Sabato, Ottobre 27, 2012
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La tua regione Friuli-Venezia Giulia FRIULI-VENEZIA GIULIA: Decreto regionale n. 134/2011 (Modifiche al reg. 171/2002, attuazione della LR 39/1990: tutela animali domestici, controllo e prevenzione randagismo)

Friuli Venezia GiuliaDecreto Regionale n. 134 del 10 giugno 2011: modifica al DP. R 171/2002 ("Regolamento di esecuzione della LR 4 settembre 1990, n. 39 in materia di tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell’anagrafe canina"). Alleghiamo anche il "Manuale operativo per la gestione informatizzata dell'anagrafe canina regionale (Banca Dati Regionale)", la cui conoscenza è necessaria per tutti i soggetti coinvolti nel funzionamento dell'anagrafe stessa (per es.: Ufficio anagrafe canina del Comune; Associazioni ed Enti per la tutela degli animali - art. 6 LR. 39/90; proprietari/detentori di cane; veterinari; canili - ex art. 84 RPV DPR 320/54; strutture di ricovero - art. 9 L.R. 39/90; canili rifugio; strutture private a scopo commerciale). Tratto dal sito ufficiale del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia.


Il Presidente

OMISSIS

DECRETA

è emanato il "Regolamento di modifica al decreto regionale 171/2002 (Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 in materia di tutela degli animali domestici per il controllo del fenomeno del randagismo. Istituzione dell’anagrafe canina)” nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

OMISSIS

Art. 1 - modifica all’articolo 1 del decreto 171/2002
1. Al comma 1 dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2002, n. 171/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 in materia di tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell’anagrafe canina) le parole: “l’allegato modello 1” sono sostituite dalle seguenti: “il modello di cui all’allegato A”.

Art. 2 - modifica all’articolo 2 del decreto 171/2002
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 171/Pres/2002 è abrogata.

Art. 3 - modifica al comma 4 dell’articolo 4 del decreto 171/2002
1. Il comma 4 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 171/Pres/2002 è sostituito dal seguente:

“4. In caso di variazione di residenza, la documentazione originale agli atti del Comune di precedente iscrizione deve essere trasmessa al Comune di nuova iscrizione anagrafica”.

Art. 4 - modifica all’articolo 5 del decreto 171/2002
1. Al comma 1 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 171/Pres/2002 le parole: “l’allegato modello 2” sono sostituire dalle seguenti: “il modello di cui all’allegato B”.
2. Al comma 2 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 171/Pres/2002 le parole: “l’allegato modello 3” sono sostituire dalle seguenti: “il modello di cui all’allegato C”.

Art. 5 - modifica al comma 1 dell’articolo 6 del decreto 171/2002
1. Il comma 1 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 171/Pres/2002 è sostituito dal seguente:

“1. Ai fini dell’identificazione viene attribuito al cane un codice di riconoscimento numerico casuale e predeterminato contenuto in un micro-chip elettronico, conforme allo standard europeo ISO 11784 o ISO 11785, che è fornito dai servizi veterinari delle Aziende per i Servizi Sanitari o dai veterinari libero- professionisti; l’iscrizione all’anagrafe canina deve avvenire contestualmente all’identificazione o, nel caso non sia disponibile una connessione telematica, entro tre giorni dalla stessa.”

Art. 6 - modifica al comma 2 dell’articolo 7 del decreto 171/2002
1. Il comma 2 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 171/Pres/2002 è sostituito dal seguente:

“2. Il Servizio di sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria fornisce le istruzioni operative per la gestione informatizza della banca dati dell’anagrafe canina regionale.”

Art. 7 - modifica al comma 2 dell’articolo 8 del decreto Regione 171/2002
1. Il comma 2 dell’articolo 8 del decreto è sostituito dal seguente:

“2. Il cinovigile registra tutte le catture dei cani vaganti mediante l’apposito applicativo informatico, le cui istruzioni operative sono fornite ai sensi dell’articolo 7, comma 2.”

Art. 8 - modifica all’articolo 9 del decreto 171/2002
1. Il comma 2 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 171/Pres/2002 è sostituito dal seguente:

“2. Le strutture devono essere realizzate secondo le vigenti norme urbanistiche, di igiene pubblica ed ambientale.”

