con vettura a trazione animale, e per il rilascio e la validità della licenza.
2. L’abilitazione sarà rilasciata da un veterinario. La redazione e tenuta del registro dei cavalli abilitati sarà a cura dell’Ufficio Tutela Animali.
3. L’iscrizione all’anagrafe di cui al comma 2 è attestata in forma scritta e tramite microchip applicato da un veterinario sull’animale.

Art. 52 - Limitazioni all’uso del cavallo
1. I cavalli che svolgono attività di trazione di vetture pubbliche hanno diritto a pause adeguate di riposo tra un tragitto e l’altro, in estate da svolgersi all’ombra; i conduttori devono provvedere ad abbeverarli regolarmente.
2. I conducenti dei cavalli che circolano su strada devono provvedere a raccoglierne le deiezioni. I cavalli che svolgono attività di trazione devono essere dotati di appositi supporti, atti a contenere le deiezioni.
3. Per la conduzione degli animali su strada si applicano le norme previste dal codice della strada. Gruppi di cavalli non possono circolare affiancati nelle strade. E’ vietato trasportare un numero di persone superiore a quello dei posti per i quali la carrozza è omologata, non a cassetta, e la sola andatura consentita è il passo.
4. Dal 1° giugno al 15 settembre è vietato far lavorare i cavalli dalle ore 13,00 alle ore 16,00.

Art. 53 - Revoca della licenza
1. Il Comune dispone la revoca della licenza al vetturino in caso di condanna definitiva per maltrattamento di animali, o in caso di macellazione o cessione per la macellazione del cavallo, o in caso di utilizzo di un cavallo privo dell’abilitazione.

Capitolo VII - AVIFAUNA

Art. 54 - Detenzione e tutela dell’avifauna
1. Il Comune tutela tutte le specie di uccelli, e in particolare le Rondini, il Rondone, il Topino e il Balestruccio.
2. Ai sensi e in applicazione dell’art. 72 del Regolamento comunale d’igiene, è consentita la detenzione in ambito urbano di singoli o piccoli gruppi di animali da cortile, previa comunicazione al Servizio Veterinario mediante dichiarazione attestante che non se ne farà uso commerciale né commestibile, neanche dei loro prodotti (ad esempio: uova). Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari, la quiete pubblica e il benessere degli animali.
3. Particolare attenzione deve essere posta nel corso delle pratiche agricole, con un uso oculato e attento dei prodotti chimici.
4. E’ vietato, in particolare:
a) lasciare permanentemente all’aperto, senza adeguata protezione, specie esotiche tropicali o subtropicali o migratrici;
b) amputare le ali o altri arti, oppure strappare o tagliare le penne (salvo per ragioni mediche o per forza maggiore, nel qual caso l’operazione deve essere effettuata da un veterinario che ne attesta la motivazione con un certificato che il proprietario dell’animale, o chi vi subentra, deve tenere a disposizione degli organi di vigilanza);
c) mantenere i volatili legati al trespolo;
d) distruggere, limitare l’accesso, imbrattare con qualsiasi sostanza, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente o indirettamente nuocere, anche momentaneamente, agli animali che sono nel nido o rifugio e ai loro genitori;
e) danneggiare o distruggere i nidi di uccelli nel periodo riproduttivo, raccoglierne le uova e i piccoli (in caso di restauro o ristrutturazione di un immobile che comporta la rimozione dei nidi, occorre l’autorizzazione dell’Ufficio Tutela Animali;
f) effettuare potature, di siepi e alberi impiantati su suolo pubblico, che danneggino o rimuovano nidi o ricoveri utilizzati da uccelli o altri animali nel periodo riproduttivo;
g) esporre volatili selvatici;
h) usare dissuasori acustici per uccelli (tranne quelli autorizzati dall’Ufficio Tutela Animali).

Art. 55 - Dimensioni delle gabbie
1. Al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni motorie e il rispetto delle caratteristiche eco-comportamentali delle singole specie, le gabbie che detengono uccelli devono avere dimensioni sufficienti, e in particolare:
a) per la detenzione di uno, e fino a due esemplari adulti: in riferimento alla misura dell’apertura alare del volatile più grande, due lati della gabbia dovranno essere più lunghi di cinque volte, e un lato dovrà essere più lungo di tre volte;
b) per ogni esemplare in più, rispetto a quelli indicati alla lettera a), le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.
2. Le gabbie non possono essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli, e i contenitori dell’acqua e del cibo all’interno della gabbia devono essere sempre riforniti. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
3. E’ obbligatorio posizionare, sulle voliere e sulle gabbie mantenute all’aperto, una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per i viaggi a seguito del proprietario, purché non superino le 4 ore di tempo, o per il trasporto o ricovero per esigenze sanitarie, debitamente certificate da un veterinario.

