Mercoledì, Giugno 20, 2012
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Leggi tutela animali Leggi nazionali CODICE CIVILE - norme aventi per oggetto gli animali

Italia(Gli articoli sono inerenti alle responsabilità delle persone.)

LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni

Titolo IX
Dei fatti illeciti

Art.2043 (Risarcimento per fatto illecito)
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Art.2044 (Leggittima difesa)
Non è responsabile chi cagiona il danno per leggittima difesa di sè o di altri.

Art.2045 (Stato di necessità)
Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare se o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato volontariamente da lui causato nè era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un'indennità, la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice.

Art.2050 (Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose)
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento se non prova di avere adottato le misure idonee a evitare il danno.

Art.2052 (Danno cagionato da animali)
Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui l'ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.

Art.2055 (Responsabilità solidale)
Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenza che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

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