2. Il comma 3 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 171/Pres/2002 è sostituito dal seguente:

“3. Le strutture devono essere recintate ad una altezza di almeno due metri e dotate di dispositivo antiscavalcamento; inoltre, per la tranquillità degli animali ricoverati, il lato strada deve essere interdetto alla vista da una barriera della stessa altezza del recinto.”

3. Il comma 4 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 171/Pres/2002 è sostituito dal seguente:

“4. Le strutture sono dotate di:
a) reparto contumaciale;
b) reparto di ricovero e custodia permanente;
c) locale ad uso ufficio;
d) locale per il personale, adeguato al numero di addetti alla gestione della struttura;
e) locale destinato ad esclusive funzioni di infermeria dotato delle attrezzature e dei presidi medico-chirurgici necessari per l’esecuzione degli interventi sanitari di routine e di emergenza sugli animali ricoverati; qualora il locale venga anche utilizzato per fornire prestazioni veterinarie ad animali di provenienza esterna, ai sensi dell’allegato A alla deliberazione della Giunta regionale del 21 dicembre 2004 n. 3463 (recepimento ed attuazione dell' accordo tra il ministero della salute , le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l' erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private), la struttura deve possedere i requisiti della classificazione scelta ed essere autorizzata;
f) locale di attesa per il pubblico;
g) locale o spazio chiuso destinato esclusivamente allo stoccaggio di attrezzature e prodotti da utilizzarsi per la pulizia, disinfezione e disinfestazione;
h) locale attrezzato per il deposito degli alimenti confezionati dotato di idonei dispositivi atti ad evitare la contaminazione degli stessi da parte di animali nocivi; qualora nella gestione della struttura venga previsto l’utilizzo di derrate fresche o cotte, deve essere dotato di attrezzatureperlaconservazionerefrigerataocongelatadellestesse;
i) locale attrezzato per la preparazione del cibo per gli animali e dotato di attrezzature per il lavaggio delle suppellettile utilizzate per la preparazione, cottura e somministrazione dello stesso;
j) locale attrezzato con congelatore, per il deposito temporaneo delle spoglie animali, in attesa del loro smaltimento con le modalità consentite dalla vigente legislazione.”

4. Il comma 5 dell’articolo 9 del decreto del Presidente dal seguente:

“5. Nelle strutture pubbliche si può prescindere dal reparto di cui al comma 4 lettera b), purché gli animali ritrovati e non restituiti o affidati siano trasferiti, dopo il periodo di osservazione sanitaria, in una struttura dotata di tale reparto, pubblica o privata all’uopo formalmente convenzionata. Non è richiesto il reparto di cui al comma 4, lettera a) nelle strutture private convenzionate ai soli fini di ricovero e custodia permanente.”

5. Dopo il comma 5 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 171/Pres/2002 è aggiunto il seguente:

“5bis. Nelle strutture è consentita la custodia temporanea a pagamento di animali di proprietà, purché tale attività venga effettuata in un reparto separato e in box esclusivamente dedicati con le stesse caratteristiche del reparto di ricovero e custodia permanente.”

Art. 9 - modifica all’articolo 10 del decreto 171/2002
1. L’articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 171/2002 è sostituito dal seguente:

Art. 10 - requisiti del reparto contumaciale:
1. I box del reparto contumaciale di cui all’articolo 9, comma 4, lettera a) sono destinati ad accogliere un solo animale e sono dotati seguenti requisiti strutturali:
a) superficie minima di 4 metri quadrati, dei quali, almeno 2 chiusi e coperti e i restanti adibiti a cortile;b) due ingressi per l’accesso, rispettivamente al cortile e alla parte coperta;c)    un    dispositivo, collocato al punto di entrata-uscita tra l’ambiente chiuso e il cortile, realizzato in modo da consentire al personale di accedere al box in condizioni di sicurezza;d) pareti lisce in materiale lavabile e disinfettabile con angoli e spigoli arrotondati ben connessi tra di loro;e) pavimento leggermente inclinato per favorire il deflusso delle acque di lavaggio, in idoneo materiale antisdrucciolo, lavabile, disinfettabile e con un idoneo dispositivo per l’evacuazione igienica delle deiezioni;f)    pianali rialzati di materiale plastico, opportunamente collocati per il riposo degli animali;g) abbeveratoi fissi o dotati di dispositivo antiribaltamento;h) illuminazione ed aerazione adeguate;i)    un    sistema    di riscaldamento degli ambienti chiusi in grado di garantire una temperatura minima di 10°C, elevabile, se necessario, per garantire il benessere degli animali in relazione alla razza, taglia, età e attitudine; inoltre almeno il 10 per cento dei box totali deve essere dotato di sistemi idonei a garantire, una temperatura minima di 15°C durante tutto l’arco dell’anno, da destinare al ricovero degli animali ammalati, debilitati, anziani, delle femmine partorienti e dei cuccioli fino a 6 mesi di età;j)
suddivisioni perimetrali dei box e dei cortili di altezza minima di 2,5 metri, tale da impedire qualsiasi contatto fra animali; qualora le suddivisioni perimetrali siano dotate di dispositivo anti-scavalcamento, l’altezza minima è ridotta a 2 metri.”