Art. 56– Contenimento numerico delle popolazioni di colombi
1. Al fine di contenere l’incremento delle colonie dei colombi (Columbia livia domestica), per salvaguardarne la salute, per tutelare l’aspetto igienico-sanitario e il decoro urbano, per ridurne il numero nell’area urbana, nonché per perseguire l’equilibrio dell’ecosistema territoriale, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
a) è vietato, su tutto il territorio comunale, somministrare (in modo sistematico e non) alimenti ai colombi allo stato libero (salvo il mangime medicato, somministrato da personale incaricato dal Comune);
b) i proprietari degli stabili devono porre in essere quanto necessario per evitare l’insediamento e la nidificazione dei colombi, nel rispetto del benessere degli animali e della normativa edilizia.
2. Le azioni di contenimento del numero dei colombi in libertà non possono essere esercitate con metodi cruenti, e comunque devono ottenere il parere favorevole dell’Ufficio Tutela Animali, sentito il Servizio Veterinario.
3. E’ vietato il rilascio in ambiente (anche in occasione di cerimonie o feste) di colombi, ad eccezione di quelli curati dagli autorizzati Centri di Recupero Animali Selvatici.

Capitolo VIII - ANIMALI ACQUATICI

Art. 57 - Detenzione di specie animali acquatiche
1. Gli animali acquatici sono tutelati anche in base alle loro caratteristiche etologiche.
2. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

Art. 58 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari
1. Il volume dell’acquario non deve essere inferiore a 2 litri per centimetro rispetto alla somma delle lunghezze degli animali ospitati.
2. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, l’ossigenazione dell’acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Art. 59 - Divieti
1. Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente, in materia di maltrattamento degli animali, nonché di pesca marittima e di pesca in acque interne, di acquicoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, è vietato in particolare:
a) lasciare l’ittiofauna in acquari che non abbiano le dimensioni e le caratteristiche indicate all’art. 58;
b) mettere in palio e cedere in premio, in occasione di tiri a segno, pesche, lotterie o analoghe situazioni ludiche, animali acquatici di qualsiasi specie.
2. Al fine di evitare la proliferazione in acqua della cosiddetta “zanzara tigre” (Aedes Albopictus), è vietato tenere in vasche aperte, collocate nei giardini o cortili di proprietà, animali acquatici o anfibi (come le tartarughe acquatiche), a meno che non vengano immessi nelle vasche anche pesci larvivori (altrimenti le vasche devono essere trattate periodicamente con larvicidi).

Capitolo IX - PICCOLA FAUNA

Art. 60 - Tutela della piccola fauna
1. In sintonia con i principi e le norme contenute nella Convenzione di Berna del 19.09.1979 (recepita con legge n. 503/1981), nella Direttiva Habitat 1992/43/CE (recepita con DPR n. 357/1997 e successive integrazioni), e nella legge n. 157/1992, il Comune tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale, durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.
2. Sono tutelate le seguenti specie di piccola fauna (le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale):
a) le specie appartenenti alla classe degli Anfibi; b) le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili; c) i mammiferi (ad eccezione di quanto previsto dalla legge n. 157/1992, il topolino delle case, il ratto nero e il ratto delle chiaviche); d) i crostacei di specie autoctone; e) le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli.
3. E’ tutelato, inoltre, l’intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee, ed è vietato detenere chirotteri di specie autoctone.
4. Sono vietati l’uccisione, il ferimento, la cattura, il maltrattamento in ogni sua forma, la detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto, la traslocazione e il commercio delle specie di cui ai commi 2 e 3, fatte salve le deroghe per gli enti autorizzati.
5. La tutela è estesa anche alle uova e alle forme larvali delle specie animali elencate ai commi 2 e 3.
6. Chiunque già detenga, a qualsiasi scopo, individui appartenenti alle specie di cui ai commi 2 e 3, deve denunciarne il possesso, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, mediante comunicazione (con ricevuta di ritorno) al Servizio Veterinario.
7. La detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari, la quiete pubblica e il benessere degli animali.

Capitolo X - ANIMALI ESOTICI

Art. 61 - Tutela degli animali esotici
1. Per animali esotici (come definiti dall’art. 1 della L.R. n. 12/2002) si intendono le specie di mammiferi, uccelli, pesci, rettili, anfibi ed invertebrati, non autoctoni nel territorio nazionale o che non hanno colonizzato il territorio medesimo in seguito a fenomeni di espansione naturale. L’elenco delle specie di animali esotici è indicato dalla delibera della Giunta Regionale delle Marche n. 1173 del 10.10.2005 ed aggiornato annualmente.
2. I detentori, a qualsiasi titolo, di esemplari appartenenti alle specie di animali esotici di cui al comma 1, devono inviare una comunicazione all’Ufficio Tutela Animali.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere una dichiarazione redatta secondo la modulistica predisposta dalla Regione Marche e attestante la conoscenza, da parte del detentore, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali, nonché la conoscenza delle disposizioni vigenti relative ai requisiti strutturali ed igienico- sanitari dei ricoveri e delle aree ad essi destinati; la comunicazione deve essere inoltre corredata della documentazione atta a consentire l’esatta identificazione degli animali e a dimostrarne la legittima provenienza, rilasciata ai sensi della normativa comunitaria e statale vigente.
4. I detentori degli animali esotici sono altresì tenuti a comunicare all’Ufficio Tutela Animali la morte o l’alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti, nonché le eventuali nascite. La predetta comunicazione deve essere effettuata entro 60 giorni e deve essere redatta secondo la modulistica stabilita dalla Regione Marche.
5. L’allevamento per il commercio e il commercio di animali esotici sono subordinati ad apposita autorizzazione del Comune, da rilasciarsi entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, in base al parere favorevole del Servizio Veterinario. La domanda di autorizzazione, da redigersi secondo la modulistica predisposta dalla Regione Marche, deve essere corredata di una dichiarazione attestante l’idoneità, secondo le disposizioni vigenti, delle strutture e dei ricoveri destinati agli animali, nonché la conoscenza, da parte del commerciante, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali. L’autorizzazione è valida esclusivamente per l’allevamento e il commercio delle specie animali indicate nella domanda. In caso di cessazione dell’attività dovrà pervenire comunicazione al Comune entro dieci giorni, corredata della documentazione idonea a consentire l’esatta identificazione degli animali e a dimostrarne la legittima provenienza ai sensi della normativa comunitaria e statale vigente.
6. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione comunale di cui al comma 5, il Servizio veterinario accerta, a spese degli interessati secondo il tariffario vigente:
a) le modalità di detenzione, governo e benessere degli animali;
b) che i ricoveri e le aree destinati agli animali possiedano i requisiti strutturali e igienico-sanitari adeguati, rapportati alle esigenze degli animali da detenere, e siano idonei alla prevenzione di rischi o incidenti alle persone, ai sensi delle disposizioni vigenti.
7. La detenzione, l’allevamento e il commercio di animali esotici senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste dall’autorizzazione, o in condizioni ritenute non idonee dal Servizio Veterinario, comportano (oltre alla sanzione amministrativa e alla revoca dell’autorizzazione) l’immediato sequestro cautelativo degli animali da parte del Servizio Veterinario (ai sensi dell’art. 13 della legge n. 689/1981), nonché l’eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore, a un idoneo centro di ricovero; il verbale di sequestro viene convalidato con ordinanza dirigenziale dell’Ufficio Tutela Animali.

Capitolo XI – ANIMALI DA REDDITO

Art. 62– Rinvio alla normativa nazionale e comunitaria
1. Per quanto riguarda gli animali da reddito si fa riferimento alla normativa nazionale e comunitaria, e in particolare ai seguenti decreti legislativi:
- D.Lgs n. 146/2001 (Attuazione della Direttiva 1998/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti); - D.Lgs n. n. 267/2003 (Attuazione delle Direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento); - D.Lgs n. 534/1992 (Attuazione della Direttiva 1991/630/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini), così come modificato dal D.Lgs n. 53/2004 (Attuazione della Direttiva 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini); - D.Lgs n. 533/1992 (Attuazione della Direttiva 1991/629/CE relativa alle norme minime per la protezione dei vitelli), così come modificato dal D.Lgs n. 331/1998 (Attuazione della Direttiva 1997/2/CE relativa alle norme minime per la protezione dei vitelli).

Capitolo XI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 63 - Sanzioni
1. Chiunque commette una violazione del presente regolamento, che non sia già punita dalla legge, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000. La somma per il pagamento in misura ridotta (per estinguere il procedimento sanzionatorio) è fissata in euro 100. Ai sensi dell’art. 21, comma 3, della L.R. n. 10/1997 (come modificata dalla L.R. n. 26/2000) gli importi delle sanzioni sono introitati in apposito capitolo del bilancio comunale destinato alla tutela degli animali da affezione.
2. La violazione compiuta nell’esercizio di un’attività di allevamento, trasporto (che è consentito solo su mezzi idonei), addestramento e simili, o comunque commerciale, subordinata al rilascio di un’autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta l’obbligo di sospensione dell’attività, fino a che non venga rimossa l’inadempienza, e comporta la successiva revoca del titolo abilitativo qualora l’infrazione permanga oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata più di due volte.

Art. 64 - Vigilanza
1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli organi di polizia giudiziaria indicati dall’art. 57 del codice di procedura penale, nonché le guardie zoofile che rivestono funzioni di polizia giudiziaria e che appartengono alle associazioni iscritte nell’Albo Benessere Animali.
2. I predetti organi sono tenuti ad esercitare prontamente il controllo sul rispetto del presente regolamento anche a seguito di segnalazioni da parte di singoli cittadini.

Art. 65 – Norme di contrasto
1. Sono abrogate tutte le norme contenute in atti comunali recanti disposizioni in contrasto con quelle del presente Regolamento.
2. Le norme del presente Regolamento non possono essere derogate o modificate se non per mezzo di espressa disposizione regolamentare del Consiglio Comunale.
3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si fa riferimento alle normative statali e regionali vigenti in materia.

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