Art. 10 - modifica all'art. 11 del decreto 171/2002
1. L’articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 171/Pres/2002 è sostituito dal seguente:

Art. 11 - requisiti del reparto di ricovero e custodia permanente
1. I box del reparto di ricovero e custodia permanente di cui all’articolo 9, comma 4, lettera b) sono dotati dei seguenti requisiti strutturali:
a) superficie minima a disposizione per ogni cane ospitato pari a 10 metri quadrati, dei quali almeno 2 metri quadrati coperti e chiudibili ed i restanti adibiti a cortile; qualora i box prevedano il ricovero di più di un cane, la superficie dovrà essere incrementata come di seguito indicato:
1) Peso del cane fino a 10 chilogrammi inclusi: superficie aggiuntiva per cane 4 metri quadrati, di cui 1 metro quadrato per cane chiudibile e coperto; numero massimo di cani per box: 6, elevabile a 9 in via eccezionale e in caso di emergenza temporanea, previa autorizzazione dei servizi veterinari dell’Azienda per i Servizi Sanitari;
2) Peso del cane da 11 a 30 chilogrammi: superficie aggiuntiva per cane 6 metri quadrati, di cui 1,5 metri quadrati per cane chiudibili e coperti; numero massimo di cani per box 4, elevabile a 6 in via eccezionale e in caso di emergenza temporanea, previa autorizzazione dei servizi veterinari dell’Azienda per i Servizi Sanitari;
3) Peso del cane superiore a 30 chilogrammi: superficie aggiuntiva per cane 7 metri quadrati, di cui 2 metri quadrati per cane chiudibili e coperti; numero massimo di cani per box 3; b) requisiti di cui all’articolo 10 comma 1, lettere da b) ad i); c) i cortili, delimitati da rete metallica saldamente fissata al suolo, devono essere dotati di idonea ombreggiatura naturale o artificiale per garantire il benessere animale nella stagione calda e devono prevedere un apposito spazio, pari almeno al 50 per cento della superficie totale, con manto naturale, permeabile e drenante per evitare ristagni.

2. I reparti di cui all’articolo 9, comma 4, lettera b) sono dotati altresì di recinti esterni, con fondo naturale permeabile e drenante per evitare ristagni, contigui e direttamente accessibili dai box, di superficie minima pari alla superficie complessiva dei box serviti.

3. Eventuali maggiori dimensioni delle parti scoperte dei box o delle aree esterne destinate allo sgambamento degli animali costituiscono titolo preferenziale nella stipula di convenzioni con i Comuni.”

Art. 11 - sostituzione degli allegati al decreto 171/2002
1. Il modello 1 allegato al decreto del Presidente della Regione 171/Pres/2002 è sostituito dall’allegato A al presente regolamento.
2. Il modello 2 allegato al decreto del Presidente della Regione 171/Pres/2002 è sostituito dall’allegato B al presente regolamento.
3. Il modello 3 allegato al decreto del Presidente della Regione 171/Pres/2002 è sostituito dall’allegato C al presente regolamento.

Art. 12  - norma transitoria
1. Le strutture esistenti che espletano le funzioni di cui all’articolo 9 della legge regionale 39/1990 si adeguano ai requisiti strutturali previsti dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Regione 171/2002, come modificati rispettivamente dagli articoli 8, 9 e 10 del precedente decreto.

Art. 13 - entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

ALLEGATI

allegato 1

allegato 2

allegato 3

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